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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41186/2024 del 08/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato le istanze di riesame e appello cautelare avverso la misura degli arresti domiciliari e il sequestro preventivo dell'immobile. Denunciava, in termini ampi e misti a ricostruzioni fattuali: illegittimità manifesta per violazione di legge e di procedure, mancanza dei presupposti e delle condizioni per l'applicazione delle misure (richiamando artt. 273 e 275 c.p.p.), esercizio di poteri spettanti ad organi amministrativi, omissione di acquisizione di prove decisive richieste dalla difesa, inosservanza di norme a pena di nullità (art. 415 n.3 c.p.p. e artt. 516 e ss.), nomina e avvisi ai difensori ritenuti irrituali, motivazione carente e contraddittoria e abnormità delle misure restrittive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per più ragioni: esposizione disordinata, prolissa e caotica che non consente di inquadrare le censure nella griglia dei vizi di legittimità di cui all'art. 606 c.p.p. (genericità e inconcludenza); contenuto largamente fattuale e sovrapponibile alle istanze già proposte in sede di riesame e appello (assenza del 'tono' di legittimità e difetto di specificità); denunce meramente assertive e prive di sviluppi analitici. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 434 c.p.

    Norma sostanziale contestata: il ricorrente è indagato per crollo di costruzioni per avere rimosso elementi strutturali del fabbricato altrui.

  • artt. 309 e 310 c.p.p.

    Disposizioni richiamate come base procedurale per le impugnazioni cautelari sulle quali il Tribunale ha deciso.

  • art. 273 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai presupposti per l'applicabilità delle misure; la Corte ha ritenuto che la denuncia resti generica e non specifica.

  • art. 275 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai criteri di scelta delle misure cautelari; la Corte non ha rilevato cogenti profili di illegittimità dimostrati.

  • art. 415 n.3 c.p.p. e artt. 516 e ss. c.p.p.

    Norme citate in relazione a nullità processuali che il ricorrente denunciava; la Corte ha ritenuto le censure meramente assertive e prive di idonea dimostrazione.

  • art. 606 c.p.p.

    Regola i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha rilevato che il ricorso non inquadra adeguatamente i vizi di legittimità ex art. 606, risultando generico e inconcludente.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede le conseguenze economiche per il ricorrente in caso di rigetto/inammissibilità: applicata la condanna alle spese e il pagamento alla Cassa delle ammende.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Disposizione che ha consentito lo svolgimento del giudizio di cassazione a trattazione scritta.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione alla possibilità di sanzionare colpa per impugnazioni irrituali; usata dalla Corte per giustificare la misura a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione deve esporre in modo chiaro, organico e specifico le doglianze di diritto, inquadrandole secondo i vizi indicati dall'art. 606 c.p.p.; la mera e prolissa ripetizione di fatti o censure generiche è causa di inammissibilità.
  • Non è possibile utilizzare il ricorso per cassazione per rimettere integralmente in discussione la valutazione dei fatti già compiuta nei gradi precedenti: le questioni fattuali e le riedizioni di istanze già proposte in sede di riesame o appello cautelare, se non accompagnate da precise deduzioni di diritto, rendono il ricorso privo del necessario "tono di legittimità".
  • Le censure meramente assertive e prive di svolgimento argomentativo non introducono utilmente il giudizio di legittimità; è necessario spiegare il nesso tra fatto, diritto violato e motivo di cassazione.
  • L'irritualità o la genericità dell'impugnazione può comportare non solo l'inammissibilità, ma anche l'onere di pagare le spese e somme a titolo di ammenda (art. 616 c.p.p. e giurisprudenza costituzionale), quindi attenzione a impugnazioni temerarie o mal formulate.
  • Se si deducono nullità processuali o violazioni di norme procedurali a pena di nullità, occorre indicare con precisione la norma violata, la relativa esigenza di forma e dimostrare in che modo la violazione abbia inciso sul processo.

Testo integrale

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