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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18958/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Opposizione a decreti ingiuntivi per la restituzione di somme prestate (e integrazioni tramite assegni) e querela di falso relativa a una dichiarazione del 15 maggio 2012, con cui sarebbe stata rimessa la pendenza dei debiti. Questioni secondarie: natura onerosa o gratuita delle prestazioni di gestione svolte da Vazzana (domanda riconvenzionale), presunzione di mutuo in relazione agli assegni emessi da Morabito, applicabilità degli interessi previsti dal d.lgs. n.231/2002, e contestazioni istruttorie/preclusioni processuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato ammissibile l'intervento dell'erede, ha respinto il ricorso proposto da Vazzana e Morabito e ha confermato la sentenza della Corte d'appello di Milano. In particolare la Corte d'appello era già intervenuta accogliendo l'appello di Piacentini, accertando la falsità della dichiarazione di remissione del debito del 15 maggio 2012 (cancellandola), ordinando la restituzione di eventuali altri biancosegni detenuti da Vazzana, e confermando i decreti ingiuntivi n. 7126/2013 e n. 7538/2013: Vazzana è stato condannato al pagamento di euro 102.000,00 e Morabito a euro 31.500,00, oltre interessi dal ricorso monitorio al saldo, con condanna solidale per le spese. La Cassazione ha ritenuto legittima la valutazione indiziaria e ha rigettato le censure relative all'ammissione di mezzi istruttori, alla presunzione di onerosità del mandato, all'onere probatorio sugli assegni e all'applicazione degli interessi, confermando l'orientamento di merito.

Norme richiamate

  • art. 2729 c.c.

    Regola i requisiti delle presunzioni semplici: il giudice può fondare la prova presuntiva su presunzioni gravi, precise e concordanti. La Corte ha ritenuto che gli indizi raccolti raggiungessero tale soglia e giustificassero l'accertamento della falsità del documento.

  • art. 2697 c.c.

    Onere della prova: ciascuno deve provare i fatti che deduce. La Corte ha richiamato il principio per valutare la tempestività e rilevanza delle contestazioni e delle produzioni istruttorie, ritenendo preclusi o non decisivi alcuni mezzi offerti tardivamente.

  • art. 1284 c.c.

    Regime degli interessi legali e disciplina speciale per interessi nelle transazioni commerciali. La Corte ha chiarito che se il titolo giudiziale dispone genericamente "interessi legali" senza rinvio alla disciplina commerciale, per il periodo successivo alla domanda valgono gli interessi di cui al primo comma.

  • d.lgs. n. 231/2002

    Normativa sugli interessi nelle transazioni commerciali: i ricorrenti chiedevano la sua applicazione; la Corte ha ritenuto che il dispositivo della sentenza non avesse esplicitamente fatto discendere dal giudice una misura speciale per gli interessi e ha quindi applicato l'interpretazione di cui all'art.1284 primo comma.

  • art. 1709 c.c.

    Presunzione di onerosità del mandato: la Corte ha ricordato che tale presunzione è relativa e può essere superata dalla prova della gratuità, desumibile dalle circostanze del rapporto; nel caso di specie la Corte di merito ha ritenuto provata la gratuità per la sussistenza di un sentimento di riconoscenza.

  • art. 97 c.p.c.

    Disciplina della liquidazione delle spese di lite: possibile condanna solidale degli soccombenti se sussiste interesse comune. La Corte ha confermato la condanna solidale perché le opposizioni avevano un comune interesse e linea difensiva unitaria.

  • art. 183 c.p.c.

    Regole sulle preclusioni istruttorie: la Corte ha richiamato i termini per la contestazione e per l'offerta di mezzi istruttori, ritenendo tardive e quindi inammissibili alcune richieste istruttorie presentate dopo l'apertura del subprocedimento di querela di falso.

  • art. 110 c.p.c.

    Regole sull'intervento delle parti nel processo di legittimità e sulla documentazione della qualità di successore: la Corte ha ammesso l'intervento dell'erede in cassazione previa documentazione e notificazione, richiamando l'analogia applicativa per il processo di legittimità.

  • tecnica giurisprudenziale sugli assegni bancari

    Secondo principi giurisprudenziali richiamati, l'emissione di assegni postdatati o a garanzia integra una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto (mutuo) sottostante; pertanto chi contesta deve fornire prova contraria.

Massime di principio

  • In una querela di falso la prova della falsità può essere raggiunta anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti: non è necessario un unico elemento decisivo ma una convergenza indiziaria robusta.
  • Le contestazioni di fatti introdotti tardivamente sono soggette a preclusione: occorre eccepire e provare tempestivamente o si rischia che il giudice le ritenga non contestate.
  • La presunzione di onerosità del mandato prevista dall'art.1709 c.c. e' relativa e può essere superata dalla condotta delle parti e dalle circostanze; il giudice di merito valuta i fatti e la Cassazione non rivede tale apprezzamento in fatto.
  • Gli assegni emessi costituiscono presunzione iuris tantum di un rapporto obbligatorio (es. mutuo); chi li emette e poi ne nega l'esistenza del rapporto deve fornire adeguata prova contraria.
  • In sede di cassazione il sindacato riguarda in prevalenza questioni di diritto e vizî di motivazione, non la rinnovazione della valutazione probatoria di merito; alternative plausibili di ricostruzione fattuale non giustificano la cassazione.
  • Se il titolo giudiziale dispone genericamente 'interessi legali' senza richiamare la disciplina speciale per transazioni commerciali, per il periodo successivo alla domanda si applicano gli interessi previsti dall'art.1284 primo comma c.c.
  • L'intervento di successori in cassazione richiede documentazione della qualità e notificazione per consentire il contraddittorio; il deposito telematico di atti non sostituisce sempre la notificazione, salvo che la controparte non obietti.
  • La condanna solidale alle spese può essere pronunciata quando più soccombenti hanno un interesse comune e convergono nelle stesse questioni difensive, anche se i valori delle domande sono diversi.

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