Cassazione Civile, Ordinanza n. 08967/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La lite nasce dalla domanda proposta in primo grado da un proprietario di fondo confinante, poi deceduto, diretta ad accertare l'acquisto di una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia oppure per usucapione ventennale, in relazione a un viottolo/rampa di accesso e alla presunta esatta linea di confine tra i fondi, con richiesta di rimozione delle opere ostative al godimento del passaggio. Il Tribunale di Firenze rigettava la domanda; la Corte d'appello confermava il rigetto ritenendo non provata l'esistenza di opere visibili e permanenti idonee a integrare il requisito dell'apparenza della servitù, e negando altresì lo sconfinamento. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e, in subordine, dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che l'esistenza della rampa non era stata tempestivamente contestata e doveva considerarsi provata per non contestazione; 2) violazione dell'art. 246 c.p.c. e, in subordine, degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte d'appello espunto le testimonianze rese da due soggetti che, pur divenuti successivamente eredi e parti del giudizio, al momento dell'audizione erano ancora terzi e dunque capaci di testimoniare; 3) violazione dell'art. 345 c.p.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere ritenuto che la domanda di regolamento di confini fosse stata abbandonata o comunque per avere male individuato la porzione di terreno controversa, poiché secondo i ricorrenti residuava comunque una porzione di stradella invadente la loro proprietà. La memoria insistiva inoltre sulla pretesa non applicabilità della nozione di doppia conforme e sulla rilevanza delle deposizioni testimoniali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità nei confronti dei ricorrenti che non hanno chiesto la decisione dopo la proposta ex art. 380-bis c.p.c., e ha rigettato il ricorso dell'unico ricorrente che aveva insistito nella trattazione. Sul primo motivo ha ribadito che la non contestazione non esonera il giudice dal valutare le prove comunque acquisite e non si estende alla qualificazione giuridica della visibilità e permanenza delle opere, elemento che richiede un accertamento fattuale rimesso al giudice di merito; ha inoltre richiamato il principio secondo cui, per l'acquisto di servitù di passaggio per usucapione o destinazione del padre di famiglia, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso idonei, occorrendo un quid pluris che riveli in modo inequivoco la specifica destinazione dell'opera al servizio del fondo dominante. Sul secondo motivo ha corretto la motivazione della sentenza impugnata ex art. 384, comma 4, c.p.c., affermando che l'incapacità a testimoniare va valutata al momento della deposizione e che la successiva qualità di parte per successione ereditaria non incide sulla validità della prova; nondimeno il motivo è stato respinto perché le deposizioni erano comunque irrilevanti ai fini dell'accertamento dell'apparenza della servitù. Sul terzo motivo ha dichiarato l'inammissibilità, osservando che l'interpretazione della domanda è attività del giudice di merito e che la Corte d'appello aveva motivatamente ritenuto che non vi fosse stata domanda nuova né abbandono della domanda di confine, ma solo accertamento dell'esatta linea di confine. La parte ricorrente è stata condannata, in solido con gli altri ricorrenti estinti, alle spese e, per il solo ricorrente rimasto, è stato disposto il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
Il principio di non contestazione opera sui fatti costitutivi, modificativi o estintivi e non impedisce al giudice di pervenire a un diverso accertamento se le prove acquisite smentiscono il fatto allegato; inoltre non consente di trasformare in prova automatica una qualificazione giuridica come l'apparenza della servitù.
art. 116 c.p.c.
La doglianza non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio; il giudice di merito resta libero di attribuire diversa forza di convincimento alle prove ritualmente acquisite.
art. 132, n. 4, c.p.c.
Il vizio motivazionale non era configurabile nei termini prospettati, poiché la censura tendeva in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito.
art. 246 c.p.c.
La capacità a testimoniare va valutata con riferimento al momento in cui la deposizione è resa; la successiva successione ereditaria nel processo non rende invalida la testimonianza già assunta.
art. 345 c.p.c.
In appello non può essere introdotta una domanda nuova; nel caso concreto, però, la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente interpretato la domanda originaria e che non vi fosse stata una domanda nuova.
art. 380-bis c.p.c.
La mancata richiesta di decisione dopo la proposta comporta l'estinzione del giudizio di legittimità per i ricorrenti che non insistono nella trattazione.
art. 391 c.p.c.
È stata dichiarata l'estinzione del giudizio di legittimità per i ricorrenti che non hanno formulato istanza di decisione.
art. 384, comma 4, c.p.c.
La Corte di cassazione può correggere la motivazione della sentenza impugnata, anche in presenza di un errore di diritto processuale, mantenendo fermo il dispositivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.
art. 2697 c.c.
La prova dell'apparenza della servitù, quale fatto costitutivo del diritto azionato, resta soggetta alle regole ordinarie sull'onere della prova.
Massime di principio
- Il principio di non contestazione non trasforma in provato un fatto quando le risultanze istruttorie lo smentiscono o impongono una diversa ricostruzione; esso non copre valutazioni di carattere giuridico come l'individuazione del requisito dell'apparenza della servitù.
- Per acquistare una servitù di passaggio per usucapione o per destinazione del padre di famiglia non è sufficiente l'esistenza di una strada o di un percorso materiale: occorrono segni visibili e permanenti che rendano inequivoco il collegamento funzionale con il fondo dominante, ossia un quid pluris che manifesti la specifica destinazione dell'opera al servizio del fondo.
- La valutazione della sussistenza della contestazione, dell'apparenza della servitù e della rilevanza delle prove testimoniali appartiene al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale e non come nuova lettura del fatto.
- La capacità del testimone va apprezzata al momento della deposizione; la successiva acquisizione della qualità di parte per successione nel processo non invalida ex post la prova già resa.
- La cassazione può correggere la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 384, comma 4, c.p.c., quando il dispositivo sia comunque corretto e l'errore investa la sola giustificazione giuridica della decisione.
- In appello la domanda va interpretata dal giudice di merito secondo il suo effettivo contenuto sostanziale; la censura è inammissibile se tende soltanto a una diversa lettura del thema decidendum senza evidenziare una reale proposizione di domanda nuova.
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