Sentenza del 31/03/2015 n. 1290 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
DICHIARAZIONE DEI REDDITI - NATURA - Dichiarazione di scienza - Sussiste - Ipotesi - Errata barratura casella - Emendabilità in sede contenziosa - Legittima.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava gli effetti fiscali derivanti dalla mancata barratura di una casella nella dichiarazione dei redditi. L’errore, di natura meramente formale, aveva comportato l’indicazione di un maggior reddito o di un minor debito d’imposta rispetto a quanto effettivamente dovuto. La questione riguardava la possibilità di correggere tale errore mediante emendabilità della dichiarazione anche nel corso del giudizio.
La decisione
La sentenza ha riconosciuto che la dichiarazione dei redditi è una dichiarazione di scienza e non una dichiarazione negoziale irrevocabile. Pertanto, essa può essere corretta dal contribuente anche in sede contenziosa quando contenga errori, compresi quelli meramente formali, che abbiano determinato un pregiudizio fiscale, come l’indicazione di un maggior reddito o di un minor debito d’imposta. L’errata o omessa barratura della casella poteva quindi essere emendata.
Norme richiamate
Principio di emendabilità della dichiarazione dei redditi
La dichiarazione dei redditi, in quanto dichiarazione di scienza, può essere rettificata dal contribuente anche in sede contenziosa quando contenga errori che incidano sulla corretta determinazione del reddito o dell’imposta.
Massime di principio
- Gli errori formali presenti nella dichiarazione dei redditi non rendono necessariamente definitiva la maggiore pretesa fiscale risultante dalla dichiarazione.
- Il contribuente può far valere l’errore anche durante il contenzioso, soprattutto quando dimostri che l’errore ha determinato un maggior reddito dichiarato o un maggior carico fiscale.
- La mancata barratura di una casella o un’analoga irregolarità formale può essere emendabile se non riflette la reale situazione fiscale del contribuente.
- L’emendabilità non elimina la necessità di provare l’errore e la corretta situazione sostanziale sottostante.
- In situazioni analoghe occorre distinguere gli errori meramente formali o materiali dagli atti negoziali o dalle scelte fiscali consapevoli, che possono essere soggetti a limiti diversi.
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