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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29294/2025 del 05/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato un'intimazione di pagamento per tributi IRPEF, addizionali, IRAP, interessi e sanzioni, insieme agli atti presupposti (cartella di pagamento e avviso di accertamento per l'anno 2003). Dopo un iniziale annullamento in primo grado e la riforma in appello, il contribuente ricorreva per cassazione con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto nuova, e quindi inammissibile in appello, l'eccezione di decadenza dell'Amministrazione dal potere di riscossione per decorso del termine di cui all'art. 25, comma 1, d.P.R. 602/1973, mentre tale eccezione era stata già dedotta nel ricorso introduttivo e ribadita in riassunzione. L'Agenzia delle Entrate resisteva, eccependo anche l'inammissibilità del ricorso principale, e proponeva ricorso incidentale condizionato per censurare il mancato rilievo dell'inammissibilità dell'eccezione di tardività della cartella.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che la censura, formalmente incardinata sull'art. 360, n. 5 c.p.c., non riguardasse l'omesso esame di un fatto storico decisivo, ma contestasse in realtà una valutazione giuridico-processuale della CTR, cioè la qualificazione dell'eccezione come nuova e inammissibile in appello. Inoltre, se si fosse voluto dedurre l'errore percettivo della CTR nell'avere supposto inesistente un fatto processuale (la proposizione dell'eccezione già in primo grado), il rimedio corretto sarebbe stato la revocazione ex art. 395, n. 4 c.p.c. e art. 64 d.lgs. 546/1992, non il ricorso per cassazione. Il ricorso incidentale dell'Agenzia, proposto in via condizionata, è rimasto assorbito. La Corte ha condannato il ricorrente principale alle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    legittima la difesa di sé medesimo da parte dell'avvocato ricorrente

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    consente il controllo solo sull'omesso esame di un fatto storico, non su questioni giuridiche o deduzioni difensive

  • art. 395, n. 4 c.p.c.

    è il rimedio corretto contro la svista materiale del giudice di merito che abbia supposto inesistente un fatto risultante dagli atti

  • art. 64, comma 1, d.lgs. 546/1992

    nel processo tributario coordina il rimedio revocatorio nei casi di errore di fatto percettivo

  • art. 25, comma 1, d.P.R. 602/1973

    norma evocata dal ricorrente come termine di decadenza dal potere di riscossione

  • art. 1, comma 5-ter, lettera a), n. 2, d.l. 106/2005 convertito in l. 156/2005

    richiamata quale modifica al termine di cui all'art. 25 d.P.R. 602/1973

  • artt. 23, comma 1, 32, 54, commi 1 e 2, 56 e 61 d.lgs. 546/1992

    invocati nel ricorso incidentale per sostenere l'inammissibilità di un'eccezione non tempestivamente riprodotta in appello

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    fonte dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità dell'impugnazione

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. può essere denunciato solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, mentre restano estranee al vizio le questioni giuridiche, le argomentazioni difensive e le deduzioni processuali.
  • La contestazione dell'erronea dichiarazione di novità o inammissibilità di un'eccezione, quando il giudice di merito abbia male percepito dagli atti la sua precedente proposizione, non integra di per sé un vizio deducibile in cassazione come omesso esame di fatto.
  • L'errore del giudice di merito che consista nell'avere supposto inesistente un fatto processuale risultante in modo incontestabile dagli atti integra un errore revocatorio, da far valere con revocazione ordinaria e non con ricorso per cassazione.
  • Nel processo tributario, l'eccezione circa la tardività della riscossione o della notifica di atti impositivi deve essere scrutinata secondo le regole di deduzione e devoluzione proprie del giudizio di appello; tuttavia, la sua erronea qualificazione come nuova non può essere corretta mediante il solo motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. se il vizio denunciato è in realtà processuale o percettivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazioneAppello
IstitutiOnere della provaGiudicato

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