Cassazione Penale, Sentenza n. 14442/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che, su richiesta del Procuratore generale, aveva revocato quattro benefici di sospensione condizionale della pena concessi a Losito. Il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 164 e 168 c.p. nonché vizio di motivazione: sostiene che la cumulazione delle pene, nella misura considerata dal giudice dell'esecuzione, non avrebbe superato i limiti di concedibilità stabiliti dall'art. 163 c.p. e quindi la seconda (o ulteriori) concessione della sospensione non sarebbe stata illegittima
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto legittima la revoca: (i) la sospensione concessa con la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Trani del 28.4.2014 è stata revocata ex art. 168, n.1) c.p. in quanto l'imputato ha riportato successiva condanna (Corte d'appello di Bari 10.5.2024) per delitti commessi nel 2015; (ii) sono state altresì revocate le sospensioni concesse con sentenze del Tribunale di Trani del 10.6.2011 e del 13.6.2014 in quanto, valutando le condanne già irrevocabili al momento delle decisioni, risultava violato il divieto di applicare la sospensione più volte (art. 164, comma quarto) e le pene cumulative superavano i limiti di concedibilità; (iii) è stata invece rigettata la richiesta di revoca relativa alla sospensione concessa con sentenza del 20.11.2015 perché quella concessione era intervenuta dopo la condanna del G.u.p. del 28.4.2014 e non risultavano elementi per ritenere che il giudice non ne avesse contezza. La Corte ha inoltre affermato che il giudice dell'esecuzione può revocare un beneficio illegittimamente concesso per violazione dell'art. 164 c.p. anche quando la causa ostativa non era documentalmente nota al giudice della cognizione, purché dalle verifiche risulti che tale conoscenza non poteva risultare dagli atti. Sentenza decisoria il 20.1.2026: ricorso rigettato e condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 168 cod. pen.
Il comma che disciplina la revoca della sospensione condizionale opera di diritto (revoca obbligatoria) quando il condannato commette un altro reato entro cinque anni; inoltre, il terzo comma (come interpretato insieme all'art. 674 c.p.p.) consente la revoca della sospensione riconosciuta in violazione dell'art. 164, comma quarto
art. 164 cod. pen.
Disciplina i limiti alla ripetuta concessione della sospensione condizionale (divieto di applicazione più di una volta salvo i casi in cui la pena cumulata non superi i limiti di concedibilità). La Corte ha interpretato 'precedente condanna' come qualsiasi condanna divenuta definitiva prima della decisione sul beneficio, anche se relativa a reati commessi in epoca successiva
art. 163 cod. pen.
Fissa i limiti di durata della pena oltre i quali la sospensione condizionale non è concedibile; la verifica del superamento di tali limiti è centrale per stabilire la legittimità della ripetuta concessione del beneficio
art. 674 cod. proc. pen. (comma 1-bis)
Attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di revocare la sospensione condizionale quando ricorra quanto previsto dall'art. 168, compresa la situazione di illegittima concessione ai sensi dell'art. 164
Sez. U, n. 37345 del 23/4/2015 (Longo)
Principio giurisprudenziale richiamato: il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione concessa in violazione dell'art. 164 anche se la causa ostativa non è stata esaminata dal giudice di merito, salvo che la causa fosse documentalmente nota al giudice della cognizione; se la causa non poteva risultare dagli atti, la revoca è legittima
Sez. 1, n. 46586 del 1/10/2015 (V.)
Conferma che per 'precedente condanna' ai fini dell'art. 164 c.p. si intende ogni condanna divenuta definitiva prima della decisione sul beneficio, indifferentemente dalla data di consumazione del reato
Sez. 5, n. 41645 del 27/6/2014 (Timis)
Sostiene che la sospensione è preclusa a chi abbia già riportato due precedenti condanne a pena detentiva per delitto, anche se il beneficio non era stato applicato alla prima condanna; conferma il carattere tassativo del riferimento alla 'precedente condanna' contenuto nell'art. 164
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale anche quando la sua illegittimità derivi da una causa ostativa non nota al giudice di merito, purché tale causa non fosse documentalmente acquisibile dagli atti del giudizio di cognizione
- Per valutare la legittimità della (ulteriore) concessione della sospensione condizionale si tiene conto delle condanne già divenute definitive al momento della decisione sul beneficio: 'precedente condanna' significa condanna irrevocabile anteriore alla decisione, anche se relativa a reati commessi in epoca successiva
- La revoca obbligatoria ex art. 168 n.1) si applica quando il beneficiario commette un altro delitto entro cinque anni dalla concessione; in tali ipotesi la revoca ha natura dichiarativa e non discrezionale
- Nella verifica dei limiti di concedibilità (art. 163 c.p.) è necessario considerare la pena complessiva risultante dal cumulo delle condanne irrevocabili al momento della decisione sul nuovo beneficio
- La semplice circostanza che una sospensione sia stata concessa in primo grado non impedisce la successiva revoca da parte del giudice dell'esecuzione se la concessione originaria era illegittima per violazione normativa dei limiti previsti (art. 164)
- In caso di contenzioso simile, il difensore dovrebbe ottenere e documentare, se possibile, la conoscenza documentale delle cause ostative da parte del giudice della cognizione, onde impedire che il giudice dell'esecuzione possa legittimamente revocare il beneficio
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