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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14017/2023 del 03/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Bonanno impugnava l'ordinanza del Tribunale di Trapani che aveva rigettato la sua istanza di modifica/annullamento dell'ordine di esecuzione SIEP 119/2022. Il ricorrente sostenne che l'ordine di esecuzione notificato il 23.03.2022 indicava come ancora da espiare una porzione di pena (parte della pena base di mesi 1 e giorni 10) che era invece già stata espiata a seguito di un precedente ordine di esecuzione (n. 427/2019). Lamentava quindi che il provvedimento fosse viziato per eccesso di pena residua e che il giudice dell'esecuzione avesse motivato in modo illogico, concentrandosi sull'impossibilità di modificare la pena derivante dalla continuazione anziché verificare l'effettivo residuo da eseguire.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo che l'ordinanza impugnata fosse viziata da carenza di motivazione rispetto al punto effettivamente dedotto dal condannato. Ha rilevato che il giudice dell'esecuzione si era limitato a ragionare sull'immodificabilità, in sede esecutiva, della pena quantificata a seguito della continuazione in sede cognitiva, senza invece esaminare la specifica allegazione secondo cui parte della pena indicata nell'ordine di esecuzione risultava già espiata. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Trapani per un nuovo giudizio, con l'indicazione di affrontare e decidere compiutamente sulla dedotta pregressa espiazione e sul conseguente scomputo dal residuo da eseguire.

Norme richiamate

  • decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, art. 75

    La norma è il riferimento al reato per il quale Bonanno era stato condannato; dalla sentenza risulta che la condanna è stata pronunciata ai sensi di tale norma, ma non è stata oggetto di interpretazione giuridica specifica nel provvedimento impugnato.

  • codice penale, art. 81

    Richiamato dal giudice dell'esecuzione quale principio in tema di aumento per continuazione (impossibilità di modificarne l'entità in sede esecutiva), ma la Corte ha rilevato che tale argomento non rispondeva alla questione posta dal ricorrente, che concerneva lo scomputo di una pena già espiata e non la riconsiderazione dell'aumento per continuazione.

Massime di principio

  • In sede esecutiva il giudice non può riformare liberamente la quantificazione della pena stabilita in sede cognitiva per effetto della continuazione, ma deve comunque esaminare e decidere le contestazioni specifiche sull'effettivo residuo da espiare, compresa l'eventuale pregressa espiazione.
  • La differenza tra contestare l'entità della pena complessiva (questione di merito decisa definitivamente nel processo) e contestare il residuo da eseguire (questione esecutiva) è fondamentale: il secondo tema può essere valutato in sede esecutiva se è comprovata l'avvenuta espiazione parziale della pena.
  • Il ricorrente in esecuzione deve documentare con atti e provvedimenti (es. precedenti ordini di esecuzione, registrazioni di esecuzione pena) la pregressa espiazione, poiché il giudice dell'esecuzione è tenuto a verificare e motivare espressamente l'eventuale scomputo.
  • Se il giudice dell'esecuzione omette di affrontare il punto specifico dedotto dall'interessato o si limita a ragionamenti non pertinenti, la decisione può essere annullata e rinviata per nuovo giudizio per carenza di motivazione.
  • In caso di dubbio sulla corretta imputazione delle frazioni di pena (pena base versus aumento per continuazione), è utile richiamare e produrre le decisioni di merito (sentenze di primo e secondo grado) per consentire al giudice dell'esecuzione una valutazione completa e motivata.

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