Cassazione Civile, Ordinanza n. 14990/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal pagamento, da parte di una società committente obbligata in solido ex art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003, del T.f.r. maturato dopo il 1° gennaio 2007 e corrisposto ai lavoratori dipendenti di imprese appaltatrici. La società chiedeva di accertare il proprio diritto a ottenere dall'INPS/Fondo Tesoreria il pagamento o la restituzione di quanto corrisposto, sostenendo che il fondo dovesse farsi carico della quota di T.f.r. e che, in subordine, essa dovesse essere surrogata o comunque ammessa in regresso nei confronti dell'ente. In cassazione ha dedotto: 1) nullità della sentenza per lesione del contraddittorio e del diritto di difesa, per mancata concessione di termini per note dopo rinvii d'ufficio dell'udienza; 2) violazione delle regole su prova, non contestazione e riparto dell'onere probatorio, per avere la Corte d'appello ritenuto non dimostrati i versamenti al Fondo e per non aver valorizzato istanze istruttorie ed esibitorie; 3) violazione delle norme sulla surrogazione legale, assumendo che il committente pagatore dovesse surrogarsi nei diritti verso il Fondo; 4) omessa pronuncia sulla domanda subordinata di regresso; 5) omessa pronuncia e mancata qualificazione della domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel rito del lavoro, l'appellante non ha un diritto soggettivo al deposito di note scritte per replicare, trattandosi di scelta discrezionale del giudice; ha inoltre osservato che l'istanza di esibizione documentale era comunque irrilevante. Ha respinto i motivi relativi a prova, surrogazione e regresso, chiarendo che il sistema del T.f.r. e del Fondo Tesoreria configura un rapporto trilaterale tra datore di lavoro, Fondo e lavoratore, ma il datore resta tenuto alla materiale erogazione anche per la quota di competenza del Fondo, salvo conguaglio, e che l'eventuale surrogazione del coobbligato opera verso il datore di lavoro, non verso il Fondo; analogo limite vale per il regresso ex art. 1299 c.c. Ha inoltre escluso l'omessa pronuncia sulla domanda di arricchimento senza causa, perché la Corte territoriale l'aveva espressamente rigettata come tardivamente proposta nelle note conclusive. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 101 c.p.c.
richiamato a sostegno della doglianza sul contraddittorio, ma ritenuto non violato
art. 24 Cost.
richiamato a sostegno della dedotta lesione del diritto di difesa, ma non ritenuto violato
art. 111 Cost.
richiamato sia per il contraddittorio sia per i principi di economia processuale e ragionevole durata del processo
art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6 c.p.c.
richiamato in tema di specificità del ricorso e trascrizione degli atti processuali
art. 437 c.p.c.
interpretato nel senso che nel rito del lavoro l'integrazione difensiva mediante note è rimessa al potere discrezionale del giudice
art. 429 c.p.c.
richiamato, in combinato con l'art. 437 c.p.c., quale base del potere del giudice di consentire note difensive
art. 115 c.p.c.
richiamato nella censura sulla valutazione della prova, ma non ritenuto violato
art. 416, terzo comma c.p.c.
richiamato nella censura sulla prova e sulle contestazioni del resistente
art. 2697 c.c.
richiamato per il riparto dell'onere della prova; la Corte lo applica nel senso che il fatto estintivo del credito dei lavoratori verso il datore deve essere provato da chi lo allega
art. 1, commi 755-757, L. 296/2006
considerato quale fonte della disciplina del Fondo di Tesoreria e del rapporto trilaterale T.f.r.-datore-Fondo
D.M. 30 gennaio 2007
richiamato quale disciplina attuativa delle modalità di versamento ed erogazione del T.f.r. tramite Fondo di Tesoreria
art. 29, secondo comma, d.lgs. 276/2003
fonte della solidarietà del committente con l'appaltatore per i crediti dei lavoratori; il committente resta obbligato solidale ma non diventa avente diritto alla prestazione del Fondo
art. 1203 n. 3 c.c.
la surrogazione legale opera anche per il coobbligato solidale, ma solo verso il datore di lavoro e non verso il Fondo di Tesoreria
art. 112 c.p.c.
richiamato per la dedotta omessa pronuncia, ma esclusa perché la domanda era stata espressamente rigettata o comunque implicitamente respinta
art. 1299 c.c.
richiamato per affermare che il regresso tra condebitori solidali è azionabile verso l'altro condebitore, non verso il Fondo
art. 2041 c.c.
richiamato in relazione alla domanda di arricchimento senza causa, dichiarata tardiva nel giudizio di merito
art. 384 c.p.c.
richiamato in chiave di decisione nel merito in base a economia processuale e ragionevole durata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, l'appellante principale non ha un diritto soggettivo al deposito di note scritte per controdedurre alle difese dell'appellato; la concessione di termini per note è rimessa al potere discrezionale del giudice e il suo mancato esercizio non integra, di per sé, violazione del contraddittorio o del diritto di difesa.
- Nel sistema del Fondo di Tesoreria del T.f.r., il datore di lavoro resta il soggetto tenuto alla materiale erogazione del trattamento anche per la quota di competenza del Fondo, salvo conguaglio sui contributi dovuti; il Fondo non si sostituisce al datore come diretto debitore della prestazione verso il lavoratore o verso il coobbligato solidale.
- Chi eccepisce l'avvenuto versamento al Fondo delle quote di T.f.r. deve provare il fatto estintivo della pretesa; in difetto di tale prova, la domanda di pagamento non può essere accolta nei confronti del Fondo.
- La surrogazione legale ex art. 1203 n. 3 c.c. e l'azione di regresso tra condebitori solidali operano, nel contesto dell'appalto, nei confronti del datore di lavoro/appaltatore o degli altri coobbligati, ma non possono essere estese al Fondo di Tesoreria se il credito fatto valere non nasce da un'obbligazione del Fondo.
- Non vi è omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia comunque rigettato la domanda, anche per ragioni di tardività o per implicita incompatibilità logica con la decisione adottata; inoltre, la Corte di cassazione può definire la questione nel merito se questa è comunque infondata.
- La domanda di arricchimento senza causa, per essere esaminabile, deve essere tempestivamente proposta nel giudizio di merito; se è introdotta solo nelle note conclusive, può essere dichiarata tardiva e dunque respinta.
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