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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15566/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rilevato la rituale rinuncia al ricorso e ha dichiarato l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, trattandosi di inammissibilità derivante da causa riconducibile alla sua volontà, anche al versamento di euro 500 alla Cassa delle ammende. Non risultano statuizioni sul merito della sentenza impugnata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza del giudice dell'udienza preliminare di Verona. Dal testo emerge che il ricorso era stato presentato tramite difensore munito di procura speciale, ma successivamente l'imputato ha dichiarato di rinunciarvi con atto sottoscritto dal difensore. Non sono indicati i fatti di merito né il reato contestato; il motivo effettivo del ricorso non viene esaminato, poiché la rinuncia determina la definizione processuale del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.

    La rinuncia rituale al ricorso determina l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità, seguono la condanna alle spese processuali e, se la causa è imputabile al ricorrente, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La rinuncia rituale al ricorso per cassazione, effettuata dal difensore munito di procura speciale o comunque con atto idoneo a esprimerla, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso dipende da una scelta volontaria del ricorrente, la Corte può applicare anche la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
  • Se il ricorso viene dichiarato inammissibile per rinuncia, la Corte non esamina i motivi dedotti e non si pronuncia sul merito della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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