Sentenza del 12/06/2015 n. 12269 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Campania che aveva accolto la revocazione proposta da Annaflor snc ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c. La società sosteneva che la sentenza relativa all'IRAP 1998 fosse in contrasto con una precedente sentenza riguardante l'IVA 1998, nella quale erano stati esclusi maggiori ricavi. L'Agenzia ha dedotto che, al momento della pronuncia della sentenza IRAP impugnata, la decisione IVA non era ancora passata in giudicato e quindi non poteva fondare una revocazione per contrasto con giudicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondato il primo motivo e assorbendo gli altri. Ha stabilito che la revocazione per contrasto con giudicato è ammissibile soltanto quando il giudicato si sia formato prima della sentenza impugnata. Se il giudicato esterno si forma successivamente, il contrasto deve essere fatto valere mediante ricorso per cassazione. La sentenza della CTR è stata quindi cassata senza rinvio, poiché il ricorso per revocazione non poteva essere proposto. Le spese del giudizio di revocazione sono state compensate, mentre Annaflor snc è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 4.000 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c.
La sentenza pronunciata in grado d'appello può essere impugnata per revocazione se è contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione.
La revocazione per contrasto con giudicato presuppone che il giudicato esterno sia già formato prima della pronuncia della sentenza impugnata. Non è applicabile quando il giudicato si forma successivamente.
Art. 64 del D.Lgs. n. 546 del 1992
La disposizione richiama i motivi di revocazione previsti dal codice di procedura civile anche nel processo tributario.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, come avvenuto nel caso concreto.
Art. 382, comma 3, c.p.c.
Ha consentito alla Corte di cassare senza rinvio la sentenza impugnata, poiché il giudizio di revocazione non poteva essere proposto.
Massime di principio
- Per invocare la revocazione per contrasto con un giudicato esterno, occorre verificare non solo che esista una decisione definitiva, ma anche che essa fosse già passata in giudicato prima della sentenza da revocare.
- Se il giudicato esterno si forma dopo la sentenza impugnata, il contrasto non costituisce motivo di revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 5, c.p.c.; deve essere fatto valere, ricorrendone i presupposti, con ricorso per cassazione.
- La data della pronuncia o del deposito non coincide necessariamente con la data del passaggio in giudicato: quest'ultima deve essere accertata autonomamente e documentata.
- Nel processo tributario, l'effetto di una decisione relativa a un'imposta diversa non può essere automaticamente applicato senza verificare sia la portata del giudicato sia il momento in cui esso si è formato.
- Quando il giudice accoglie una revocazione basandosi soltanto sull'esistenza di una sentenza definitiva, senza verificare se il giudicato fosse anteriore alla decisione impugnata, la decisione può essere cassata per violazione delle regole sulla revocazione.
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