Regolamento (UE) 2025/2568
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2568 del Consiglio, del 15 dicembre 2025, che attua il regolamento (UE) 2024/2642 concernente misure restrittive in considerazione delle attività destabilizzanti della Russia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2025/2568 aggiorna l’allegato I del regolamento (UE) 2024/2642, che istituisce misure restrittive in considerazione delle attività destabilizzanti della Russia. Il Consiglio, alla luce del persistere e dell’intensificarsi di attività malevole, inserisce 12 persone fisiche e 2 entità nell’elenco dei soggetti sottoposti a restrizioni. Le nuove iscrizioni riguardano operatori della disinformazione, figure accademiche e mediatiche allineate al Cremlino, membri del GRU e un battaglione di guerra elettronica, nonché un movimento utilizzato per amplificare narrazioni destabilizzanti.
Aggiornamento dell’elenco delle persone fisiche ed entità soggette a misure restrittive ai sensi del regolamento (UE) 2024/2642 per attività destabilizzanti della Russia.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica nell’ambito del regime sanzionatorio dell’Unione contro persone fisiche, entità e organismi responsabili o complici di azioni e politiche attribuibili al governo della Federazione russa che compromettono o minacciano la democrazia, lo Stato di diritto, la stabilità, la sicurezza o la sovranità dell’Unione, degli Stati membri o di paesi terzi, in particolare l’Ucraina. Ha portata generale e si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’effetto principale è l’inserimento di nuovi nominativi nell’allegato I del regolamento (UE) 2024/2642; il testo non prevede esclusioni specifiche ulteriori rispetto al quadro sanzionatorio generale.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2568 del Consiglio, del 15 dicembre 2025
Il regolamento attua il regolamento (UE) 2024/2642 sulle misure restrittive in considerazione delle attività destabilizzanti della Russia, aggiornando l’elenco dei soggetti sanzionati. Il Consiglio motiva l’intervento richiamando la persistenza e l’intensificazione di attività malevole russe, inserite in campagne ibride di lunga data contro l’Unione, gli Stati membri e i partner internazionali.
Contesto e finalità
Nei considerando il Consiglio richiama la dichiarazione dell’alto rappresentante del 18 luglio 2025, che ha condannato le attività malevole della Russia e ha evidenziato il loro possibile protrarsi nel prossimo futuro. Il regolamento si colloca quindi nell’ambito della risposta restrittiva dell’Unione a condotte che minacciano la sicurezza, la resilienza e le fondamenta democratiche dell’Unione stessa.
Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2024/2642
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento base. L’effetto pratico è l’ampliamento dell’elenco di persone fisiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive, senza introdurre una nuova disciplina sostanziale autonoma. L’aggiornamento è effettuato mediante allegato al regolamento di esecuzione.
Persone fisiche aggiunte all’elenco
Alla sezione A dell’allegato I sono inserite 12 persone fisiche, con data di inserimento 15.12.2025. I profili ricompresi sono eterogenei ma accomunati dal ruolo nel sostegno, nella promozione o nell’agevolazione di attività attribuite al governo della Federazione russa, in particolare tramite manipolazione delle informazioni, ingerenze, disinformazione e propaganda.
Tra i soggetti menzionati figurano:
- John Mark Dougan, indicato come ex vicesceriffo della Florida fuggito in Russia e accusato di gestire reti di siti web di notizie false e di sostenere attività di informazione digitale pro-Cremlino;
- Andrey Sushentsov, Dmitry Suslov, Fyodor Lukyanov, Ivan Timofeev e Andrey Bystritskyi, presentati come accademici, analisti, giornalisti e figure di rilievo in centri di riflessione e piattaforme legate al Cremlino, impegnati nella diffusione di narrazioni di politica estera russe;
- Vladislav Borovkov, Denis Denisenko e Dmitry Goloshubov, qualificati come agenti GRU collegati all’unità 29155 e a operazioni informatiche ostili contro organizzazioni governative in Ucraina, con effetti anche su Stati membri UE e NATO;
- Jacques Baud, Xavier Moreau e Diana Panchenko, descritti come propagandisti o portavoce di narrazioni filorusse e anti-ucraine.
Entità aggiunte all’elenco
Alla sezione B dell’allegato I sono inserite due entità, con data di inserimento 15.12.2025.
- Il 142nd Separate Electronic Warfare Battalion è descritto come unità militare russa impegnata in guerra elettronica, disturbo e spoofing dei segnali GPS, nonché in attività volte a compromettere comunicazioni e infrastrutture critiche, con effetti sugli Stati membri dell’Unione.
- L’International Russophile Movement è qualificato come movimento utilizzato dal governo russo per amplificare narrazioni destabilizzanti a livello globale, promuovere sentimenti antioccidentali e fungere da copertura per manipolare l’opinione pubblica di altri paesi.
Entrata in vigore
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la natura obbligatoria in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, coerentemente con la forma del regolamento UE di esecuzione.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) 2024/2642
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2024/2642 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. L’intervento consiste nell’inserimento di nuovi soggetti nell’elenco delle persone fisiche, giuridiche, entità e organismi sottoposti a misure restrittive.
Nuove designazioni di persone fisiche
Sono aggiunte all’elenco di cui alla sezione A dell’allegato I 12 persone fisiche, con efficacia dal 15.12.2025. Le designazioni riguardano, tra gli altri, John Mark Dougan, Andrey Sushentsov, Dmitry Suslov, Fyodor Lukyanov, Ivan Timofeev, Andrey Bystritskyi, Vladislav Borovkov, Denis Denisenko, Dmitry Goloshubov, Jacques Baud, Xavier Moreau e Diana Panchenko. I motivi ricorrenti sono il sostegno o l’agevolazione di manipolazione delle informazioni e ingerenze, propaganda filorussa, attività disinformative, oppure partecipazione ad attività informatiche malevole attribuite alla Federazione russa.
Nuove designazioni di entità e organismi
Sono aggiunte all’elenco di cui alla sezione B dell’allegato I due entità: il 142nd Separate Electronic Warfare Battalion e l’International Russophile Movement, entrambe con data di inserimento nell’elenco 15.12.2025. Il battaglione è collegato a capacità di guerra elettronica e a disturbo/spoofing GPS e ad attività che incidono sulle infrastrutture critiche; il movimento è descritto come strumento di amplificazione di narrazioni destabilizzanti e antioccidentali per conto del governo russo.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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