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Sentenza

Sentenza del 21/11/2018 n. 30049 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, che aveva riconosciuto la debenza dell'imposta comunale sulla pubblicità per l'anno 2009, relativa a un cartello recante il marchio dell'impresa apposto su una gru collocata in un luogo visibile al pubblico. Ha contestato: l'errata attribuzione dell'onere della prova sull'esposizione pubblica del cartello; l'omessa o insufficiente motivazione circa la prova della visibilità; l'omessa pronuncia sulla validità dell'avviso sottoscritto con firma a stampa; e la necessità di uno specifico provvedimento di livello dirigenziale o atto equivalente che individuasse il responsabile della procedura presso il concessionario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso e ha condannato B. G. s.p.a. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 510 euro per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli accessori di legge. La Corte ha ritenuto che il cartello, pur recando il segno distintivo del produttore, avesse natura pubblicitaria perché, per dimensioni, ubicazione e modalità di esposizione, era oggettivamente idoneo a raggiungere una pluralità indeterminata di potenziali acquirenti o utenti. È stato inoltre ritenuto valido l'avviso con indicazione a stampa del nominativo del responsabile, poiché emesso da un concessionario legittimato dal rapporto convenzionale con il Comune.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 5

    L'imposta si applica al messaggio pubblicitario attuato attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.

    Un segno distintivo dell'impresa è soggetto all'imposta quando, oltre alla funzione identificativa, è oggettivamente idoneo a far conoscere nome, attività o prodotti a una massa indeterminata di possibili acquirenti o utenti, considerando anche luogo, dimensioni e modalità di esposizione.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 11

    Nella gestione diretta il Comune designa un funzionario; nella gestione in concessione le attribuzioni spettano al concessionario.

    Quando il servizio tributario è affidato in concessione, il concessionario esercita le funzioni organizzative e gestionali, compresa la sottoscrizione degli atti di accertamento.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 17, comma 1-bis

    L'esenzione prevista per l'insegna di esercizio non si applica quando il segno non indica il luogo di svolgimento dell'attività economica, ma pubblicizza il prodotto o l'impresa in un luogo diverso dalla sede aziendale.

  • L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 87

    La firma autografa ... è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati.

    La firma a stampa è valida per gli atti tributari prodotti da sistemi automatizzati, purché sia individuato il soggetto responsabile secondo le regole applicabili alla gestione del tributo.

  • Art. 2697 c.c.

    La violazione della norma è configurabile soltanto quando il giudice attribuisca l'onere della prova alla parte diversa da quella gravata dalla legge; la contestazione della valutazione delle prove riguarda invece gli artt. 115 e 116 c.p.c.

  • Art. 112 c.p.c.

    La Corte ha rilevato l'omessa pronuncia della CTR sulla questione della firma a stampa, ma ha deciso direttamente nel merito poiché la questione era esclusivamente giuridica e il motivo risultava infondato.

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposta sulla pubblicità rileva soprattutto l'idoneità oggettiva del messaggio a raggiungere una pluralità indeterminata di persone, non l'intenzione soggettiva dell'impresa di fare pubblicità.
  • Un marchio o nome aziendale apposto su un prodotto può diventare un messaggio pubblicitario tassabile quando, per dimensioni, posizione, visibilità e modalità di esposizione, supera la mera funzione identificativa.
  • La visibilità del mezzo da un luogo pubblico può essere sufficiente a integrare il presupposto dell'imposta, anche se l'esposizione deriva dall'attività o dalle decisioni di un soggetto diverso dal titolare dell'impresa.
  • L'esenzione prevista per l'insegna di esercizio richiede che il segno indichi effettivamente il luogo in cui viene svolta l'attività; non opera per un marchio esposto su un prodotto situato altrove.
  • Gli atti tributari generati da sistemi informatici possono recare la firma a stampa del responsabile invece della firma autografa. Nella gestione concessoria, la legittimazione del concessionario deriva dal rapporto convenzionale con l'ente impositore e dalle attribuzioni previste dalla legge.
  • In cassazione non è sufficiente contestare genericamente la valutazione delle prove: occorre indicare specificamente quali elementi siano stati travisati o perché quelli considerati dal giudice siano inidonei a sostenere la decisione.

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