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Sentenza

Sentenza n. 1189/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento del decreto del Ministero dell'interno datato -OMISSIS-, protocollo n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato a mezzo pec in data 06.04.2022 di rigetto del ricorso gerarchico con cui il sig. -OMISSIS- ha impugnato il decreto del Prefetto di Torino, comunicato con nota prot. -OMISSIS-, datata -OMISSIS- e notificato al ricorrente in data 14.04.2021, recante divieto di detenzione di qualsiasi tipo di arma, di munizione e di materiale esplodente e comunicazione all'interessato della facoltà di cedere spontaneamente le armi entro 150 giorni dalla notifica del decreto, pena, scaduto il suddetto termine, la loro confisca; - di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi con quello impugnato, con particolare riferimento al decreto prefettizio epigrafato, nonché quelli, non noti, richiamati nel provvedimento del Ministero.

Giustizia amministrativa202200706

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di rigetto del ricorso gerarchico contro il divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell'Interno che aveva respinto il ricorso gerarchico contro il decreto del Prefetto di Torino, adottato ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S., con cui gli era stata vietata la detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente, con facoltà di cessione spontanea entro 150 giorni e previsione della confisca in caso di mancata cessione. Il provvedimento traeva origine dall'intervento dei Carabinieri presso l'abitazione del ricorrente, trovato in stato di forte alterazione emotiva durante una lite con parenti non conviventi ma dimoranti nell'abitazione attigua, in un contesto di persistente conflittualità per motivi economici. Secondo gli atti di polizia, durante la lite il ricorrente aveva rivolto insulti e minacce, dichiarando di essere una «bomba inesplosa». Il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 39 T.U.L.P.S., erronea e incompleta ricostruzione dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione dell'art. 3 l. 241/1990, sproporzione e sviamento. Ha sostenuto che l'episodio fosse isolato, che egli non avesse abusato delle armi, fosse incensurato e privo di precedenti segnalazioni, che non fosse stato instaurato alcun procedimento penale e che la conflittualità familiare fosse successivamente composta. Ha inoltre censurato il mancato esame delle proprie osservazioni e la motivazione per relationem del decreto ministeriale, lamentando di non avere avuto conoscenza dell'informativa dei Carabinieri e delle controdeduzioni prefettizie richiamate.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il divieto di detenzione di armi abbia natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, e che l'art. 39 T.U.L.P.S. non richieda la prova di un abuso già verificatosi, essendo sufficiente una ragionevole previsione di possibile uso improprio fondata su elementi concreti. Il giudizio richiesto all'autorità di pubblica sicurezza è un giudizio prognostico sull'affidabilità del soggetto e sull'assenza di rischio di abuso, distinto sia dal giudizio di pericolosità sociale sia dall'accertamento della responsabilità penale. Nel caso concreto, il Collegio ha valorizzato non un litigio meramente occasionale, ma l'inserimento dell'episodio in una situazione di persistente conflittualità familiare e di vicinato, confermata anche dalle osservazioni del ricorrente, nonché le minacce e lo stato di alterazione emotiva rilevati dai Carabinieri. Tali elementi sono stati ritenuti idonei a fondare il giudizio di inaffidabilità, anche in assenza di uso delle armi, precedenti penali, precedenti di polizia o procedimento penale. Il TAR ha escluso il difetto di istruttoria e di motivazione, rilevando che l'Amministrazione aveva esaminato le osservazioni procedimentali ma le aveva ritenute non decisive rispetto alla valutazione complessiva di affidabilità. Ha inoltre ritenuto legittima la motivazione per relationem: il decreto ministeriale indicava con precisione l'autore e la data dell'informativa dei Carabinieri e riportava il contenuto essenziale delle controdeduzioni prefettizie, consentendo la conoscibilità degli atti richiamati. La valutazione discrezionale dell'Amministrazione non è risultata manifestamente illogica o irragionevole e, pertanto, non è stata sindacata. Il ricorso è stato definitivamente respinto; le spese di giudizio sono state compensate per la particolarità dei fatti.

Norme richiamate

  • art. 39 T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

    il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne

    La disposizione consente un intervento cautelare e preventivo fondato su una ragionevole previsione di possibile abuso; non è necessario dimostrare che un abuso delle armi si sia già verificato.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione del provvedimento è sufficiente quando espone gli elementi fattuali e valutativi posti a fondamento del giudizio di inaffidabilità; è ammissibile anche la motivazione per relationem alle condizioni indicate dal giudice.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Le osservazioni del privato devono essere considerate, ma possono essere ritenute non decisive dall'Amministrazione quando non incidano sulla valutazione discrezionale complessiva di affidabilità nell'uso delle armi.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente previsto dall'art. 39 T.U.L.P.S. ha natura cautelare e preventiva e può essere adottato sulla base di una ragionevole previsione di possibile abuso, senza necessità di dimostrare un abuso già verificatosi o una responsabilità penale.
  • La valutazione richiesta dall'art. 39 T.U.L.P.S. riguarda l'affidabilità del soggetto e l'assenza di rischio di uso improprio delle armi; essa è distinta dal giudizio di pericolosità sociale e può fondarsi anche su fatti privi di rilevanza penale o non seguiti da condanna o misura di pubblica sicurezza.
  • Una situazione persistente di conflittualità familiare o di vicinato, accompagnata da minacce e alterazione emotiva durante un litigio, può costituire elemento sufficiente per ritenere il detentore non affidabile e vietargli la detenzione di armi, anche se le armi non sono state utilizzate nell'episodio.
  • L'assenza di precedenti penali o di polizia e la mancata instaurazione di un procedimento penale non impediscono l'adozione del divieto di detenzione, quando l'Amministrazione abbia fondato il giudizio prognostico su elementi concreti e la valutazione non sia manifestamente illogica o irragionevole.
  • La motivazione per relationem di un provvedimento amministrativo è legittima quando l'atto richiamato sia indicato con precisione e il provvedimento ne riporti il contenuto essenziale oppure l'interessato sia posto in condizione di conoscerlo e prenderne visione.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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