Sentenza n. 1110/2026 - Palermo, Sezione 3
per la declaratoria di illegittimità del silenzio/inadempimento formatosi in relazione all’istanza, con cui l’odierna ricorrente, in data 24.01.2025, ha chiesto - per il figlio -OMISSIS- - “l’accesso al beneficio economico per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima di cui all’art. 3 del D.M. 26 settembre 2016 per l’applicazione dell’art. 9 della l.r. 8/2017 e ss.mm.ii. e del D.P.R.S. 31 agosto 2018, n. 589”; nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’A.S.P. di Palermo di procedere alla conclusione del procedimento avviato dalla ricorrente con l’istanza (datata 24.01.2025) volta ad ottenere - a favore del figlio -OMISSIS- - “l’accesso al beneficio economico per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima di cui all’art. 3 del D.M. 26 settembre 2016 per l’applicazione dell’art. 9 della l.r. 8/2017 e ss.mm.ii. e del D.P.R.S. 31 agosto 2018, n. 589”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza del 24 gennaio 2025 volta a ottenere, per il figlio minorenne, l’accesso al beneficio economico per nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a., chiedendo di dichiarare l’illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza presentata il 24 gennaio 2025 all’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo e di accertare l’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento relativo all’accesso al beneficio economico previsto per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima. Ha inoltre chiesto l’ordine di provvedere entro un termine, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, nonché la condanna alle spese. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato che la propria pretesa era stata integralmente soddisfatta, chiedendo quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna dell’amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo applicabile l’art. 34, comma 5, c.p.a., in quanto nel corso del giudizio la pretesa della ricorrente era stata pienamente soddisfatta. Non è stata quindi adottata una pronuncia di merito sull’illegittimità originaria del silenzio né è stato impartito un ordine di provvedere o nominato un commissario ad acta. In applicazione del criterio della soccombenza virtuale, il Tribunale ha posto le spese a carico dell’Azienda intimata, liquidandole in euro 1.500, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Ha inoltre disposto la comunicazione della sentenza alla Corte dei conti ai sensi dell’art. 2, comma 8, l. 241/1990 e l’oscuramento dei dati personali e sanitari.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione, utilizzato per chiedere l’accertamento dell’obbligo di provvedere sulla domanda relativa al beneficio economico.
art. 34, comma 5, c.p.a.
il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere, qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta
La piena soddisfazione della pretesa durante il giudizio impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
art. 2, comma 8, l. 241/1990
È richiamato quale base per la comunicazione della sentenza alla Corte dei conti da parte della Segreteria dopo il passaggio in giudicato.
art. 3 D.M. 26 settembre 2016
Individua il beneficio economico richiesto per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima.
art. 9 l.r. Sicilia 8/2017 e successive modificazioni
È richiamato quale fondamento normativo regionale del beneficio economico richiesto.
D.P.R.S. 31 agosto 2018, n. 589
È richiamato quale ulteriore disciplina regionale applicabile al beneficio per la disabilità gravissima.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio, la pretesa sostanziale del ricorrente risulta integralmente soddisfatta, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza necessità di adottare l’ordine di provvedere richiesto.
- La sopravvenuta soddisfazione della pretesa nel giudizio sul silenzio non esclude la possibilità di regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’amministrazione la cui inerzia aveva reso necessario il ricorso.
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