Cassazione Penale, Ordinanza n. 26294/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza di patteggiamento. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, applicando la previsione dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. per la decisione senza formalità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del GIP del Tribunale di Foggia resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (applicazione della pena su richiesta delle parti). Dal testo emerge che le censure formulate non rientravano tra i motivi di ricorso consentiti contro tale tipo di sentenza dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., perché non attinenti a: espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, o illegalità della pena/misura di sicurezza. La Corte, quindi, ha ritenuto il ricorso dedotto con motivi non consentiti e perciò inammissibile.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti impugnata dal ricorrente
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
indica i soli motivi di ricorso ammissibili contro la sentenza di patteggiamento; le censure diverse sono inammissibili
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità
Cassa delle ammende
destinazione della somma dovuta in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi tipizzati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza estranea a tali categorie è inammissibile.
- Le censure contro il patteggiamento devono riguardare specificamente l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- Quando il ricorso è inammissibile, la Corte può provvedere senza formalità e deve seguire la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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