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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27933/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un preavviso di fermo amministrativo notificato nel 2016 e le cartelle di pagamento sottostanti, deducendo tra l'altro la prescrizione dei crediti relativi alle tasse automobilistiche e la decadenza/prescrizione di altri tributi. In appello la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato estinte alcune posizioni per cessata materia del contendere, nullo una cartella per omessa notifica e nullo il preavviso di fermo per prescrizione quanto ad alcune cartelle. Il concessionario alla riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, sostenendo la violazione degli artt. 115 e 345 c.p.c. e degli artt. 7, 19 e 57 d.lgs. n. 546/1992, oltre che degli artt. 3 l. n. 241/1990 e 7 l. n. 212/2000, assumendo che il contribuente in primo grado avrebbe eccepito solo la decadenza dal potere impositivo e non anche la prescrizione, sicché quest'ultima non avrebbe potuto essere introdotta in appello per il divieto di domande/eccezioni nuove nel processo tributario.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che dal ricorso introduttivo e dalla sentenza di primo grado risultava che il contribuente aveva già dedotto in primo grado l'eccezione di prescrizione; ha inoltre osservato che la ricorrente stessa aveva confermato tale circostanza nel proprio ricorso per cassazione. La Corte ha precisato che è irrilevante l'eventuale indicazione di un termine prescrizionale diverso da quello poi ritenuto applicabile dal giudice, perché l'eccezione è validamente proposta quando sia allegato il fatto costitutivo dell'inerzia del titolare, mentre la scelta del termine e della sua decorrenza attengono a questioni di diritto rimesse al giudice. Nulla sulle spese per mancata costituzione del contribuente; esclusa l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo per la ricorrente in ragione della sopravvenuta modifica normativa.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente come norma processuale asseritamente violata; la Corte non ravvisa la dedotta violazione perché l'eccezione di prescrizione risultava già proposta in primo grado.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato per sostenere l'inammissibilità in appello di nuove eccezioni; la Corte esclude che vi fosse una nuova eccezione, essendo la prescrizione già stata dedotta.

  • art. 7 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme sul processo tributario; non fonda l'accoglimento del ricorso.

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte non vi riconnette una violazione decisiva.

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    Norma evocata per il divieto di domande ed eccezioni nuove in appello; la Corte la ritiene non violata perché l'eccezione di prescrizione era già stata introdotta in primo grado.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Richiamato nel motivo di ricorso; non è ritenuto decisivo ai fini della decisione.

  • art. 7 l. n. 212/2000

    Richiamato nel motivo di ricorso; non è ritenuto decisivo ai fini della decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Esclusa l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo nei confronti della ricorrente, in ragione della modifica normativa sopravvenuta.

  • art. 12, comma 5, d.l. n. 16/2016

    Come modificato dall'art. 22 d.l. n. 34/2023 conv. in l. n. 56/2023, consente all'Agenzia delle Entrate-Riscossione la prenotazione a debito del contributo unificato.

  • art. 22 d.l. n. 34/2023

    Richiamato quale fonte della modifica normativa sopravvenuta che esclude l'ulteriore contributo unificato per la ricorrente.

  • l. n. 56/2023

    Legge di conversione della modifica normativa richiamata dalla Corte in tema di contributo unificato.

  • art. 7 l. n. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente; non assume rilievo decisivo nella motivazione di rigetto.

  • art. 7 l. n. 212/2000

    Richiamato dalla ricorrente; non assume rilievo decisivo nella motivazione di rigetto.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte alleghi il fatto costitutivo dell'inerzia del titolare del diritto, anche se indichi erroneamente il termine di prescrizione applicabile o il relativo dies a quo/dies ad quem.
  • La qualificazione giuridica del termine di prescrizione applicabile e la sua decorrenza spettano al giudice, non essendo vincolate dall'esatta impostazione giuridica offerta dalla parte.
  • Il divieto di domande ed eccezioni nuove in appello non opera quando la questione sia stata già dedotta in primo grado, anche se formulata in modo non tecnicamente impeccabile.
  • Quando il ricorso per cassazione censura una pretesa novità dell'eccezione, il motivo è infondato se dagli atti di primo grado risulta che l'eccezione era già stata proposta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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