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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25647/2026 del 21/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La controversia riguardava il disconoscimento dell’esenzione IMU per immobili merce. La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 1258/21, pubblicata il 10 febbraio 2021, aveva parzialmente accolto l’appello della società, riconoscendo la compensazione tra l’IMU richiesta e la TASI già versata per la stessa annualità e rideterminando le sanzioni, ma aveva respinto la contestazione sul disconoscimento dell’esenzione IMU per gli immobili merce. La società ha proposto ricorso per cassazione l’8 settembre 2021 con un unico motivo, denunciando, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2, commi 2 e 5-bis, del D.L. n. 102/2013, degli artt. 10, comma 1, e 6, comma 4, della L. n. 212/2000 e degli artt. 24 e 111 Cost., per avere il giudice d’appello ritenuto decaduta la società dal beneficio dell’esenzione. In memoria, la ricorrente ha prodotto la successiva sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania n. 7996/2022, depositata il 20 dicembre 2022, che aveva accolto il ricorso per revocazione per l’esistenza di un giudicato esterno tra le stesse parti sulla spettanza dell’esenzione, revocato la sentenza impugnata e accolto l’appello della contribuente; tale sentenza era passata in giudicato. La società ha quindi chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere o, in subordine, l’improcedibilità o l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La sentenza regionale impugnata era stata revocata e sostituita da una decisione, passata in giudicato, che aveva riconosciuto l’esenzione IMU per gli immobili merce; era dunque venuto meno l’oggetto del ricorso per cassazione. L’eventualità che la sentenza di revocazione potesse essere a sua volta impugnata non incideva sulla carenza attuale di interesse. La Corte ha precisato che l’interesse a impugnare deve sussistere anche al momento della decisione. Nulla per le spese. Ha inoltre escluso i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato, trattandosi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, con sentenza n. 7996/2022, depositata il 20 dicembre 2022, ha accolto il ricorso per revocazione presentato dalla società contribuente, ritenendo fondato il motivo riferito all’esistenza di un giudicato esterno formatosi tra le stesse parti in relazione alla medesima questione giuridica concernente la spettanza dell’esenzione IMU per gli immobili merce, revocando la sentenza oggetto dell’odierno ricorso e accogliendo l’appello avverso la sentenza n. 3716/2019.

    La norma è indicata quale fondamento del ricorso per revocazione accolto dal giudice tributario, che ha revocato la decisione impugnata in ragione del giudicato esterno sulla spettanza dell’esenzione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Con l’unico motivo di ricorso, la società deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 2 e 5 bis, del D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, dell’art. 10, comma 1, e 6, comma 4, della legge n. 212 del 2000, nonché dell’art. 24 e 111 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Commissione tributaria regionale ritenuto la società contribuente decaduta dal beneficio dell’esenzione IMU con riferimento ai beni merce.

    La disposizione è richiamata come parametro processuale del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge; la Corte non esamina il motivo nel merito perché il ricorso è divenuto inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 2, commi 2 e 5-bis, D.L. 31 agosto 2013, n. 102

    Con l’unico motivo di ricorso, la società deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 2 e 5 bis, del D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, dell’art. 10, comma 1, e 6, comma 4, della legge n. 212 del 2000, nonché dell’art. 24 e 111 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Commissione tributaria regionale ritenuto la società contribuente decaduta dal beneficio dell’esenzione IMU con riferimento ai beni merce.

    La norma era invocata dalla contribuente a sostegno del diritto all’esenzione IMU per gli immobili merce; la Corte non ha deciso la questione sostanziale, essendo venuto meno l’interesse alla decisione del ricorso.

  • art. 10, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212

    Con l’unico motivo di ricorso, la società deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 2 e 5 bis, del D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, dell’art. 10, comma 1, e 6, comma 4, della legge n. 212 del 2000, nonché dell’art. 24 e 111 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Commissione tributaria regionale ritenuto la società contribuente decaduta dal beneficio dell’esenzione IMU con riferimento ai beni merce.

    La disposizione è stata invocata nel motivo relativo alla decadenza dall’esenzione IMU, ma la Corte non ne ha esaminato il merito per la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 6, comma 4, L. 27 luglio 2000, n. 212

    Con l’unico motivo di ricorso, la società deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 2 e 5 bis, del D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, dell’art. 10, comma 1, e 6, comma 4, della legge n. 212 del 2000, nonché dell’art. 24 e 111 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Commissione tributaria regionale ritenuto la società contribuente decaduta dal beneficio dell’esenzione IMU con riferimento ai beni merce.

    La disposizione è stata invocata nel motivo relativo alla decadenza dall’esenzione IMU, ma la Corte non ne ha esaminato il merito per la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 24 Cost.

    Con l’unico motivo di ricorso, la società deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 2 e 5 bis, del D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, dell’art. 10, comma 1, e 6, comma 4, della legge n. 212 del 2000, nonché dell’art. 24 e 111 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Commissione tributaria regionale ritenuto la società contribuente decaduta dal beneficio dell’esenzione IMU con riferimento ai beni merce.

    La disposizione costituzionale è stata invocata dalla ricorrente, ma la Corte non ne ha esaminato la dedotta violazione.

  • art. 111 Cost.

    Con l’unico motivo di ricorso, la società deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 2 e 5 bis, del D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, dell’art. 10, comma 1, e 6, comma 4, della legge n. 212 del 2000, nonché dell’art. 24 e 111 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Commissione tributaria regionale ritenuto la società contribuente decaduta dal beneficio dell’esenzione IMU con riferimento ai beni merce.

    La disposizione costituzionale è stata invocata dalla ricorrente, ma la Corte non ne ha esaminato la dedotta violazione.

Massime di principio

  • L’interesse a impugnare deve sussistere non solo al momento della proposizione dell’impugnazione, ma anche al momento della decisione, valutato in relazione alla domanda originariamente formulata.
  • Quando il giudice d’appello revoca, in accoglimento di un ricorso per revocazione, la decisione oggetto del ricorso per cassazione, quest’ultimo va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo venuto meno il provvedimento impugnato.
  • La mera possibilità che la sentenza di revocazione sia a sua volta impugnata per cassazione non conserva l’interesse a coltivare il ricorso diretto contro la decisione ormai revocata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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