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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14699/2024 del 27/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un professionista abilitato, che aveva apposto il visto di conformità su una dichiarazione Modello 730 presentata per un contribuente assistito, ha impugnato la cartella di pagamento emessa nei suoi confronti dopo un controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973. L'Ufficio aveva iscritto a ruolo, a carico del professionista, imposta, sanzione e interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, assumendo l'infedeltà del visto. Il ricorrente ha sostenuto che, per effetto della normativa vigente ratione temporis e della successiva modifica legislativa del 2019, dovesse comunque applicarsi la competenza della direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per il domicilio fiscale del trasgressore; in particolare ha dedotto che la direzione provinciale che aveva proceduto all'iscrizione a ruolo fosse incompetente, con conseguente nullità dell'atto. In cassazione ha articolato tre motivi: (1) violazione dell'art. 39 d.lgs. n. 241/1997 per incompetenza dell'ufficio che ha formato il ruolo e la cartella; (2) violazione della disciplina sul favor rei e sulle sanzioni, per la mancata applicazione della disciplina più favorevole introdotta nel 2019; (3) omessa pronuncia sui motivi di merito dell'appello relativi all'infondatezza della pretesa erariale.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che l'art. 39, comma 2, d.lgs. n. 241/1997 attribuisca in via funzionale alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, la competenza a contestare e a irrogare la pretesa anche quando l'Amministrazione proceda mediante iscrizione a ruolo dell'importo corrispondente a imposta, sanzione e interessi. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo originario, dichiarando la nullità della cartella per incompetenza dell'ufficio che aveva provveduto. I secondi due motivi sono stati dichiarati assorbiti. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state compensate per la sopravvenienza di precedenti conformi.

Norme richiamate

  • art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    controllo formale della dichiarazione del contribuente

    è il controllo a monte che dà origine alla comunicazione di rettifica e alla successiva pretesa verso il professionista che ha apposto il visto infedele.

  • art. 39 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    comma 1, lett. a), secondo periodo; comma 2; comma 1-bis

    la responsabilità del soggetto che ha rilasciato il visto infedele, pur se collegata a una somma parametrata a imposta, sanzione e interessi, è soggetta alla competenza funzionale della direzione regionale competente per il domicilio fiscale del trasgressore; tale competenza non è derogabile dall'ufficio locale.

  • art. 3 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    richiamato solo nel secondo motivo come base del favor rei, ma il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 7 CEDU

    invocato dal ricorrente nel secondo motivo, ma non esaminato nel merito per assorbimento.

  • art. 3 Cost.

    richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, ma non esaminato nel merito per assorbimento.

  • art. 23 Cost.

    richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, ma non esaminato nel merito per assorbimento.

  • art. 53 Cost.

    richiamato nel ragionamento della Corte per escludere che la maggiore imposta dovuta dal contribuente integri un danno risarcibile in senso proprio.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo per omessa pronuncia, ma la censura è stata assorbita.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo per omessa pronuncia, ma la censura è stata assorbita.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    parametro di deduzione dei motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    parametro implicito per la censura di omessa pronuncia, poi assorbita.

  • art. 12-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    richiamato incidentalmente nella norma sostanziale, senza specifica decisione nel dispositivo.

  • art. 13, comma 1, lett. b), d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    richiamato nella disciplina della riduzione della sanzione in caso di pagamento tempestivo.

  • art. 31 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    ratione temporis secondo comma

    richiamato come criterio generale di competenza territoriale per gli accertamenti fiscali.

  • art. 40 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato come criterio generale di competenza territoriale in materia IVA.

  • art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    richiamato per l'estensione del criterio territoriale anche alla legittimazione a iscrivere a ruolo.

  • art. 16 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    richiamato per il raccordo tra criterio di competenza e procedimento sanzionatorio.

  • art. 26 d.m. Finanze 31 maggio 1999, n. 164

    richiamato quale parte del procedimento di controllo e riscossione connesso al visto di conformità.

  • art. 13 d.m. Finanze 31 maggio 1999, n. 164

    individua le dichiarazioni dei redditi presentate con le modalità rilevanti ai fini della fattispecie.

  • art. 28 d.m. Finanze 31 maggio 1999, n. 164

    richiamato per la base organizzativa che attribuisce al Dipartimento delle entrate la individuazione degli uffici competenti.

Massime di principio

  • Quando una norma attribuisce a un ufficio regionale una competenza espressamente collegata al domicilio fiscale del trasgressore, tale criterio vale anche per la riscossione conseguente alla violazione, salvo diversa previsione legislativa espressa.
  • La competenza stabilita dalla legge per un determinato ufficio dell'amministrazione finanziaria ha efficacia esterna ed è inderogabile dall'amministrazione: l'atto compiuto da ufficio incompetente è illegittimo e, se dedotto, comporta la nullità dell'atto.
  • In materia di visto di conformità infedele, la regola di competenza non dipende dal fatto che la pretesa sia veicolata tramite procedimento sanzionatorio o tramite iscrizione a ruolo immediata, perché ciò che rileva è la violazione-presupposto e la soggettiva riferibilità della pretesa al trasgressore.
  • La maggiore imposta dovuta dal contribuente non costituisce, di per sé, un danno risarcibile per il professionista che abbia apposto il visto infedele; al più possono venire in rilievo componenti diverse dalla sola imposta, ma la questione non esclude la natura anche punitiva della disciplina.
  • L'interpretazione della disciplina sanzionatoria o para-sanzionatoria deve guardare al testo vigente della norma e alla sua collocazione sistematica; la qualificazione civilistica o risarcitoria non impedisce, di per sé, la contemporanea funzione deterrente o punitiva della misura.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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