Corte di giustizia, Ordinanza C-762/21
Order of the Court (Chamber determining whether appeals may proceed) of 31 March 2022. — St. Hippolyt Holding GmbH v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-762/21 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto la domanda di autorizzazione a far proseguire il ricorso di St. Hippolyt Holding avverso la sentenza del Tribunale in una controversia di opposizione su marchio UE. Ha ritenuto che le censure sollevate non dimostrassero una questione significativa per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione, perché erano in parte infondate, in parte dirette contro valutazioni di fatto e in parte formulate in modo troppo generico. Conseguentemente, il ricorso non è stato ammesso a proseguire e la ricorrente è stata condannata alle proprie spese.
Ricorso per cassazione in materia di marchio UE: mancata autorizzazione dell'impugnazione a procedere per assenza di una questione significativa per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione
La questione giuridica
Se il ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale, relativo a un'opposizione dinanzi all'EUIPO in materia di marchio dell'Unione europea, sollevi una questione significativa per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione ai sensi dell'articolo 58a dello Statuto della Corte e degli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura; in particolare, se siano sufficientemente formulate e idonee le doglianze relative alla presunta inapplicabilità ratione temporis dell'articolo 58a, alla valutazione del rischio di confusione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, e alla mancata considerazione di una decisione dell'ufficio tedesco dei marchi.
Principio di diritto
Un ricorso contro una sentenza del Tribunale relativa a una decisione di una commissione di ricorso dell'EUIPO non è autorizzato a proseguire se la domanda non dimostra, in modo chiaro, preciso e dettagliato, che il ricorso solleva una questione significativa per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione. Doglianze che mirano essenzialmente a contestare accertamenti di fatto del Tribunale, che non supportano con elementi alcuna violazione del diritto, o che invocano in modo generico una presunta disarmonia giurisprudenziale, non soddisfano i requisiti dell'articolo 58a dello Statuto e degli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura; pertanto, il ricorso non è ammesso a proseguire.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
Ricorso per cassazione in materia di marchio UE: mancata autorizzazione dell'impugnazione a procedere
La Corte di giustizia, nella formazione competente a decidere se un ricorso possa essere esaminato, si pronuncia su una domanda di ammissibilità relativa a un'impugnazione proposta contro una sentenza del Tribunale in materia di opposizione davanti all'EUIPO. La controversia riguarda il marchio dell'Unione europea "Strong like nature" e l'applicazione del meccanismo di filtro previsto per i ricorsi avverso decisioni del Tribunale sulle decisioni di commissioni di ricorso dell'EUIPO.
Fatti e procedimento
St. Hippolyt Holding GmbH ha proposto impugnazione contro la sentenza del Tribunale del 20 ottobre 2021, che aveva respinto il suo ricorso di annullamento contro la decisione della Prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 27 marzo 2020, adottata in un procedimento di opposizione tra la società ricorrente e Elephant Co. d.o.o. La domanda esaminata dalla Corte non riguardava il merito dell'impugnazione, ma solo se essa dovesse essere autorizzata a proseguire.
Quadro normativo applicabile
La Corte richiama l'articolo 58a dello Statuto, secondo cui i ricorsi avverso decisioni del Tribunale relative a decisioni di commissioni di ricorso dell'EUIPO non sono esaminati se non previo giudizio della Corte sulla loro ammissione. L'autorizzazione è concessa quando il ricorso solleva una questione significativa per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione. Sono inoltre richiamati l'articolo 170a, paragrafo 1, e l'articolo 170b, paragrafi 1 e 3, del regolamento di procedura, che impongono al ricorrente di allegare una domanda motivata e completa, e l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, invocato dal ricorrente in relazione al rischio di confusione tra i segni.
Motivi dedotti a sostegno della domanda di ammissione
La ricorrente articolava tre argomenti principali:
- la pretesa inapplicabilità ratione temporis dell'articolo 58a dello Statuto e la violazione dell'articolo 41, paragrafo 1, della Carta;
- l'asserito errore del Tribunale nell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, per avere ritenuto sussistente un rischio di confusione tra i marchi;
- il mancato rilievo attribuito a una decisione dell'ufficio tedesco dei marchi, che secondo la ricorrente avrebbe dovuto essere considerata nel quadro dell'armonizzazione del sistema dei marchi. La ricorrente sosteneva inoltre che il caso presentasse una questione generale sulla necessità di tener conto delle decisioni degli uffici nazionali e sulla presunta non uniformità della giurisprudenza relativa al confronto tra segni complessi.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda innanzitutto che spetta al ricorrente dimostrare che il ricorso solleva una questione significativa per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione. La domanda deve contenere tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte di valutare l'ammissibilità, indicando con chiarezza la norma violata, l'errore di diritto denunciato, il suo impatto sul risultato e, se del caso, il punto esatto di contrasto con la giurisprudenza richiamata.
Quanto al primo argomento, la Corte osserva che la ricorrente si limita ad affermare l'inapplicabilità ratione temporis dell'articolo 58a e una violazione dell'articolo 41, paragrafo 1, della Carta, senza fornire alcun elemento di supporto: tale censura non può quindi essere accolta.
Quanto al secondo argomento, la Corte rileva che la ricorrente mira in sostanza a rimettere in discussione valutazioni di fatto svolte dal Tribunale nella comparazione dei segni. Una contestazione di questo tipo, in linea di principio, non è idonea a sollevare una questione significativa ai sensi dell'articolo 58a.
Quanto al terzo argomento, la Corte ritiene insufficienti le spiegazioni offerte dalla ricorrente: essa non precisa l'oggetto della decisione dell'ufficio tedesco, né il suo collegamento con la controversia, né in quale misura la sua mancata considerazione abbia inciso sull'esito della sentenza impugnata. Il motivo è dunque troppo impreciso per soddisfare i requisiti richiesti.
Infine, la Corte respinge anche l'argomento generale relativo alla presunta non uniformità della giurisprudenza sul confronto tra marchi composti da più parole ed elementi grafici, perché formulato in modo astratto e privo di indicazioni concrete sulle ragioni per cui tale circostanza porrebbe una questione di rilievo per il diritto dell'Unione.
Decisione e dispositivo
La Corte conclude che la domanda non è idonea a dimostrare che l'impugnazione sollevi una questione significativa per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione. Il ricorso non è quindi autorizzato a proseguire. In materia di spese, considerato che l'ordinanza è stata adottata prima della notifica alle altre parti, la Corte dispone che St. Hippolyt Holding GmbH sopporti le proprie spese.
Principi affermati
La pronuncia ribadisce che il filtro di ammissibilità ex articolo 58a dello Statuto richiede una motivazione specifica, completa e puntuale: non bastano doglianze generiche, contestazioni di fatto o riferimenti astratti a una possibile incoerenza giurisprudenziale. Solo motivi che individuino chiaramente una questione di diritto realmente rilevante per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione possono giustificare l'esame del ricorso.
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