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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2643/2024 del 22/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. fondato su tre motivi: (1) dedotta "errore percettivo" del giudice di legittimità nella valutazione della vendita del complesso immobiliare denominato "La Torre Folk" (sostiene che il corrispettivo era entrato nella societa' venditrice e quindi non vi sarebbe stato depauperamento né pregiudizio per i creditori); (2) censura della declaratoria di inammissibilita' di un motivo relativo alla aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravita', deducendo che la questione era stata invece introdotta come motivo nuovo in appello il 22/09/2021; (3) contestazione dell'applicazione della continuazione speciale fallimentare (art. 219 R.D. 267/1942) e della legittimita' della determinazione della pena, sostenendo che il Tribunale aveva escluso la continuazione speciale e che pertanto sarebbe stata applicata una pena illegale.

La decisione

Il ricorso e' stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i rilievi: ha qualificato come valutazioni di merito (non come errori di fatto percepibili ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p.) le ricostruzioni sulla "distrazione" unitaria di beni e denaro e sulla partecipazione del ricorrente alla strategia volta a sottrarre patrimonio sociale alla garanzia dei creditori; ha osservato che la vendita del 2008 e l'incasso del prezzo non escludono la bancarotta per distrazione se vi era la volonta' di sottrarre il bene o il ricavato alla garanzia dei creditori; ha ritenuto ammissibile il trattamento negativo delle questioni proposte come motivi nuovi (dichiarandoli comunque inammissibili se non attinenti all'originario atto di impugnazione); ha inoltre ritenuto corretta la valutazione sulla continuazione e sulla quantificazione della pena, riconoscendo la legittimita' dell'applicazione dell'aumento per la circostanza aggravante prevista dalla legge fallimentare. Conseguentemente il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    La norma e' interpretata nel senso che il ricorso straordinario e' ammissibile per errore materiale o di fatto inteso come svista o equivoco percepibile negli atti di legittimita'; non copre valutazioni di merito o interpretazioni giuridiche delle risultanze processuali

  • art. 219, secondo comma, n. 1, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)

    La Corte valuta l'applicazione della continuazione speciale fallimentare alla luce delle circostanze concrete; ha ritenuto legittima la scelta della Corte di appello sull'aumento previsto dalla legge fallimentare, motivando che non si tratta di un errore di fatto ma di valutazione di diritto e di merito

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamata in riferimento alla continuazione ordinaria applicata dal Tribunale; la Corte ha analizzato la distinzione tra continuazione ordinaria e continuazione speciale e ne ha valutato la corretta applicazione dai giudici di merito

Massime di principio

  • L'art. 625-bis c.p.p. tutela solo errori materiali o errori di fatto evidenti (svista/equivoco) negli atti della Corte di cassazione; non e' lo strumento per rimettere in discussione valutazioni di merito o interpretazioni giuridiche
  • Le operazioni societarie anche anteriori alla dichiarazione di fallimento possono integrare bancarotta per distrazione se realizzate con la volonta' di sottrarre beni o il ricavato alla garanzia dei creditori
  • La prova della "distrazione" va valutata nel suo complesso: la separazione formale tra vendita di immobili e fuoriuscita di denaro non esclude l'unita' di un disegno distrattivo ove le risultanze mostrino connessione e finalita' comune
  • I motivi nuovi in appello devono attinere ai capi o punti della decisione enunciati nell'atto di impugnazione originario; motivi nuovi su distinti profili (es. aggravanti non censite nell'appello originario) sono normalmente inammissibili
  • Le questioni relative alla legittimita' della pena e all'applicazione di istituti come la continuazione sono valutazioni di diritto e di merito che non sono rimesse al rimedio straordinario per errore di fatto se la Corte ha correttamente considerato le determinazioni dei giudici di merito
  • Per resistere a una ricostruzione giudiziaria che qualifica un'operazione come distrattiva occorre fornire elementi probatori chiari che smentiscano la connessione tra le operazioni e la destinazione dei proventi; mere contestazioni interpretative non sono sufficienti

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