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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39178/2022 del 18/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per Cassazione proposto dal difensore dell'imputato deducendo: 1) tardività della querela presentata dalla compagnia assicurativa rispetto alla conoscenza dei fatti, sulla base di una relazione investigativa del 4 luglio 2016 e querela formalizzata il 14 marzo 2017; la difesa sosteneva che il termine di proposizione dovesse decorrere dall'esito delle indagini affidate all'agenzia CIEFFE s.r.l. e non dalla conoscenza della notizia presso l'Ufficio Antifrode (30/01/2017); 2) insufficienza della motivazione circa la sussistenza del reato di frode assicurativa ex art. 642 c.p., sostenendo che la denuncia era meramente cautelativa e che mancava la prova della volontà dell'imputato di ottenere indebitamente l'indennizzo; 3) vizio di motivazione nel diniego delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena nonostante la riabilitazione ottenuta nel 2011.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e ha confermato la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la condanna del prevenuto per il reato di cui all'art. 642 c.p., con pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione e l'obbligo di risarcimento a favore di Axa Assicurazioni S.p.A. Motivazioni principali: 1) sul punto della tardività la Corte ha richiamato la giurisprudenza costante secondo cui il termine per proporre querela nei confronti di società per azioni decorre dal momento in cui il consigliere delegato o l'amministratore unico, titolari del potere di querela, hanno conoscenza del fatto e del suo autore; nella fattispecie la notizia è pervenuta all'Ufficio Antifrode di Axa il 30/01/2017 e la querela del procuratore speciale fu presentata il 14/03/2017, pertanto tempestiva; 2) sul punto della frode assicurativa la Corte ha confermato che il reato ex art. 642 c.p. è a consumazione anticipata: è sufficiente che la condotta sia diretta ad ottenere un vantaggio connesso al contratto assicurativo e sia idonea allo scopo, e si perfeziona con la ricezione della richiesta di risarcimento da parte della compagnia, senza bisogno che venga effettivamente conseguito l'indennizzo; le risultanze processuali indicano che l'imputato si rivolse a intermediari che lo aiutarono a redigere una richiesta relativa a un sinistro con modalità discordanti e non coinvolgente il suo veicolo; 3) il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato dalle valutazioni di merito e non censurabile in Cassazione; 4) il beneficio della sospensione condizionale è escluso dall'art. 164, comma 2, n.1 cod. pen. per chi ha riportato condanna a pena detentiva per delitto anche se intervenuta riabilitazione, e quindi la richiesta era infondata. Il ricorrente è inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 642 cod. pen.

    Il reato di frode assicurativa è a consumazione anticipata: si verifica con la ricezione della richiesta di risarcimento da parte della compagnia; non è necessario che l'assicurato ottenga effettivamente un indennizzo, basta la condotta diretta e idonea a procurarlo.

  • art. 164, comma 2, n. 1 cod. pen.

    Esclude la possibilità di ammissione al beneficio della sospensione condizionale della pena per chi ha riportato condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione.

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Consente la trattazione con contraddittorio cartolare; citato nel capo introduttivo relativo alla modalità di trattazione del ricorso.

Massime di principio

  • Il termine per la proposizione della querela in danno di una società decorre dalla conoscenza del fatto da parte dei legali rappresentanti o dei soggetti titolati al potere di querela (consigliere delegato o amministratore unico), non dalla mera conoscenza di elementi investigativi periferici.
  • Il reato di frode assicurativa ex art. 642 c.p. si consuma con la ricezione da parte della compagnia della richiesta di risarcimento: non è necessario che l'assicurato ottenga materialmente l'indennizzo, basta l'intento e la condotta idonea a conseguirlo.
  • La domanda cautelativa o l'assenza di una esplicita richiesta risarcitoria non escludono la configurabilità del reato se gli atti e le modalità dell'azione evidenziano una condotta volta a ottenere un vantaggio assicurativo o un beneficio connesso al contratto.
  • La riabilitazione non sempre azzera gli effetti sanzionatori previsti da norme speciali: disposizioni come l'art. 164, comma 2, n.1 possono escludere benefici nonostante la riabilitazione per precedenti condanne per delitto.
  • Nelle difese riguardanti la tardività delle denunce presentate da società complesse, è strategico dimostrare che i titolari del potere di querela non avevano effettiva conoscenza del fatto nella data invocata; altrimenti la decorrenza è quella dell'effettiva presa d'atto da parte degli organi societari competenti.

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