Cassazione Penale, Sentenza n. 24057/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il soggetto condannato per partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti aggravata da finalità mafiose ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. contro la sentenza della Corte di cassazione che aveva già rigettato il suo ricorso ordinario contro la condanna emessa dalla Corte di appello. Con un unico motivo ha denunciato un errore di fatto della Cassazione, sostenendo che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto legittimamente utilizzabili le intercettazioni di messaggistica BlackBerry, mentre dagli atti emergerebbe che si trattava di comunicazioni estero su estero, con server e centro operativo in Canada, tali da richiedere rogatoria internazionale; in difetto, le prove sarebbero state inutilizzabili ex art. 191 c.p.p. Ha inoltre dedotto che la Corte avrebbe presupposto, senza base tecnica, una catena di custodia completa della prova digitale e che avrebbe omesso il confronto con i motivi difensivi e con la giurisprudenza richiamata su instradamento e cooperazione internazionale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario. Ha ritenuto che le doglianze non integrassero un vero errore di fatto percettivo ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p., ma investissero valutazioni di prova, interpretazioni giuridiche e contestazioni sull'utilizzabilità delle intercettazioni, tutte questioni estranee al rimedio straordinario. In particolare ha ribadito che l'errore di fatto è solo una falsa percezione del contenuto degli atti del giudizio di legittimità, non il travisamento della prova o l'erronea applicazione di norme processuali. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, nel caso di messaggistica BlackBerry pin to pin, ove lo scambio avvenga in Italia tramite terminale o operatore italiano, non è necessaria rogatoria internazionale solo perché la decrittazione dei codici richieda collaborazione di un sistema estero. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625-bis c.p.p.
delimita il ricorso straordinario ai soli errori materiali o di fatto della Corte di cassazione, non anche agli errori di valutazione, di diritto o di percezione della prova nel senso del travisamento probatorio
art. 266 c.p.p.
richiamato dalla difesa come norma concernente le intercettazioni, ma la Corte ne esclude l'uso per sostenere un errore di fatto nel ricorso straordinario
art. 267 c.p.p.
richiamato dalla difesa in relazione ai presupposti autorizzativi delle intercettazioni
art. 268 c.p.p.
richiamato dalla difesa in relazione alle modalità di esecuzione e documentazione delle intercettazioni
art. 271 c.p.p.
richiamato dalla difesa in tema di inutilizzabilità delle intercettazioni illegittimamente eseguite
art. 191 c.p.p.
richiamato dalla difesa per sostenere l'inutilizzabilità della prova acquisita in violazione di legge
art. 616 c.p.p.
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. è ammesso solo quando la Corte di cassazione sia incorsa in una svista percettiva sul contenuto degli atti del proprio giudizio, non quando si contesti la valutazione delle prove o l'interpretazione giuridica degli atti.
- Sono estranei al rimedio straordinario il travisamento del fatto, il travisamento della prova e le censure sull'utilizzabilità delle prove, perché essi attengono al ragionamento decisorio o all'applicazione di norme processuali e avrebbero dovuto essere fatti valere con i mezzi ordinari di impugnazione.
- L'errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. non può essere utilizzato per rimettere in discussione la ricostruzione dei presupposti fattuali di legittimità delle intercettazioni quando la Corte abbia già valutato la questione e applicato consapevolmente la giurisprudenza rilevante.
- Nel caso di comunicazioni telematiche protette, la necessità di rogatoria internazionale dipende dal luogo effettivo di captazione della comunicazione; se lo scambio avviene in Italia tramite terminale o operatore italiano, la successiva collaborazione tecnica di un soggetto estero per la decrittazione non trasforma di per sé l'attività in captazione estero su estero.
- Quando il ricorso straordinario è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo specifiche ragioni di esonero.
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