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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8104/2024 del 23/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del GIP che aveva fissato la "durata" del programma di recupero (anni 1 e mesi 6) ai fini dell'applicazione della sospensione condizionale della pena. Sono stati prospettati due motivi: (i) violazione di legge per aver determinato la durata del percorso invece di indicare il termine entro il quale l'obbligo deve essere adempiuto, in violazione dell'art. 165 comma 6 c.p.; (ii) mancata motivazione dell'ordinanza.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo (il secondo è stato assorbito), rilevando che l'art. 165 comma 6 c.p. impone al giudice di indicare il termine entro il quale l'obbligo deve essere adempiuto e non di fissare la durata del programma di recupero. Il provvedimento impugnato è stato annullato con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in diversa persona fisica per nuovo esame, tenendo conto dei rilievi della Corte. In sostanza l'ordinanza è stata annullata e rimessa per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 165 cod. pen., comma 6

    Il giudice deve indicare il termine entro il quale l'obbligo imposto deve essere adempiuto; non può invece determinare la "durata" del programma di recupero. Può acquisire informazioni sulla durata del percorso ai fini di fissare un termine per l'adempimento, motivandone la scelta, ma non sostituirsi fissando un periodo di durata.

  • art. 165 cod. pen., comma 5

    Norma richiamata come fonte dell'obbligo cui il comma 6 si riferisce: disciplina gli obblighi cui può essere subordinata la sospensione condizionale della pena (es. partecipazione a programmi di recupero). La Corte segnala che il termine indicato ai sensi del comma 6 va rapportato a tali obblighi, senza però trasformarsi in una determinazione della durata del programma.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione (o GIP in funzione di giudice dell'esecuzione) deve indicare un termine per l'adempimento dell'obbligo previsto ai fini della sospensione condizionale della pena, non la durata del percorso di recupero.
  • Qualora il giudice tenga conto della durata effettiva del programma, ciò è consentito solo per fissare il termine di adempimento, ma la determinazione della durata del corso è prerogativa dell'organizzazione che eroga il percorso, non del giudice.
  • La motivazione è necessaria: se il termine fissato è influenzato dalla durata del programma, il giudice deve spiegare i criteri adottati per rendere controllabile l'adempimento alla scadenza del termine.
  • La violazione di quanto previsto dall'art. 165 comma 6 c.p. può comportare l'annullamento del provvedimento e il rinvio per nuovo esame.
  • In sede di rinvio è opportuno che il nuovo giudice acquisisca informazioni sul programma di recupero (durata prevista, modalità, ente erogatore) per fissare un termine congruo e motivato per l'adempimento, preservando però la distinzione tra "termine" e "durata".
  • Per il ricorrente, ottenere l'annullamento è possibile quando il provvedimento impugnato si sostituisce alle competenze tecniche dell'ente che eroga il percorso, fissando una durata non prevista dalla norma.

Testo integrale

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