Cassazione Penale, Ordinanza n. 06605/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva soltanto ridotto la durata delle pene accessorie, confermando però la responsabilità penale per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, con contestata recidiva. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, sostenendo l'insussistenza del dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale. Con il secondo motivo ha lamentato la mancata riqualificazione del fatto in bancarotta semplice e la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. Con il terzo motivo ha censurato il trattamento sanzionatorio, in particolare il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'applicazione della recidiva, deducendo anche una indebita duplicazione dei medesimi elementi valutati ai fini sia dell'esclusione delle attenuanti sia del riconoscimento della recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato e privo di specificità il primo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva desunto il dolo specifico da plurimi indici di fraudolenza, non dalla sola irreperibilità dell'amministratore, e aveva valorizzato anche la mancata consegna delle scritture contabili al curatore; ha inoltre rilevato che il ricorso non formulava censure specifiche sulla bancarotta distrattiva. Il secondo motivo è stato ritenuto del tutto generico, perché meramente assertivo e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata. Il terzo motivo è stato reputato manifestamente infondato, poiché la Corte di appello aveva motivato in modo congruo sulla base dei criteri dell'art. 133 c.p. e la valutazione dei medesimi fatti per fini diversi non integra violazione del ne bis in idem. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La sua applicazione è stata esclusa dalla Corte di merito e la censura sul punto è stata ritenuta generica, non confrontandosi con la motivazione impugnata.
art. 133 c.p.
La determinazione del trattamento sanzionatorio può fondarsi sulla valutazione congrua e logica degli elementi ivi previsti, quali gravità del fatto, precedenti specifici e intensità del dolo.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 192 c.p.p.
Non citato espressamente nel testo, non determinabile.
Massime di principio
- In tema di bancarotta fraudolenta documentale specifica, il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori può essere desunto da più indici convergenti di fraudolenza e non dalla sola irreperibilità dell'amministratore; tra gli elementi valorizzabili vi sono anche la mancata consegna delle scritture contabili al curatore e il contesto di grave passivo o di distrazione di beni.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata: censure meramente reiterative, assertive o ipotetiche sono inammissibili o manifestamente infondate.
- La richiesta di riqualificazione del fatto in un reato meno grave e la domanda di particolare tenuità del fatto non possono essere accolte se formulate in modo generico e senza critica puntuale della motivazione di merito.
- Nel trattamento sanzionatorio, il giudice può valorizzare gli elementi dell'art. 133 c.p. e tener conto dei precedenti specifici e dell'intensità del dolo; la medesima circostanza di fatto può essere considerata per finalità diverse senza violare il principio del ne bis in idem.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, quando sia ravvisabile colpa nella proposizione dell'impugnazione, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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