Sentenza del 09/06/2016 n. 575 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
ACCERTAMENTO - ICI - Area edificabile - Prg - Avvio del Procedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I contribuenti hanno impugnato l'avviso di accertamento ICI relativo al periodo d'imposta 2009, sostenendo che le aree non fossero ancora edificabili perché la variante al piano regolatore generale era stata soltanto adottata il 16 gennaio 2009 e sarebbe stata approvata definitivamente solo il 7 agosto 2014. Hanno inoltre contestato la decorrenza degli effetti dell'adozione, ritenendo rilevante la successiva esecutività dell'atto, nonché l'applicazione delle sanzioni. Il Comune ha proposto appello incidentale chiedendo il ripristino delle sanzioni.
La decisione
Gli appelli principale e incidentale sono stati rigettati e la sentenza di primo grado è stata confermata. La mera adozione della variante urbanistica da parte del commissario ad acta, avvenuta il 16 gennaio 2009, è stata ritenuta sufficiente a conferire all'area una vocazione edificatoria ai fini ICI, senza necessità della successiva approvazione regionale o comunale e senza necessità di strumenti urbanistici attuativi. La base imponibile deve quindi essere determinata in base al valore venale, tenendo conto dei vincoli e del grado concreto di edificabilità. I contribuenti sono stati però esonerati dalle sanzioni, perché la peculiarità del provvedimento commissariale aveva creato una situazione oggettiva di incertezza normativa e interpretativa. Le spese del grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 2, comma 1, lettera b), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
La norma individua il presupposto dell'area fabbricabile ai fini ICI.
L'edificabilità fiscale dell'area dipende dalla qualificazione attribuita dal piano regolatore generale adottato, anche se non ancora approvato in via definitiva e anche in assenza di strumenti urbanistici attuativi.
Art. 11-quaterdecies, comma 16, d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248
La disposizione, avente natura interpretativa, conferma che per l'ICI rileva la qualificazione urbanistica risultante dallo strumento urbanistico adottato dal Comune.
Art. 36, comma 2, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248
La norma rafforza l'interpretazione secondo cui l'adozione del piano o della variante è sufficiente per assoggettare l'area al regime fiscale delle aree edificabili.
Cass., Sez. tributaria, 5 marzo 2014, n. 5161
La Corte di cassazione stabilisce che l'adozione del piano regolatore è sufficiente a rendere edificabile l'area ai fini ICI. Tuttavia, nella determinazione del valore venale devono essere considerate l'attualità delle potenzialità edificatorie, i vincoli e le destinazioni urbanistiche che limitano concretamente l'edificabilità.
Massime di principio
- Ai fini ICI, un'area può essere considerata edificabile già dalla data di adozione della variante o del piano regolatore, senza attendere l'approvazione definitiva.
- La data rilevante è quella in cui l'atto di adozione viene emanato; la successiva esecutività incide principalmente sui termini per l'impugnazione e non sull'esistenza dell'atto urbanistico.
- Un semplice atto preparatorio, come l'affidamento dell'incarico per redigere una variante, normalmente non è sufficiente; occorre un atto formale di adozione che esprima una concreta e imperativa scelta urbanistica.
- L'assoggettamento dell'area al regime fiscale delle aree edificabili non significa che il suo valore venale sia equivalente a quello di un'area immediatamente edificabile: vincoli, tempi, procedure e limitazioni devono ridurre la base imponibile.
- L'assenza di approvazione definitiva può non eliminare l'imposta, ma può contribuire a dimostrare una minore probabilità o attualità di edificazione e quindi un valore venale inferiore.
- Le sanzioni possono essere annullate quando le caratteristiche eccezionali dell'iter urbanistico o l'oggettiva incertezza normativa rendono non colpevole l'errore del contribuente, anche se l'imposta resta dovuta.
- In situazioni analoghe è opportuno distinguere tra esistenza del presupposto impositivo, quantificazione del valore venale e applicabilità delle sanzioni: si tratta di questioni autonome, che possono avere esiti diversi.
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