Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19971/2022 del 21/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il professionista aveva convenuto in giudizio l'azienda sanitaria chiedendo, in via principale, l'accertamento della nullità o inefficacia della rinuncia al compenso che asseriva di avere sottoscritto e la condanna della controparte al pagamento del corrispettivo per prestazioni professionali svolte, quantificato in euro 190.533,96 o nella somma di giustizia. In un secondo giudizio, riunito al primo, aveva proposto in subordine domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. per ottenere un indennizzo di pari importo. I giudici di merito avevano respinto entrambe le domande, ritenendo operante la rinuncia al compenso e, quanto all'azione ex art. 2041 c.c., escludendo il presupposto dell'arricchimento/utilità in capo all'ente e comunque valorizzando la dichiarazione di rinuncia come causa dell'arricchimento stesso. In appello il professionista aveva censurato solo il rigetto della domanda ex art. 2041 c.c., sostenendo che la dichiarazione non integrasse una liberalità e che, comunque, per la donazione a favore di una pubblica amministrazione sarebbe stata necessaria forma pubblica e accettazione mai intervenuta. Con il ricorso per cassazione ha dedotto, con un unico motivo, vizi di motivazione e violazione degli artt. 2041 e 2042 c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando: la pretesa erronea affermazione della necessità, per l'azione di arricchimento contro la P.A., del riconoscimento dell'utilitas da parte dell'ente; l'erronea valutazione delle prove documentali circa la sussistenza dell'utilità e della consapevolezza dell'ente; la mancata considerazione di documenti che dimostrerebbero l'interesse dell'ente ad acquisire il progetto e ad avviare l'iter amministrativo verso finanziamento e realizzazione dell'opera; la possibilità di liquidazione equitativa dell'indennizzo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato anzitutto che il ricorso era carente, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., nella esposizione dei fatti di causa e dei contenuti essenziali delle domande, difese, decisioni di merito e appello. Ha poi rilevato che, comunque, le censure non superavano la soglia dell'ammissibilità perché, dopo avere richiamato correttamente il principio delle Sezioni Unite sulla non necessità di un espresso riconoscimento dell'utilitas da parte della pubblica amministrazione nell'azione ex art. 2041 c.c., il ricorrente aveva in sostanza richiesto una nuova valutazione del merito e delle prove, quasi come un terzo grado di giudizio. La Corte ha inoltre chiarito che la sentenza impugnata, pur facendo riferimento anche all'utilitas, aveva in realtà negato il presupposto decisivo dell'arricchimento conseguente all'opera professionale, rimanendo quindi nel corretto schema dell'art. 2041 c.c. Anche le doglianze relative agli artt. 115 e 116 c.p.c. e alla motivazione sono state ritenute generiche o non pertinenti. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2041 c.c.

    L'azione generale di arricchimento richiede la prova dell'arricchimento altrui, della correlativa diminuzione patrimoniale, dell'assenza di causa giustificativa e della sussidiarietà dell'azione; nel rapporto con la pubblica amministrazione non è necessario un autonomo riconoscimento dell'utilitas da parte dell'ente.

  • art. 2042 c.c.

    L'azione di arricchimento è sussidiaria e può essere proposta solo se mancano altre azioni tipiche esperibili a tutela del preteso credito.

  • art. 115 c.p.c.

    Le censure sulla valutazione delle prove non possono tradursi in una richiesta di riesame del merito, né in una generica contestazione del convincimento del giudice.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione del principio sulla valutazione delle prove è deducibile solo nei limiti in cui il giudice abbia attribuito efficacia probatoria diversa da quella legale o abbia disatteso regole di giudizio, non per ottenere una nuova lettura del materiale istruttorio.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere una chiara e completa esposizione dei fatti di causa; la sua carenza determina inammissibilità.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Le doglianze di violazione di legge e vizio motivazionale non possono risolversi in una critica generica o in un tentativo di rivalutazione del merito.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    È inammissibile il ricorso che pretenda di contrastare un orientamento nomofilattico consolidato senza offrire argomenti idonei a superarlo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    L'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità è pari a quello previsto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il ricorso deve offrire una esposizione chiara e autosufficiente dei fatti e delle fasi di merito; la mancanza di tale ricostruzione comporta inammissibilità ai sensi dell'art. 366 c.p.c.
  • L'azione di arricchimento senza causa contro la pubblica amministrazione non richiede, quale presupposto autonomo, il previo riconoscimento dell'utilità della prestazione da parte dell'ente, ma esige la prova dell'effettivo arricchimento conseguito e della corrispondente depauperazione dell'attore.
  • Le censure che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o vizio motivazionale, mirano a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti di causa non sono ammissibili in cassazione.
  • Quando la sentenza di merito esclude il presupposto decisivo dell'arricchimento, eventuali passaggi motivazionali sull'utilitas non sono idonei a scardinare la decisione se la ratio decidendi resta ancorata alla mancanza dell'arricchimento stesso.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere prospettata in modo generico, ma solo nei limiti in cui il giudice abbia attribuito alle prove un valore legale diverso da quello previsto o abbia violato specifiche regole legali di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaArricchimento senza causa

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.