Cassazione Penale, Ordinanza n. 11957/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato condannato in appello e deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità penale. La Corte di cassazione rileva che le censure erano sostanzialmente riproduttive di contestazioni già formulate in precedenza, generiche e di natura fattuale, già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con argomentazioni giuridiche corrette. Nel merito della vicenda, la sentenza d'appello aveva ribadito la sussistenza di due capi di imputazione: al capo A) la gestione di rifiuti liquidi di natura industriale senza la necessaria autorizzazione allo smaltimento; al capo B) lo stoccaggio, su un'area nella disponibilità dell'imputato, di materiali eterogenei derivanti dall'attività di autocarrozzeria, ammassati in modo indistinto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché reiterativo, generico e privo di specifica critica alle ragioni della sentenza impugnata. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non sussisteva assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il criterio richiamato dalla Corte costituzionale.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. presuppone la mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già dedotte nei precedenti gradi di giudizio, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Le doglianze generiche, meramente fattuali o non autosufficientemente argomentate non sono idonee a superare la motivazione della decisione di merito quando questa abbia già affrontato e disatteso i medesimi rilievi con argomenti giuridici congrui.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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