Cassazione Penale, Sentenza n. 7352/2025 del 21/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto con cui il Presidente del Tribunale di sorveglianza ha dichiarato inammissibile l'istanza del ricorrente volta ad ottenere l'esecuzione all'estero (in Francia) di misure alternative alla detenzione: in via principale l'affidamento in prova al servizio sociale, in via subordinata la semilibertà e la detenzione domiciliare. Il ricorso deduceva che il decreto non aveva considerato le sopravvenute modifiche normative operate dal d.lgs. 15/02/2016 (attuazione della decisione quadro 2008/947/GAI) e la conseguente evoluzione della giurisprudenza che ammette l'esecuzione dell'affidamento in prova in altro Stato membro; inoltre lamentava che il Tribunale non aveva esaminato l'istanza subordinata di esecuzione delle misure in Italia.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino. Ha stabilito che la precedente interpretazione, secondo cui l'affidamento in prova doveva svolgersi necessariamente nel territorio nazionale, è stata superata dalla disciplina introdotta dal d.lgs. 15/02/2016 (attuazione della decisione quadro 2008/947/GAI) e dalla successiva giurisprudenza di legittimità: l'affidamento in prova può essere eseguito in altro Stato membro che abbia dato attuazione alla decisione quadro (es. Francia, se ricorrente vi risiede stabilmente). Al contrario, la detenzione domiciliare e la semilibertà, che non fanno venir meno lo "stato detentivo", non rientrano nell'ambito di applicazione della decisione quadro e non possono essere eseguite in altro Stato membro. Il Tribunale di sorveglianza dovrà quindi riesaminare l'istanza alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale aggiornato.
Norme richiamate
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Norma processuale in base alla quale è stato adottato il decreto impugnato; usata come riferimento procedurale per la pronuncia del Presidente del Tribunale di sorveglianza.
Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38
decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38
Atto di recepimento della decisione quadro 2008/947/GAI; la Corte interpreta la disciplina come idonea a consentire l'esecuzione, in altro Stato membro che ha recepito la decisione, della misura alternativa dell'affidamento in prova, in quanto assimilabile alle "sanzioni sostitutive" previste dal d.lgs.
Decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008
decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008
Principio del reciproco riconoscimento delle decisioni sulle misure alternative che, una volta attuato dagli Stati membri, consente la continuazione/trasferimento di alcune misure alternative tra Stati membri.
D.lgs. 15 febbraio 2016, n. 36 (riferimento testuale presente nella sentenza)
art. 4, lett. c), d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 36
Richiamato nella sentenza per delimitare l'ambito materiale della decisione quadro: le ipotesi elencate (art. 4, lett. c)) non comprendono la detenzione domiciliare o la semilibertà, pertanto tali misure non possono essere eseguite in altro Stato membro.
Massime di principio
- L'affidamento in prova al servizio sociale, considerato assimilabile a una "sanzione sostitutiva" ai sensi della normativa di recepimento, può essere eseguito in un altro Stato membro che abbia attuato la decisione quadro 2008/947/GAI; quindi la residenza stabile del condannato in quel Paese non è di per sé un ostacolo.
- La detenzione domiciliare e la semilibertà implicano il mantenimento dello "stato detentivo" e non rientrano nel campo di applicazione della decisione quadro sul reciproco riconoscimento delle misure alternative: tali misure non possono essere eseguite in altro Stato membro.
- Il Tribunale di sorveglianza non può dichiarare inammissibile un'istanza senza verificarne la compatibilità con la normativa sopravvenuta e con la giurisprudenza successiva all'adozione di provvedimenti basati su prassi ormai superate.
- Quando il richiedente offre misure in via subordinata (es. esecuzione in Italia), il giudice deve esaminare anche tali opzioni e motivare il rigetto o l'accoglimento, non limitandosi a censurare soltanto la richiesta principale.
- Prima di escludere l'esecuzione della misura in altro Stato, occorre accertare se lo Stato terzo abbia recepito e renda operativo il meccanismo di reciproco riconoscimento (disponibilità dei servizi sociali, competenze degli uffici competenti, modalità di controllo).
- In caso di errore di diritto del giudice di merito fondato su giurisprudenza anteriore alla riforma, la giurisprudenza di legittimità può annullare con rinvio per consentire il nuovo esame alla luce del quadro normativo aggiornato.
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