Cassazione Civile, Ordinanza n. 24942/2021 del 15/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (conduttore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di rilascio di un fondo agricolo, proposta dall'originaria proprietaria contro il detentore del terreno, il quale sosteneva che il rapporto non fosse di comodato ma di affitto agrario, deduceva l'improponibilità della domanda per mancata tempestiva disdetta e, nel merito, chiedeva anche il riconoscimento delle migliorie eseguite. Il Tribunale, dopo avere dichiarato la propria incompetenza in favore della sezione specializzata agraria, accoglieva la domanda di rilascio e condannava il detentore al pagamento dei canoni scaduti. In appello, il soccombente censurava la ricostruzione del rapporto, la prova della qualità di erede dell'attore subentrato, l'ammissibilità di domande nuove in riassunzione, la mancata indicazione della data di inizio del rapporto, gli effetti della disdetta inviata a mezzo raccomandata e il rigetto della domanda riconvenzionale sulle migliorie. La corte d'appello, però, dichiarava l'appello inammissibile per tardività, ritenendo superato di un giorno il termine breve di trenta giorni decorrente dalla notificazione telematica della sentenza. Con il ricorso per cassazione si deduceva violazione dell'art. 325 c.p.c. e dell'art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179/2012, sostenendo che l'atto di appello era stato in realtà depositato telematicamente nel pomeriggio del 6 febbraio 2019, con perfezionamento del deposito nel giorno di scadenza del termine, come attestato dalle ricevute PEC e dalla certificazione di cancelleria.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo unico. Ha affermato che, ai fini del deposito telematico dell'impugnazione, il perfezionamento avviene quando viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore PEC del Ministero della giustizia, purché ciò avvenga entro la fine del giorno di scadenza del termine. Ha inoltre chiarito che la produzione in cassazione della certificazione di cancelleria relativa alle modalità e alla data del deposito è ammissibile, perché attiene alla questione di rito relativa alla tempestività del ricorso/impugnazione e non è preclusa dall'art. 372 c.p.c. Poiché la corte territoriale non aveva considerato l'inoltro telematico del 6 febbraio 2019 e aveva erroneamente dichiarato tardivo l'appello, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 325 c.p.c.
disciplina il termine breve per proporre impugnazione; nel caso concreto il termine è stato ritenuto rispettato perché il deposito telematico dell'appello si è perfezionato entro la scadenza.
art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179/2012
il deposito con modalità telematiche si considera effettuato nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore PEC del Ministero della giustizia, se tale ricevuta interviene entro la fine del giorno di scadenza.
art. 372 c.p.c.
non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso
il divieto di nuovi documenti in cassazione non opera per i documenti che attengono a questioni di rito sulla tempestività o ammissibilità dell'impugnazione.
art. 360, n. 3, c.p.c.
è stato il parametro del motivo di ricorso per denunciare la violazione di legge.
art. 13 del d.m. n. 44 del 2011
richiamato in relazione alla disciplina tecnica del deposito telematico e alla sua tempestiva trasmissione all'ufficio destinatario.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è ammissibile la produzione di documenti nuovi quando siano diretti a dimostrare questioni di rito che incidono sull'ammissibilità o tempestività dell'impugnazione, nonostante il divieto generale di cui all'art. 372 c.p.c.
- Il deposito telematico di un atto processuale si perfeziona con la ricevuta di avvenuta consegna generata dal gestore PEC del Ministero della giustizia; ai fini del rispetto del termine di impugnazione conta che tale ricevuta sia formata entro la fine dell'ultimo giorno utile.
- Se il giudice di merito dichiara tardiva un'impugnazione senza considerare la prova del suo tempestivo inoltro telematico, la decisione è viziata per violazione delle norme sul deposito digitale e deve essere cassata con rinvio.
- Le attestazioni di cancelleria e le ricevute PEC possono essere utilizzate per dimostrare la data effettiva di perfezionamento del deposito quando la questione riguarda la tempestività dell'impugnazione.
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