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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12038/2023 del 22/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma in appello della condanna, a seguito di rito abbreviato, per il delitto di furto (artt. 624 e 625 c.p.) commesso il 14/02/2016. Il ricorrente contestava la qualificazione aggravata per "violenza sulle cose" sostenendo che non risultava provato che la manomissione del blocchetto di accensione fosse funzionale all'impossessamento del mezzo: secondo la difesa il motorino sarebbe stato impossessato senza violenza sul blocchetto (testimone Giusti) e, in alternativa, l'accensione sarebbe potuta avvenire mediante collegamenti interni nel vano portaoggetti; inoltre si osservava l'incongruenza del fatto che dopo circa 500 metri il veicolo fosse stato spento e l'imputato avviasse una seconda effrazione sulla carena, sicché non sarebbe stato stabilito il momento della manomissione rispetto allo spostamento del veicolo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto coerente la sentenza di merito che aveva ricondotto l'aggravante alla effrazione del blocchetto di accensione, considerandola finalizzata al trafugamento del veicolo; ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la violenza sulle cose si realizza anche quando l'energia è diretta sul dispositivo di protezione della cosa e ne produce danno. La Corte ha inoltre escluso che le contestazioni difensive potessero essere valutate in sede di legittimità trattandosi di censure inerenti alla ricostruzione di fatto; ha rilevato la piena utilizzabilità della querela della persona offesa nei confronti del rito abbreviato e ha affermato che, anche in una ricostruzione alternativa, l'aggravante sarebbe rimasta integrata per l'effrazione del vano portaoggetti. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e l'imputato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Richiamato come motivo di impugnazione denunciato dal ricorrente (inosservanza o erronea applicazione della legge penale) per contestare la qualificazione giuridica delle condotte.

  • artt. 624 e 625 cod. pen.

    Fattispecie di furto per le quali il ricorrente è stato condannato in primo grado e la cui conferma è stata oggetto del giudizio di appello e del ricorso.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti di enunciazione del motivo di impugnazione nella memoria di ricorso, usato dalla Corte per motivare la compressione della esposizione dei punti di doglianza.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma citata in relazione alla presentazione di requisitoria e conclusioni scritte nei termini straordinari introdotti dal decreto (atto delle parti e del P.M. in sede di Cassazione).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per l'imposizione delle spese del procedimento e del pagamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile, salvo colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Sentenza Corte di cassazione, Sez. 5, n. 20476 del 17/01/2018 (Sforzato, Rv. 272705-01)

    Giurisprudenza richiamata secondo cui, in tema di furto, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose anche quando l'energia è diretta non sulla cosa oggetto dell'azione ma sul suo dispositivo di protezione, purché ne derivi rottura, guasto o danno.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per affermare che, nel caso di specie, non risultano elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto il ricorso con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, pur mantenendo la conseguenza della condanna alle spese e alla somma a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • In sede di Cassazione non è consentito rimettere in discussione la valutazione di fatto compiuta dai giudici di merito: le censure che richiedono una rivalutazione delle risultanze probatorie sono generalmente inammissibili.
  • L'aggravante della "violenza sulle cose" si integra anche quando la violenza è esercitata non direttamente sulla cosa trafugata ma sul dispositivo di protezione (es. blocchetto di accensione): è sufficiente che sia stata prodotta una qualche conseguenza dannosa sul dispositivo.
  • Nel rito abbreviato la querela o la dichiarazione della persona offesa contenuta negli atti può essere pienamente utilizzabile come elemento probatorio a fondamento della decisione.
  • Per impugnare con successo la qualificazione di un'aggravante occorre dimostrare un errore di diritto o l'assenza assoluta e logicamente inespugnabile di prove a sostegno dell'aggravante; mere ricostruzioni alternative dei fatti sono insufficienti in Cassazione.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, salvo specifiche condizioni di colpa nella proposizione, l'onere delle spese e il pagamento di una somma alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto va valutata la fondatezza minima dell'impugnazione prima di proporla.

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