Cassazione Penale, Ordinanza n. 22236/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Gli imputati erano stati giudicati in appello per concorso nei reati di rapina e lesioni personali. La Corte d'appello, in accoglimento di un concordato ex art. 599-bis c.p.p., aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. prevalenti sulle aggravanti contestate e aveva rideterminato la pena in anni quattro, mesi quattro di reclusione ed euro 1.200 di multa per ciascuno. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, sostenendo che la Corte d'appello non avesse motivato, neppure implicitamente, sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.; uno dei ricorrenti lamentava inoltre di non aver rinunciato ai motivi di appello incentrati sulla richiesta di assoluzione, deduceva l’inutilizzabilità degli esiti del riconoscimento fotografico, censurava la valutazione delle dichiarazioni delle persone offese e il mancato esame dei motivi di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha rilevato che dagli atti risultava la rinuncia esplicita a tutti i motivi di appello diversi da quelli relativi al trattamento sanzionatorio e che la sentenza impugnata era stata pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. Richiamando la giurisprudenza consolidata, ha affermato che contro una sentenza resa in appello a seguito di concordato sono deducibili solo censure sulla formazione della volontà di aderire al concordato, sul consenso del pubblico ministero e sul contenuto difforme della pronuncia del giudice; sono invece inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e ai vizi della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
la sentenza resa in appello a seguito di concordato è soggetta a un ambito di impugnazione molto ristretto; non sono deducibili i motivi rinunciati o estranei al contenuto del concordato.
art. 129 c.p.p.
la mancata valutazione delle cause di non punibilità non è censurabile in cassazione quando la sentenza derivi da concordato in appello e il motivo sia stato rinunciato.
art. 62-bis c.p.
le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute in misura prevalente rispetto alle aggravanti ai fini della rideterminazione della pena.
art. 610 comma 5-bis c.p.p.
la causa di inammissibilità è stata dichiarata senza formalità di procedura.
Massime di principio
- Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il controllo di legittimità in cassazione è limitato alle questioni inerenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
- Sono inammissibili le doglianze che investono motivi di appello espressamente rinunciati, anche se formulate come censure di violazione di legge, vizio di motivazione, travisamento della prova o omesso esame.
- La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non può essere fatta valere in cassazione quando la sentenza impugnata è il prodotto di un concordato in appello e la parte ha rinunciato ai relativi motivi.
- Le censure sulla determinazione della pena non sono ammissibili in cassazione se non denunciano un’illegalità della sanzione, ossia una pena fuori dai limiti legali o diversa da quella prevista dalla legge.
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