Cassazione Civile, Ordinanza n. 33372/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal diniego, in sede tributaria, dell'esenzione dal contributo unificato richiesto per un ricorso dinanzi al TAR. L'associazione ricorrente sosteneva di essere equiparabile a una ONLUS/organizzazione di volontariato e quindi esente dal tributo, deducendo che il contributo non fosse dovuto per le attività giurisdizionali connesse alle finalità statutarie. Con il ricorso per cassazione ha articolato quattro motivi: (1) violazione di norme del d.P.R. n. 115 del 2002, del d.P.R. n. 642 del 1972, della l. n. 266 del 1991 e, per il tramite dell'art. 360 c.p.c., dei criteri applicativi dell'esenzione; (2) questione di legittimità costituzionale delle norme che non prevederebbero l'esenzione dal contributo unificato per gli enti non lucrativi, in relazione agli artt. 24, 53 e 97 Cost.; (3) ulteriore questione di legittimità costituzionale in riferimento alla Convenzione di Aarhus, alla direttiva 2003/4/CE, alla Carta dei diritti fondamentali UE e alla CEDU; (4) violazione della normativa sulle sanzioni tributarie e sull'obiettiva incertezza normativa, per ottenere l'esclusione delle sanzioni conseguenti al mancato pagamento del contributo.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha ribadito che le esenzioni tributarie in materia di contributo unificato, previste per alcune categorie di enti, sono di stretta interpretazione e non possono essere estese in via analogica alle associazioni di volontariato o alle ONLUS oltre i casi espressamente previsti. Ha inoltre giudicato manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, richiamando precedenti della Corte costituzionale e della Cassazione. Quanto all'ultimo motivo, ha osservato che la sentenza di merito escludeva l'incertezza normativa e che, comunque, in presenza di doppia conforme il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non si indicano le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito. In ogni caso, la giurisprudenza di legittimità risultava consolidata nel senso dell'assenza di obiettiva incertezza. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese e con l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 27-bis dell'allegato B al d.P.R. n. 642 del 1972
norma sulle esenzioni dall'imposta di bollo non estensibile oltre i casi espressamente previsti
art. 10 d.P.R. n. 115 del 2002
disciplina il contributo unificato; le esenzioni sono di stretta interpretazione
art. 23-bis d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato dalla ricorrente tra le norme sul contributo unificato
art. 8 l. n. 266 del 1991
norma agevolativa per il volontariato, non suscettibile di interpretazione estensiva ai fini del contributo unificato
art. 82 d.lgs. n. 117 del 2017
richiamato dalla ricorrente come disciplina del Terzo settore
art. 24 Cost.
invocato per l'accesso alla giustizia; la Corte richiama il gratuito patrocinio quale strumento pertinente
art. 53 Cost.
invocato a sostegno della questione di legittimità costituzionale, ma ritenuto non decisivo
art. 97 Cost.
invocato in via costituzionale, ma la questione è stata ritenuta infondata
art. 117, primo comma, Cost.
richiamato in relazione al diritto UE e alla Convenzione di Aarhus
Convenzione di Aarhus
non rilevante ai fini dell'esenzione dal contributo unificato; il tema dell'accesso alla giustizia è soddisfatto dal gratuito patrocinio
direttiva 2003/4/CE
richiamo ritenuto incongruente rispetto alla questione del contributo unificato
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
invocato per l'effettività della tutela giurisdizionale, ma non incide sull'obbligo del contributo unificato
art. 6 CEDU
richiamato dalla ricorrente, ma non pertinente alla questione dell'esenzione dal contributo
art. 10 l. n. 212 del 2000
richiamato sul tema dell'incertezza normativa e delle sanzioni tributarie
art. 16, primo comma, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato in relazione alle sanzioni o al regime del contributo
art. 161-bis d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato in relazione alle sanzioni o al regime del contributo
art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nella questione di legittimità costituzionale
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
parametro processuale dei motivi per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
motivo non utilizzabile in presenza di doppia conforme se non sono indicate le diverse ragioni di fatto
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
in doppia conforme rende inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, se non è specificamente articolato
art. 65 r.d. n. 12 del 1941
richiamato per affermare la funzione nomofilattica della Cassazione e l'irrilevanza dei contrasti di merito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
norma che ha inserito il meccanismo del raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Le norme che prevedono agevolazioni o esenzioni tributarie in materia di contributo unificato sono di stretta interpretazione e non possono essere estese in via analogica o analogico-evolutiva oltre i casi espressamente previsti.
- L'eventuale qualifica dell'ente come organizzazione di volontariato, ONLUS o ente non lucrativo non comporta automaticamente l'esenzione dal contributo unificato per le controversie connesse alle attività statutarie, se la legge non la prevede in modo espresso.
- Le questioni di legittimità costituzionale sono infondate quando la censura viene indirizzata a norme inconferenti rispetto al concreto oggetto della pretesa tributaria, o quando la disciplina censurata non è quella effettivamente applicata.
- Ai fini dell'accesso alla giustizia, la disciplina del gratuito patrocinio è il rimedio pertinente, non l'automatica esenzione dal contributo unificato.
- In tema di sanzioni tributarie, l'obiettiva incertezza normativa non può essere desunta da contrasti della giurisprudenza di merito se la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso opposto.
- Nel giudizio di cassazione, in presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
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