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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17815/2024 del 27/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla successione di 17 contratti a tempo determinato stipulati tra un lavoratore e un ente pubblico, in un arco temporale compreso tra l'ottobre 1990 e il luglio 2009, tutti relativi alle mansioni di agente tecnico esattore. Il lavoratore ha chiesto di accertare l'illegittimità del termine apposto ai contratti e di ottenere il risarcimento del danno. Il tribunale aveva respinto la domanda ritenendo legittimo il termine e non provato il danno; la corte d'appello aveva dichiarato inammissibili per novità alcune doglianze relative ai primi contratti e, per i contratti successivi, aveva negato il danno risarcibile sul presupposto che non vi fosse stata una reiterazione complessiva superiore a 36 mesi e che comunque mancasse allegazione e prova di un danno concreto. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 112, 113 e 437 c.p.c., lamentando che la corte territoriale avesse erroneamente qualificato come nuove questioni che, secondo lui, rientravano già nel petitum e nella causa petendi originari, e che comunque il giudice avrebbe dovuto esaminarle; 2) violazione della disciplina sul lavoro a termine e dell'accordo quadro europeo, sostenendo che il danno comunitario non fosse limitato alle sole ipotesi di reiterazione oltre i 36 mesi, ma potesse derivare anche da altre forme di illegittimità del contratto, come il difetto di forma scritta o l'illegittima apposizione del termine; 3) violazione dell'art. 1 d.lgs. 368/2001 per avere la corte, pur senza una specifica pronuncia, ritenuto legittima una causale generica relativa alle temporanee esigenze del servizio di esazione pedaggio, senza adeguata specificazione e prova. La Cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza e per la qualificazione del vizio come violazione di legge anziché nullità processuale; ha invece accolto il secondo motivo, affermando che il diritto al risarcimento ex art. 36, comma 5, secondo periodo, d.lgs. 165/2001 non è subordinato al superamento del limite di 36 mesi e che il parametro della clausola 5 dell'accordo quadro impone una tutela effettiva e dissuasiva contro l'abuso del lavoro a termine nella pubblica amministrazione; ha assorbito il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, ha accolto il secondo motivo, ha assorbito il terzo e ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto, rinviando alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, per nuovo esame e regolazione delle spese. La Corte ha ritenuto errata la decisione d'appello nella parte in cui aveva escluso il risarcimento del danno da abuso del contratto a termine solo perché non risultava superato il limite complessivo di 36 mesi, confondendo la disciplina della conversione del rapporto con quella, diversa, del risarcimento del danno da violazione di disposizioni imperative. Il ricorso quindi è stato accolto solo in parte.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per sostenere che il giudice di merito avrebbe dovuto pronunciarsi su tutte le domande e questioni comprese nel petitum originario; la Corte di cassazione non ha accolto la censura, rilevando anche il difetto di autosufficienza del motivo

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo come norma processuale asseritamente violata; non è stata accolta la relativa doglianza

  • art. 437 c.p.c.

    la Corte ribadisce che il divieto di nova riguarda questioni nuove in appello; tuttavia la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specifica trascrizione degli atti e per errata qualificazione del vizio

  • art. 366 c.p.c.

    il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo state trascritte le parti rilevanti degli atti e della sentenza di merito

  • art. 414 c.p.c.

    richiamato come atto introduttivo del giudizio di primo grado, rilevante ai fini della verifica del contenuto della domanda

  • art. 360 c.p.c.

    nel caso concreto il ricorrente aveva incardinato il primo motivo come violazione di legge, ma la Corte osserva che la censura sulla interpretazione della domanda avrebbe dovuto essere prospettata, se del caso, come nullità processuale

  • art. 36 d.lgs. 165/2001

    il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative; tale diritto non è subordinato al solo superamento del limite di 36 mesi

  • art. 36 d.lgs. 165/2001

    richiamato come disposizione che preclude la conversione del rapporto a tempo indeterminato nel pubblico impiego

  • art. 1 d.lgs. 368/2001

    invocato dal ricorrente per contestare la generica causale apposta al termine nei contratti; il terzo motivo è stato assorbito

  • art. 1 legge n. 230/1962

    richiamato nel secondo motivo quale disciplina dei primi contratti a termine

  • art. 32 legge n. 183/2010

    richiamato nel secondo motivo, senza autonoma trattazione decisiva

  • art. 117 Cost.

    utilizzato come parametro interposto in relazione alla clausola 5 dell'accordo quadro europeo

  • Direttiva 1999/70/CE

    richiamata quale fonte dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato

  • Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato

    impone misure equivalenti, effettive e dissuasive contro l'abuso del contratto a termine; non limita la tutela risarcitoria al solo superamento dei 36 mesi

Massime di principio

  • Nel lavoro a termine alle dipendenze di una pubblica amministrazione, il diritto del lavoratore al risarcimento del danno per violazione di disposizioni imperative non è condizionato, di per sé, al superamento del limite complessivo di 36 mesi previsto per la conversione del rapporto: il limite dei 36 mesi riguarda una fattispecie diversa, ossia la trasformazione del rapporto in tempo indeterminato.
  • La clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato impone all'ordinamento interno di approntare rimedi effettivi e dissuasivi contro l'abuso del ricorso ai contratti a termine; la disciplina nazionale va quindi interpretata in modo conforme a tale esigenza di effettività.
  • La censura con cui si contesta l'interpretazione del contenuto della domanda o del ricorso introduttivo deve essere dedotta nei corretti termini processuali: se attiene alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato o ad altra nullità processuale, non basta prospettare una generica violazione di legge, ed è necessario rispettare gli oneri di specifica indicazione e trascrizione degli atti rilevanti.
  • In sede di legittimità, la mancata trascrizione delle deduzioni e conclusioni rilevanti degli atti di merito può determinare l'inammissibilità del motivo per difetto di autosufficienza.
  • Quando un motivo di ricorso riguarda una questione non esaminata dal giudice di merito perché ritenuta assorbita o non decisa, il motivo successivo che investe il medesimo profilo può restare assorbito dall'accoglimento di altra censura centrale.
  • L'illegittimità del termine apposto a contratti a tempo determinato stipulati con la pubblica amministrazione può fondare una tutela risarcitoria autonoma, distinta dalla conversione del rapporto, e la sua verifica non può essere ridotta a un mero controllo sul superamento di una soglia temporale prestabilita.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

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