Sentenza del 26/06/2015 n. 13272 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato a S.C. un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 1999, rettificando il reddito d'impresa e liquidando maggiori imposte, interessi e sanzioni sulla base delle verifiche fiscali e dei processi verbali di constatazione della Guardia di Finanza. La Commissione Tributaria Regionale aveva annullato la pretesa ritenendo l'accertamento analitico-induttivo insufficientemente motivato, fondato su un recepimento acritico dei verbali e su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione contestando, tra l'altro, la rilevanza della regolarità formale della contabilità, la legittimità della motivazione per relationem, il valore delle indagini bancarie e l'insufficienza della motivazione della sentenza regionale.
La decisione
La Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso dell'Agenzia delle Entrate. I primi motivi non colpivano la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata, che si fondava sull'assenza di prove dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Il motivo relativo alle indagini bancarie è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché il ricorso non aveva indicato con precisione gli atti, i documenti e le movimentazioni bancarie rilevanti. Anche il motivo sul vizio motivazionale è stato ritenuto inammissibile per mancata formulazione del necessario momento di sintesi previsto dall'art. 366-bis c.p.c. La decisione favorevole al contribuente è quindi rimasta ferma e l'Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 20.000 euro, di cui 200 euro per esborsi, oltre accessori.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
L'accertamento analitico-induttivo è legittimo solo se fondato su elementi idonei a dimostrare maggiori ricavi o redditi; la regolarità formale della contabilità non impedisce i controlli sostanziali, ma l'Amministrazione deve comunque fornire una base probatoria adeguata.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
L'avviso di accertamento deve essere adeguatamente motivato. La motivazione per relationem è ammissibile, ma il richiamo ad altri atti deve consentire al contribuente di conoscere gli elementi posti a fondamento della pretesa e non può risolversi in un recepimento meramente acritico.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2
Le risultanze delle indagini bancarie possono costituire base dell'accertamento, con effetti presuntivi a carico del contribuente, il quale deve fornire una specifica e valida giustificazione delle movimentazioni contestate. Nel caso concreto, però, la censura dell'Agenzia non è stata esaminata per difetto di autosufficienza del ricorso.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2
In materia IVA, le movimentazioni risultanti dai conti bancari possono essere utilizzate ai fini dell'accertamento, secondo il meccanismo presuntivo previsto dalla norma, purché l'Amministrazione identifichi adeguatamente i dati e il contribuente possa fornire una prova contraria.
Codice civile, artt. 2727 e seguenti
Le presunzioni devono fondarsi su fatti noti dai quali il fatto ignoto possa essere desunto secondo un ragionamento grave, preciso e concordante. Mere irregolarità o elementi non adeguatamente verificati non sono sufficienti a sostenere l'accertamento.
Legge n. 212 del 2000, art. 7
Lo Statuto dei diritti del contribuente richiede che l'atto impositivo sia motivato e che il contribuente possa comprendere gli elementi essenziali della pretesa. Il semplice richiamo a processi verbali non allegati o non adeguatamente illustrati può risultare insufficiente.
Codice di procedura civile, art. 366, n. 6
"il ricorso deve contenere a pena di inammissibilità ... la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda"
Il ricorso per cassazione deve indicare e, per quanto necessario, riprodurre gli atti e i documenti indispensabili per valutare la censura, senza imporre alla Corte la ricerca autonoma nei fascicoli dei gradi precedenti.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
Per i ricorsi soggetti alla disciplina ratione temporis applicabile, i motivi dovevano contenere un quesito di diritto o, nel caso di vizio motivazionale, un momento di sintesi chiaro e autonomo. La sua omissione comportava l'inammissibilità della censura.
Codice di procedura civile, art. 360
Il ricorso per cassazione deve essere articolato secondo i motivi tassativamente previsti dalla norma e deve criticare in modo specifico la ratio decidendi della sentenza impugnata; non è sufficiente riproporre questioni astratte o sollecitare una nuova valutazione dei fatti.
Massime di principio
- Un accertamento tributario basato su processi verbali di constatazione o su indagini bancarie deve indicare concretamente gli elementi probatori utilizzati e il ragionamento che collega tali elementi al maggior reddito contestato.
- La motivazione per relationem è ammissibile solo se il contribuente può conoscere effettivamente gli atti richiamati e se l'Ufficio dimostra di averne svolto una valutazione critica; il mero copia-incolla del verbale può essere insufficiente.
- La contabilità formalmente regolare non impedisce un accertamento sostanziale, ma l'Amministrazione deve comunque dimostrare l'inattendibilità sostanziale dei dati dichiarati con presunzioni gravi, precise e concordanti.
- Le risultanze bancarie possono avere efficacia presuntiva, ma devono essere individuate con precisione, con indicazione delle specifiche movimentazioni contestate e del loro collegamento con l'attività d'impresa.
- Nel ricorso per cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione del merito: occorre contestare esattamente la motivazione decisiva della sentenza impugnata, rispettando specificità, autosufficienza e riferibilità delle censure.
- Se il ricorso non indica puntualmente gli atti e i documenti sui quali si fonda, oppure non rispetta i requisiti formali previsti per il motivo dedotto, la Corte può dichiararlo inammissibile senza esaminare nel merito la pretesa fiscale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 26 giu 2015Sentenza del 26/06/2015 n. 215 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 26 giu 2015Sentenza del 26/06/2015 n. 387 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 26 giu 2015Sentenza del 26/06/2015 n. 422 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 26 giu 2015Sentenza del 26/06/2015 n. 423 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 26 giu 2015Sentenza del 26/06/2015 n. 425 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 26 giu 2015Sentenza del 26/06/2015 n. 522 - Comm. Trib. Prov. Caltanissetta
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →