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Sentenza

Sentenza del 21/06/2018 n. 2807 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Contraddittorio endoprocedimentale - Tributi armonizzati - Obbligo - Sussiste - Ragioni contribuente - Non pretestuose - Prova - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale nell'accertamento relativo a tributi armonizzati. Il contribuente sostiene che tale omissione abbia leso il proprio diritto di difesa e renda illegittimo l'atto. La regola affermata è che, pur sussistendo un generale obbligo di contraddittorio, non è sufficiente dedurne astrattamente la violazione: il contribuente deve indicare concretamente le ragioni, gli elementi e le osservazioni che avrebbe sottoposto all'Amministrazione se fosse stato previamente sentito.

La decisione

La lesione del contraddittorio può essere fatta valere efficacemente solo se il contribuente dimostra che il confronto preventivo avrebbe potuto incidere concretamente sull'esito del procedimento. Il giudice deve quindi verificare la non pretestuosità del pregiudizio dedotto, valutando le ragioni che il contribuente avrebbe prospettato. La mera contestazione formale dell'omissione, priva dell'indicazione di specifiche difese potenzialmente rilevanti, non è sufficiente a ottenere l'annullamento dell'atto.

Norme richiamate

  • Principio del contraddittorio endoprocedimentale in materia di tributi armonizzati

    In materia di accertamento dei tributi armonizzati, esiste nel nostro ordinamento un generale obbligo di contraddittorio endoprocedimentale.

    L'Amministrazione deve consentire al contribuente di interloquire prima dell'adozione dell'atto impositivo, quando si tratta di tributi armonizzati.

  • Principio della prova della non pretestuosità del pregiudizio

    Il contribuente deve enunciare in concreto le ragioni che avrebbe addotto qualora fosse stato tempestivamente attivato il confronto con l'Amministrazione finanziaria.

    La violazione del contraddittorio non comporta automaticamente l'annullamento dell'atto. Il contribuente deve indicare specifiche argomentazioni o prove che avrebbero potuto modificare l'esito dell'accertamento.

Massime di principio

  • Nei procedimenti relativi a tributi armonizzati, l'Amministrazione deve normalmente garantire un contraddittorio preventivo con il contribuente.
  • Per contestare validamente la mancata instaurazione del contraddittorio, non basta lamentare l'omissione in termini generici: occorre spiegare quali difese, documenti o chiarimenti sarebbero stati presentati.
  • Il contribuente deve dimostrare che il contraddittorio avrebbe avuto una concreta utilità e non sarebbe stato un adempimento meramente formale o pretestuoso.
  • L'annullamento dell'atto per violazione del contraddittorio dipende dalla concreta incidenza dell'omissione sul diritto di difesa e non dalla sola irregolarità procedurale.
  • In una situazione analoga, è opportuno indicare già nel ricorso le specifiche circostanze di fatto e di diritto che il contribuente avrebbe sottoposto all'Amministrazione e spiegare come avrebbero potuto condurre a un diverso risultato.

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