Cassazione Penale, Sentenza n. 14499/2026 del 21/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per truffa (art. 640 c.p.), deducendo carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: sosteneva che le chiamate alla persona offesa provenivano da utenza non intestata a lui e che non era stata verificata l'effettiva disponibilità della carta ricaricabile su cui era confluito il denaro; inoltre contestava l'efficacia probatoria della foto del documento di identità (mai acquisita in giudizio) e ricordava di aver dichiarato di aver ceduto la carta ad un terzo, circostanza che avrebbe reso irrilevante l'assenza di denuncia di smarrimento. Con il secondo motivo chiedeva l'esclusione dell'aggravante della minorata difesa (art. 640, comma 2, n. 2-bis c.p.), rilevando che i contatti non erano solo telematici ma anche telefonici e che quindi non sussisteva la presunzione di maggior difficoltà difensiva collegata all'uso esclusivo di canali telematici.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile nella parte relativa alla doglianza sulla responsabilità penale (primo motivo), ritenendo che i giudici di merito avessero fornito una motivazione articolata e coerente, congrua con la valutazione complessiva delle prove e conforme alla giurisprudenza sul concorso di persone (art. 110 c.p.). Tuttavia ha ritenuto fondato il secondo motivo, perché la corte territoriale ha omesso di pronunciarsi specificamente sulla richiesta di esclusione dell'aggravante per minorata difesa: per questa ragione la sentenza è stata annullata limitatamente alla statuizione sull'aggravante e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo esame di quel profilo. È stata altresì dichiarata irrevocabile l'affermazione di responsabilità ai sensi dell'art. 624, comma 2, c.p.p., poiché l'annullamento non incide sulla statuizione di responsabilità.
Norme richiamate
Norma di riferimento per il reato di truffa; la Corte ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito abbia adeguatamente dimostrato gli elementi costitutivi della truffa, valorizzando la convergenza probatoria (documento mostrato alla vittima, accredito su carta intestata al ricorrente) e la possibilità di responsabilità a titolo di concorso.
art. 640, comma secondo, n. 2-bis cod. pen.
Aggravante per minorata difesa connessa all'uso di strumenti telematici; la Corte ha censurato l'omessa pronuncia sul punto da parte della corte territoriale e ha disposto annullamento parziale e rinvio per nuovo esame specifico della sussistenza di tale circostanza aggravante.
Disciplina del concorso di persone nel reato; la Corte ha ricordato che il concorso non richiede la realizzazione materiale della condotta tipica, essendo sufficiente un apporto materiale o morale consapevole e causalmente rilevante, e ha ritenuto che la mancata denuncia dello smarrimento/cedimento di documenti potesse essere indice di un contributo consapevole.
art. 624, comma secondo, cod. proc. pen.
Norma che consente di dichiarare l'irrevocabilità della pronuncia di responsabilità quando l'annullamento non incide sulla statuizione relativa alla colpevolezza; la Corte l'ha applicata per preservare la condanna già definitivamente accertata.
Massime di principio
- In sede di Cassazione non è possibile ottenere una rivalutazione ex novo delle prove: i motivi che si limitano a proporre una diversa lettura del fatto sono spesso inammissibili o inefficaci.
- Se si contesta la connessione tra un'utenza telefonica o una carta e l'imputato, è cruciale far emergere in sede di merito (e documentare) l'assenza di riscontri probatori concreti (tabulati, esiti operazioni, prove documentali) e sollevare il punto in motivazione precisa in appello: l'omessa acquisizione o valutazione di tali elementi andrà adeguatamente contestata e provata.
- La circostanza aggravante per minorata difesa legata all'uso di canali telematici richiede un'articolata motivazione; l'uso parziale di contatti diretti (telefonate, messaggi) può indebolire la presunzione automatica di minorata difesa, ma la valutazione è di merito e la corte deve pronunciarsi esplicitamente sul punto.
- Il giudice di merito deve affrontare e motivare tutte le questioni specifiche sollevate in appello: l'omessa pronuncia su un motivo specifico può determinare l'annullamento limitato e il rinvio per nuovo esame su quel profilo.
- In materia di concorso (art. 110 c.p.) non è necessario provare che l'imputato abbia materialmente compiuto l'atto; è sufficiente dimostrare un apporto consapevole e idoneo a favorire l'azione criminosa.
- Quando l'annullamento è limitato e non incide sulla statuizione di responsabilità, la dichiarazione di irrevocabilità (art. 624 c.p.p.) può essere adottata, rendendo definitiva la condanna non interessata dal vizio che ha determinato l'annullamento.
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