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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03139/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per reati in materia di stupefacenti, deducendo un unico motivo di ricorso: insufficienza, illogicità manifesta, contraddittorietà e mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La censura mirava quindi a contestare sia il trattamento sanzionatorio sia il diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulla determinazione della pena non fosse deducibile in sede di legittimità, poiché la sentenza impugnata conteneva una motivazione congrua e conforme ai criteri normativi; in particolare, una motivazione specifica e dettagliata sulla dosimetria della pena è richiesta solo quando la pena sia prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, mentre la scelta di una pena media o prossima al minimo resta insindacabile se sorretta dal richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p. Quanto al diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., la Corte ha valorizzato la motivazione della decisione di merito, reputandola immune da vizi logici e quindi non censurabile in cassazione. Conseguentemente, all'inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    Richiamato come criterio discrezionale di commisurazione della pena; la scelta di una pena media o prossima al minimo, se motivata in modo congruo, è insindacabile in cassazione.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando sia sorretto da motivazione coerente con le emergenze processuali e priva di vizi logici; tale valutazione è riservata al giudice di merito.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata per fondare la condanna, in caso di inammissibilità, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è censurabile la determinazione della pena quando il giudice di merito abbia applicato correttamente i criteri di cui all'art. 133 c.p. e abbia irrogato una pena media o prossima al minimo edittale con motivazione congrua.
  • La motivazione sulla dosimetria della pena deve essere particolarmente specifica solo se la sanzione si colloca vicino al massimo edittale o comunque sopra la media; negli altri casi è sufficiente una motivazione essenziale ma coerente.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è valutazione di merito insindacabile in cassazione se non presenta illogicità manifeste o contraddizioni ed è coerente con il compendio probatorio.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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