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Sentenza

Sentenza del 26/06/2015 n. 13272 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato a S.C. un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 1999, rettificando il reddito d'impresa e liquidando maggiori imposte, interessi e sanzioni sulla base delle verifiche fiscali e dei processi verbali di constatazione della Guardia di Finanza. La Commissione Tributaria Regionale aveva annullato la pretesa ritenendo l'accertamento analitico-induttivo insufficientemente motivato, fondato su un recepimento acritico dei verbali e su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione contestando, tra l'altro, la rilevanza della regolarità formale della contabilità, la legittimità della motivazione per relationem, il valore delle indagini bancarie e l'insufficienza della motivazione della sentenza regionale.

La decisione

La Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso dell'Agenzia delle Entrate. I primi motivi non colpivano la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata, che si fondava sull'assenza di prove dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Il motivo relativo alle indagini bancarie è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché il ricorso non aveva indicato con precisione gli atti, i documenti e le movimentazioni bancarie rilevanti. Anche il motivo sul vizio motivazionale è stato ritenuto inammissibile per mancata formulazione del necessario momento di sintesi previsto dall'art. 366-bis c.p.c. La decisione favorevole al contribuente è quindi rimasta ferma e l'Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 20.000 euro, di cui 200 euro per esborsi, oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    L'accertamento analitico-induttivo è legittimo solo se fondato su elementi idonei a dimostrare maggiori ricavi o redditi; la regolarità formale della contabilità non impedisce i controlli sostanziali, ma l'Amministrazione deve comunque fornire una base probatoria adeguata.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42

    L'avviso di accertamento deve essere adeguatamente motivato. La motivazione per relationem è ammissibile, ma il richiamo ad altri atti deve consentire al contribuente di conoscere gli elementi posti a fondamento della pretesa e non può risolversi in un recepimento meramente acritico.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2

    Le risultanze delle indagini bancarie possono costituire base dell'accertamento, con effetti presuntivi a carico del contribuente, il quale deve fornire una specifica e valida giustificazione delle movimentazioni contestate. Nel caso concreto, però, la censura dell'Agenzia non è stata esaminata per difetto di autosufficienza del ricorso.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2

    In materia IVA, le movimentazioni risultanti dai conti bancari possono essere utilizzate ai fini dell'accertamento, secondo il meccanismo presuntivo previsto dalla norma, purché l'Amministrazione identifichi adeguatamente i dati e il contribuente possa fornire una prova contraria.

  • Codice civile, artt. 2727 e seguenti

    Le presunzioni devono fondarsi su fatti noti dai quali il fatto ignoto possa essere desunto secondo un ragionamento grave, preciso e concordante. Mere irregolarità o elementi non adeguatamente verificati non sono sufficienti a sostenere l'accertamento.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    Lo Statuto dei diritti del contribuente richiede che l'atto impositivo sia motivato e che il contribuente possa comprendere gli elementi essenziali della pretesa. Il semplice richiamo a processi verbali non allegati o non adeguatamente illustrati può risultare insufficiente.

  • Codice di procedura civile, art. 366, n. 6

    "il ricorso deve contenere a pena di inammissibilità ... la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda"

    Il ricorso per cassazione deve indicare e, per quanto necessario, riprodurre gli atti e i documenti indispensabili per valutare la censura, senza imporre alla Corte la ricerca autonoma nei fascicoli dei gradi precedenti.

  • Codice di procedura civile, art. 366-bis

    Per i ricorsi soggetti alla disciplina ratione temporis applicabile, i motivi dovevano contenere un quesito di diritto o, nel caso di vizio motivazionale, un momento di sintesi chiaro e autonomo. La sua omissione comportava l'inammissibilità della censura.

  • Codice di procedura civile, art. 360

    Il ricorso per cassazione deve essere articolato secondo i motivi tassativamente previsti dalla norma e deve criticare in modo specifico la ratio decidendi della sentenza impugnata; non è sufficiente riproporre questioni astratte o sollecitare una nuova valutazione dei fatti.

Massime di principio

  • Un accertamento tributario basato su processi verbali di constatazione o su indagini bancarie deve indicare concretamente gli elementi probatori utilizzati e il ragionamento che collega tali elementi al maggior reddito contestato.
  • La motivazione per relationem è ammissibile solo se il contribuente può conoscere effettivamente gli atti richiamati e se l'Ufficio dimostra di averne svolto una valutazione critica; il mero copia-incolla del verbale può essere insufficiente.
  • La contabilità formalmente regolare non impedisce un accertamento sostanziale, ma l'Amministrazione deve comunque dimostrare l'inattendibilità sostanziale dei dati dichiarati con presunzioni gravi, precise e concordanti.
  • Le risultanze bancarie possono avere efficacia presuntiva, ma devono essere individuate con precisione, con indicazione delle specifiche movimentazioni contestate e del loro collegamento con l'attività d'impresa.
  • Nel ricorso per cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione del merito: occorre contestare esattamente la motivazione decisiva della sentenza impugnata, rispettando specificità, autosufficienza e riferibilità delle censure.
  • Se il ricorso non indica puntualmente gli atti e i documenti sui quali si fonda, oppure non rispetta i requisiti formali previsti per il motivo dedotto, la Corte può dichiararlo inammissibile senza esaminare nel merito la pretesa fiscale.

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