Ordinanza n. 3269/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, RICORSO INTRODUTTIVO: della graduatoria dei vincitori del Concorso pubblico per titoli ed esami, su base territoriale, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 161 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’Area dei funzionari (famiglia professionale funzionario giuridico-amministrativo-contabile) dei ruoli del Ministero dell’istruzione e del Merito da destinare agli uffici scolastici regionali bandito il 5 giugno 2025, pubblicata il 23 dicembre 2025, nella quale si attribuisce alla ricorrente il punteggio di 27.25, con posizione al n. 199, e non il maggiore punteggio di 29,25, con la conseguente migliore posizione in graduatoria ai fini della successiva assunzione in servizio, unitamente ai verbali della commissione esaminatrice recanti la valutazione dei propri titoli, ancorché sconosciuti, all’atto di convocazione dei candidati vincitori per l’assunzione in servizio e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale PRIMO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI: del Verbale n. 28 del 27 febbraio 2026 della Commissione esaminatrice del concorso pubblico su base territoriale per il reclutamento di n. 161 unità di personale non dirigenziale nell’Area dei funzionari del Ministero dell’Istruzione e del Merito – codice concorso SIC. (Sicilia), con il quale la Commissione ha confermato la mancata valutazione dei master universitari dichiarati dalla ricorrente nella domanda di partecipazione, conosciuto solo in data 5 marzo 2026, a seguito della costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti, unitamente a ogni altro atto presupposto, connesso e comunque conseguenziale; SECONDO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI: del Verbale n. 32 del 31 marzo 2026 della Commissione esaminatrice del concorso pubblico su base territoriale per il reclutamento di n. 161 unità di personale non dirigenziale – Area dei funzionari, famiglia professionale “funzionario giuridico-amministrativo-contabile” – codice concorso SIC. (Sicilia), con cui la Commissione, preso atto del ricorso per motivi aggiunti della ricorrente, ha nuovamente confermato la non valutabilità dei master universitari di I e II livello dichiarati dalla stessa, ritenendoli “non attinenti alle materie del bando”, e ha quindi lasciato invariato il punteggio di 27,25 punti e la relativa posizione in graduatoria, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria di un concorso pubblico per 161 funzionari del Ministero dell'Istruzione e del Merito e verbali della commissione che non hanno attribuito punteggio per due master universitari
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria del concorso, nella quale le erano stati attribuiti 27,25 punti, nonché i successivi verbali della commissione esaminatrice che hanno confermato la mancata valutazione di due master universitari dichiarati nella domanda di partecipazione: un master di primo livello sull'insegnamento delle materie giuridico-economiche e un master di secondo livello sulle competenze e responsabilità della funzione dirigenziale. Ha dedotto che i titoli fossero attinenti alle materie della prova scritta e che avrebbero dovuto comportare l'attribuzione di ulteriori punteggi secondo l'art. 7, comma 3, del bando, con conseguente miglioramento della posizione in graduatoria e delle possibilità di assunzione. La commissione aveva motivato il diniego in modo generico, ritenendo i titoli non sufficientemente attinenti alle materie concorsuali.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare, ritenendo sussistente il fumus boni iuris perché la motivazione della commissione, fondata sull'affermazione generica circa la non sufficiente attinenza dei master, non era adeguata a fronte del confronto tra i certificati e le schede tecniche dei titoli, recanti i moduli formativi, e le materie della prova scritta indicate nel bando. Da tale confronto emergevano materie specificamente coincidenti o pertinenti. Il periculum in mora è stato ravvisato nella conclusione della procedura concorsuale. Le amministrazioni sono state quindi obbligate a procedere nuovamente alla valutazione dei titoli della ricorrente. Il TAR ha inoltre autorizzato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei numerosi controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami sui siti istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'USR Sicilia, prescrivendo le relative modalità e termini, a pena di improcedibilità. È stata fissata l'udienza pubblica per il merito al 20 ottobre 2026 e sono state compensate le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 7, comma 3, del bando di concorso
0,5 punti per ogni master universitario di primo livello attinente alle materie della prova scritta, fino a un massimo di due titoli valutabili; 1,5 punti per ogni master universitario di secondo livello attinente alle materie della prova scritta, fino a un massimo di due titoli valutabili
La disposizione impone la valutazione dei master universitari effettivamente attinenti alle materie della prova scritta, entro i limiti quantitativi previsti dal bando.
art. 6 del bando di concorso
Le materie della prova scritta costituiscono il parametro per verificare l'attinenza dei master dichiarati dai candidati.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto ha consentito l'accoglimento della domanda cautelare in presenza di fumus boni iuris e periculum in mora.
art. 41, comma 4, c.p.a.
Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità.
Consente di autorizzare la notificazione per pubblici proclami quando il numero dei potenziali controinteressati rende particolarmente difficile la notificazione ordinaria.
art. 27, comma 2, c.p.a.
Concorre a fondare la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei controinteressati mediante le modalità autorizzate dal giudice.
art. 49 c.p.a.
Fornisce la base processuale per disporre l'integrazione del contraddittorio.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali, quando il bando attribuisce punteggio ai titoli in relazione alla loro attinenza alle materie della prova, la commissione deve valutare concretamente il contenuto formativo dei titoli, confrontandolo con le materie indicate dal bando, e non può escluderli mediante una motivazione meramente generica.
- La motivazione della commissione esaminatrice sulla non attinenza di un titolo è insufficiente quando non indica le ragioni concrete per cui i moduli e gli insegnamenti risultanti dalla documentazione del titolo non corrispondono alle materie della prova concorsuale.
- La conclusione della procedura concorsuale può integrare il periculum in mora ai fini della tutela cautelare quando la mancata attribuzione di punteggio può incidere sulla posizione in graduatoria e sulle possibilità di assunzione del candidato.
- In presenza di un elevato numero di controinteressati, il giudice amministrativo può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami sui siti istituzionali delle amministrazioni, prescrivendo contenuti, modalità e termini degli adempimenti a pena di improcedibilità.
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