Cassazione Penale, Sentenza n. 41186/2024 del 08/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato le istanze di riesame e appello cautelare avverso la misura degli arresti domiciliari e il sequestro preventivo dell'immobile. Denunciava, in termini ampi e misti a ricostruzioni fattuali: illegittimità manifesta per violazione di legge e di procedure, mancanza dei presupposti e delle condizioni per l'applicazione delle misure (richiamando artt. 273 e 275 c.p.p.), esercizio di poteri spettanti ad organi amministrativi, omissione di acquisizione di prove decisive richieste dalla difesa, inosservanza di norme a pena di nullità (art. 415 n.3 c.p.p. e artt. 516 e ss.), nomina e avvisi ai difensori ritenuti irrituali, motivazione carente e contraddittoria e abnormità delle misure restrittive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per più ragioni: esposizione disordinata, prolissa e caotica che non consente di inquadrare le censure nella griglia dei vizi di legittimità di cui all'art. 606 c.p.p. (genericità e inconcludenza); contenuto largamente fattuale e sovrapponibile alle istanze già proposte in sede di riesame e appello (assenza del 'tono' di legittimità e difetto di specificità); denunce meramente assertive e prive di sviluppi analitici. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 434 c.p.
Norma sostanziale contestata: il ricorrente è indagato per crollo di costruzioni per avere rimosso elementi strutturali del fabbricato altrui.
artt. 309 e 310 c.p.p.
Disposizioni richiamate come base procedurale per le impugnazioni cautelari sulle quali il Tribunale ha deciso.
art. 273 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai presupposti per l'applicabilità delle misure; la Corte ha ritenuto che la denuncia resti generica e non specifica.
art. 275 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai criteri di scelta delle misure cautelari; la Corte non ha rilevato cogenti profili di illegittimità dimostrati.
art. 415 n.3 c.p.p. e artt. 516 e ss. c.p.p.
Norme citate in relazione a nullità processuali che il ricorrente denunciava; la Corte ha ritenuto le censure meramente assertive e prive di idonea dimostrazione.
art. 606 c.p.p.
Regola i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha rilevato che il ricorso non inquadra adeguatamente i vizi di legittimità ex art. 606, risultando generico e inconcludente.
art. 616 c.p.p.
Prevede le conseguenze economiche per il ricorrente in caso di rigetto/inammissibilità: applicata la condanna alle spese e il pagamento alla Cassa delle ammende.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. legge 18 dicembre 2020, n. 176
Disposizione che ha consentito lo svolgimento del giudizio di cassazione a trattazione scritta.
Corte Cost. sent. n. 186 del 2000
Richiamata in relazione alla possibilità di sanzionare colpa per impugnazioni irrituali; usata dalla Corte per giustificare la misura a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve esporre in modo chiaro, organico e specifico le doglianze di diritto, inquadrandole secondo i vizi indicati dall'art. 606 c.p.p.; la mera e prolissa ripetizione di fatti o censure generiche è causa di inammissibilità.
- Non è possibile utilizzare il ricorso per cassazione per rimettere integralmente in discussione la valutazione dei fatti già compiuta nei gradi precedenti: le questioni fattuali e le riedizioni di istanze già proposte in sede di riesame o appello cautelare, se non accompagnate da precise deduzioni di diritto, rendono il ricorso privo del necessario "tono di legittimità".
- Le censure meramente assertive e prive di svolgimento argomentativo non introducono utilmente il giudizio di legittimità; è necessario spiegare il nesso tra fatto, diritto violato e motivo di cassazione.
- L'irritualità o la genericità dell'impugnazione può comportare non solo l'inammissibilità, ma anche l'onere di pagare le spese e somme a titolo di ammenda (art. 616 c.p.p. e giurisprudenza costituzionale), quindi attenzione a impugnazioni temerarie o mal formulate.
- Se si deducono nullità processuali o violazioni di norme procedurali a pena di nullità, occorre indicare con precisione la norma violata, la relativa esigenza di forma e dimostrare in che modo la violazione abbia inciso sul processo.
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