Cassazione Civile, Ordinanza n. 02529/2023 del 27/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il saldo di un conto corrente e per il saldo di un mutuo chirografario. La società debitrice principale e alcuni fideiussori hanno proposto opposizione, deducendo anche invalidità e/o risoluzione del mutuo e di un contratto di prestazione di servizi di investimento, violazione degli obblighi informativi e di correttezza della banca nelle operazioni finanziarie, insussistenza dei presupposti di cui all'art. 1956 c.c. per la permanenza della garanzia fideiussoria, nonché la necessità di ridurre l'ipoteca. Il Tribunale ha respinto le domande e confermato il decreto ingiuntivo; la Corte d'appello ha rigettato l'appello, dichiarando inammissibili varie censure per difetto di specifico motivo di gravame e ritenendo infondate o non provate le doglianze su art. 1956 c.c., obblighi informativi e riduzione dell'ipoteca. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: (1) violazione degli artt. 342 e 112 c.p.c. per avere la Corte d'appello dichiarato inammissibili domande e motivi che, a loro dire, erano stati invece specificamente proposti; (2) omessa pronuncia e omessa motivazione sulla qualifica di operatore qualificato; (3) violazione degli artt. 1956 e 2697 c.c., sostenendo di avere provato documentalmente che la banca aveva fatto credito nonostante il peggioramento patrimoniale del debitore e che la nozione di "fare credito" dovesse essere intesa in senso ampio; (4) violazione degli artt. 2872 c.c., 2697 c.c. e 191 c.p.c., sostenendo che la consulenza tecnica d'ufficio fosse necessaria e dovesse supportare la richiesta di riduzione dell'ipoteca.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità formulata dalla banca, ma ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi: il primo per difetto di autosufficienza, perché non trascriveva il contenuto dell'atto di appello necessario a verificare la specificità dei motivi; il secondo in parte inammissibile e in parte infondato, poiché la Corte territoriale aveva comunque esaminato la doglianza e aveva fondato la decisione anche su una ratio autonoma non censurata, oltre a non configurarsi il vizio motivazionale nei termini attuali dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; il terzo per inammissibilità, perché non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata e privo della necessaria specificità, anche con riguardo ai documenti invocati; il quarto per inammissibilità, perché la richiesta di consulenza tecnica non esonerava la parte dall'onere di allegare e provare i presupposti per la riduzione dell'ipoteca. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 366 c.p.c.
primo comma, nn. 3) e 4) e 6)
Il ricorso per cassazione deve contenere una chiara esposizione dei fatti di causa e dei motivi, con indicazione specifica degli atti e dei documenti rilevanti; il mancato rispetto dell'autosufficienza rende il motivo inammissibile.
art. 342 c.p.c.
La censura sulla specificità dei motivi di appello non è scrutinabile se il ricorrente non trascrive o indica puntualmente il contenuto dell'atto di gravame.
art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia ricorre solo quando manchi qualsiasi decisione su un capo di domanda o di eccezione; non basta contestare la motivazione o la soluzione data dal giudice.
art. 132 c.p.c.
Il vizio di motivazione va ricondotto nei limiti dell'attuale art. 360, n. 5, c.p.c., che riguarda solo l'omesso esame di un fatto decisivo.
art. 1956 c.c.
Il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia per obbligazioni future deve provare che, dopo la fideiussione, il creditore abbia fatto credito al terzo senza autorizzazione e conoscendo il peggioramento delle sue condizioni economiche.
art. 2697 c.c.
L'onere di allegazione e prova dei fatti costitutivi della pretesa o dell'eccezione grava sulla parte che li deduce; la consulenza tecnica non sostituisce tale onere.
art. 21 T.U.F.
Richiamato dai ricorrenti come fonte degli obblighi informativi e di correttezza dell'intermediario; la Corte non accoglie la censura perché non adeguatamente specificata e confrontata con la motivazione di merito.
artt. 27, 28, 29, 30 e 31 Reg. Consob n. 11522 del 1998
Richiamati dai ricorrenti per gli obblighi informativi in materia di servizi di investimento; la censura è stata reputata inammissibile per difetto di autosufficienza e specificità.
art. 2872 c.c.
La riduzione dell'ipoteca richiede la prova dei relativi presupposti; la mera richiesta di consulenza tecnica non basta se i requisiti non sono allegati e provati.
art. 191 c.p.c.
La consulenza tecnica d'ufficio è uno strumento di ausilio al giudice e non esonera la parte dall'onere probatorio su fatti costitutivi della domanda.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se ne ricorrono i presupposti di legge.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, chi censura la declaratoria di inammissibilità per difetto di specificità di un motivo di appello deve riprodurre nel ricorso il contenuto del gravame in misura sufficiente a consentire il controllo di legittimità; il mero rinvio agli atti di merito non soddisfa il principio di autosufficienza.
- L'omessa pronuncia si configura solo quando il giudice non decida affatto su una domanda o eccezione; se la questione è stata esaminata e respinta, la doglianza va eventualmente ricondotta a un diverso vizio nei limiti consentiti dal codice di rito.
- In materia di fideiussione per obbligazioni future ex art. 1956 c.c., incombe sul fideiussore che invochi la liberazione l'onere di provare che il creditore abbia concesso nuovo credito al terzo senza autorizzazione e pur conoscendone il peggioramento patrimoniale.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. non può essere dedotta in modo astratto o sovrapponendo la propria lettura dei fatti a quella del giudice di merito: occorre confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi e indicare la specifica regola di riparto della prova che si assume violata.
- La consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzata per supplire alla mancanza di allegazione o prova dei presupposti di fatto di una domanda; il suo impiego presuppone che la parte abbia già dedotto i fatti costitutivi rilevanti.
- La richiesta di riduzione dell'ipoteca richiede la dimostrazione dei presupposti legali specifici; non è sufficiente invocare in modo generico la necessità di accertamenti tecnici senza allegare i fatti da provare.
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