Cassazione Penale, Sentenza n. 13571/2024 del 03/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello contro la sentenza del Tribunale di Monza che aveva condannato Bertolotti per truffa aggravata. Il ricorrente denunciava l'illegittimità costituzionale dei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 c.p.p. (introdotti dal D.Lgs. 150/2022) per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., sostenendo che gli oneri formali (termine variabile per impugnare, obbligo di elezione di domicilio, mandato specifico dopo la sentenza) ledono il diritto di difesa; eccepiva inoltre nullità di notifiche (art. 415-bis e 552 c.p.p.), illegittima sostituzione del difensore di ufficio e l'illegittimità della declaratoria d'inammissibilità de plano senza udienza.
La decisione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto applicabile, nel caso di imputato giudicato in absentia, il comma 1-quater dell'art. 581 c.p.p., che richiede il deposito, unitamente all'atto di impugnazione, di uno specifico mandato rilasciato dopo la sentenza e contenente la dichiarazione/elezione di domicilio. Pur ammettendo una interpretazione non eccessivamente formalistica, il Collegio ha constatato che nel fascicolo non era presente alcuna dichiarazione o elezione di domicilio riferita al procedimento impugnato (le elezioni in atti riguardavano altri procedimenti), per cui l'appello era infondato per carenza dell'adempimento previsto a pena di inammissibilità. Ha altresì confermato la legittimità della procedura de plano per la declaratoria d'inammissibilità, richiamando consolidata giurisprudenza. Perciò il ricorso non è stato accolto, il secondo motivo non è stato esaminato per essere precluso e il ricorrente è stato condannato alle spese e a versare euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Resta confermata la condanna di primo grado: truffa aggravata con recidiva, pena di 1 anno e 3 mesi di reclusione, multa di euro 500 e provvisionale di euro 1.000 a favore della parte civile.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p., commi 1-ter e 1-quater (introdotti dall'art. 33 del D.Lgs. n.150/2022)
"con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio"; "nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto di impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio"
La Corte conferma che le norme richiedono, a pena di inammissibilità, l'allegazione di una dichiarazione/elezione di domicilio; nel caso di giudizio in absentia si applica il comma 1-quater e occorre un mandato specifico successivo alla sentenza che contenga la dichiarazione/elezione di domicilio o ad essa coevo e riferito al procedimento impugnato. L'onere formale è ritenuto non irragionevole e compatibile con i diritti costituzionali.
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n.150, art.33
Ha introdotto le modifiche all'art. 581 c.p.p.; la Corte richiama l'intervento normativo come legittimo e coerente con le finalità dichiarate (certezza del domicilio, collegamento dell'imputato al processo e selezione delle impugnazioni).
art. 591 c.p.p., comma secondo
Riferimento alla declaratoria d'inammissibilità 'de plano'. La Corte richiama la propria giurisprudenza che considera compatibile con il diritto di difesa la pronuncia d'ufficio in camera di consiglio purché seguita da notifica e impugnabilità per cassazione.
art. 415-bis c.p.p.
Norma richiamata rispetto alla contestata nullità delle notifiche dell'avviso di conclusione indagini; la Corte non esamina il merito di tali censure perché precluse dall'inammissibilità dell'appello.
art. 552 c.p.p.
Richiamata con riferimento a censure sulle notifiche; anche questa eccezione non è stata esaminata nel merito per effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione.
art. 161 c.p.p., comma quarto
Richiamata in relazione alla notifica dell'ordinanza di inammissibilità all'avvocato risultante in atti; la Corte osserva che la notificazione di provvedimenti è prevista e funziona come garanzia procedurale.
art. 616 c.p.p.
Norma invocata per la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle Ammende; la Corte condanna il ricorrente al pagamento della somma ritenuta equa.
Cost., artt. 3, 24, 111 (richiamati dalla difesa)
Le censure costituzionali sollevate sono state ritenute manifestamente infondate alla luce di precedente giurisprudenza di legittimità che reputa le disposizioni impugnate compatibili con i principi costituzionali invocati.
Cedu, art. 6 (richiamato dalla difesa)
La Corte ritiene che l'assetto procedurale introdotto non ponga, di per sé, profili in contrasto con l'art. 6 CEDU, seguendo la propria giurisprudenza consolidata.
Massime di principio
- Se l'imputato è stato giudicato in absentia, per impugnare è necessario allegare un mandato specifico rilasciato dopo la sentenza che contenga (o sia coevo e riferito al medesimo procedimento) la dichiarazione/elezione di domicilio; elezioni di domicilio riferite ad altri procedimenti non sono sufficienti.
- L'obbligo di dichiarare o eleggere domicilio è un onere formale a pena di inammissibilità e, salvo casi in cui sia dimostrata una lesione reale del diritto di difesa, non è considerato irragionevole o incostituzionale.
- La declaratoria d'inammissibilità 'de plano' adottata in camera di consiglio è compatibile con il diritto di difesa se seguita da notifica e rimedio per cassazione; il ricorso per cassazione resta lo strumento di controllo su tali ordinanze.
- Le questioni sulla nullità di atti di primo grado (notifiche, sostituzioni di difensore) devono essere tempestivamente dedotte nel giudizio di appello: se l'appello è dichiarato inammissibile per ragioni formali, tali questioni rimangono precluse in cassazione.
- La giurisprudenza di legittimità ha già valutato le censure costituzionali relative ai commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 c.p.p. e, salvo cambiamenti di orientamento, tende a ritenere valide le modalità introdotte dal D.Lgs. 150/2022.
- La sostituzione del difensore di ufficio determina nullità degli atti successivi solo se è provata una effettiva e reale lesione del diritto di difesa; la mera differenza di soggetti non basta.
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