Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17628/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo dal 20/01/2017 al 16/11/2020, per misure cautelari adottate per l'accusa di partecipazione ad associazione mafiosa poi assolto in appello con sentenza del 16/11/2020 (divenuta irrevocabile il 10/04/2021). Il ricorrente deduce violazione di legge (art. 314 c.p.p.) e difetto di motivazione dell'ordinanza che aveva rigettato la domanda di riparazione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe travisato le risultanze della sentenza di assoluzione e non avrebbe tenuto conto che quest'ultima aveva escluso rilevanza probatoria delle circostanze addotte (es. presenza a incontri con lo zio in cui si discuteva di fatti criminosi; presunti contatti e "aggiornamenti" sul villaggio turistico). Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che la Corte territoriale, con motivazione sintetica ma logica, avesse correttamente valutato che le frequentazioni e le circostanze (accompagnare lo zio in più occasioni, essere presente a dialoghi con contenuto criminale, contatti con altri soggetti ritenuti affiliati) potevano integrare una colpa extraprocessuale o una condotta che, seppur non sufficiente a costituire reato nella cognizione penale, aveva concorso, insieme all'errore dell'Autorità, alla privazione della libertà. La Corte ha ricordato il principio di autonomia del giudizio di riparazione rispetto al giudizio penale di cognizione e che il primo giudica se vi sia dolo o colpa grave che osti al diritto alla riparazione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dal resistente (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla richiesta di riparazione per ingiusta detenzione; il ricorso denunciava violazione di questa disposizione ma la Corte ha ritenuto fondata l'applicazione dei criteri di valutazione della riparazione tali da escludere il diritto alla riparazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il giudizio sulla riparazione per ingiusta detenzione è autonomo rispetto al processo penale di cognizione: l'assoluzione non determina automaticamente il diritto alla riparazione.
  • Per ottenere la riparazione è necessario dimostrare l'assenza di dolo o colpa grave che abbiano concorso alla misura cautelare; condotte "ambigue" o frequentazioni con soggetti gravati da precedenti possono essere valutate come colpa extraprocessuale e ostare alla riparazione.
  • Il giudice della riparazione valuta se comportamenti del detenuto abbiano concretamente inciso, anche in concorso con l'errore dell'A.G., nella decisione di custodire la persona: non si limita a trasporre pedissequamente le conclusioni del giudice della cognizione.
  • Chi chiede la riparazione dovrebbe documentare e provare l'assenza di comportamenti o frequentazioni che possano essere interpretati come contributive alla decisione cautelare; acquisire elementi specifici che smentiscano qualsiasi contiguità è strategico.
  • In situazioni di assoluzione per insufficienza di prove, il ricorrente non deve dare per scontato il riconoscimento della riparazione: è necessario dimostrare che l'errore dell'A.G. non sia stato comunque influenzato da colpe o comportamenti del soggetto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.