Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 6244/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, Sezione Seconda, 18 ottobre 2024, n. 1096.

Giustizia amministrativa202503853

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: sentenza del TAR Puglia, Bari, Sez. II, che aveva respinto la domanda risarcitoria per il ritardo nella conclusione del procedimento di autorizzazione unica per un impianto eolico

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva presentato nel 2007 alla Regione Puglia un’istanza di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto eolico da 75 MW nel Comune di Cerignola. A fronte della mancata definizione del procedimento, aveva ottenuto dal giudice amministrativo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere. Nel 2010 la Regione aveva richiesto la produzione di documentazione bancaria necessaria alla convocazione della conferenza di servizi; la società aveva contestato il termine assegnato e non aveva poi depositato la documentazione. Il procedimento era stato quindi archiviato per improcedibilità. La società aveva impugnato l’archiviazione, ma il giudizio era stato dichiarato perento; inoltre, non aveva impugnato il definitivo diniego dell’autorizzazione comunicato nel 2014. Nel 2015 aveva proposto domanda risarcitoria, poi riassunta davanti al TAR dopo la declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario. In appello ha sostenuto: l’esistenza di una ragionevole spettanza del bene della vita; la responsabilità delle amministrazioni per la durata del procedimento e per il mutamento delle condizioni economiche e normative; l’assenza di un proprio comportamento colposo; l’irrilevanza della mancata coltivazione del giudizio contro l’archiviazione; il diritto al ristoro delle spese sostenute e dei costi di progettazione, quantificati anche in via equitativa. Il Comune ha eccepito l’assenza di specificità dei motivi e la tardività della domanda risarcitoria; entrambe le amministrazioni hanno contestato nel merito la sussistenza dei presupposti della responsabilità e la quantificazione del danno.

La decisione

L’appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondata l’eccezione di genericità dei motivi, poiché l’appellante aveva adeguatamente contestato il percorso motivazionale della sentenza di primo grado. Ha invece accolto l’eccezione di tardività: la domanda riguardava il danno da ritardo e l’inerzia era cessata con il provvedimento regionale di archiviazione del 6 ottobre 2010. Poiché tale provvedimento era stato conosciuto dalla società, che lo aveva impugnato, la domanda risarcitoria avrebbe dovuto essere proposta entro 120 giorni ai sensi dell’art. 30, commi 3 e 4, c.p.a.; la domanda proposta nel 2015 era quindi irricevibile. Il Collegio ha comunque esaminato il merito, confermando la motivazione del TAR. Non era stata dimostrata la certa o probabile spettanza del bene della vita, poiché il progetto era incompleto: non era stato presentato il progetto delle opere di connessione alla rete elettrica, sebbene la soluzione tecnica fosse stata individuata da Terna. La relativa interlocuzione e l’acquisizione della soluzione di connessione gravavano sull’operatore economico. Inoltre, il Comune aveva espresso parere negativo e la Regione aveva poi adottato un definitivo diniego, non impugnato. Mancava anche il nesso causale, poiché la protrazione del procedimento dipendeva dalla mancata produzione della documentazione richiesta dalla Regione, inclusi il piano economico-finanziario asseverato e la dichiarazione bancaria sulle risorse finanziarie. Le sopravvenienze normative ed economiche non erano dunque imputabili all’inerzia amministrativa, essendo il procedimento comunque non definibile favorevolmente per l’incompletezza della documentazione. Il provvedimento di archiviazione è stato considerato non come atto sfavorevole autonomamente lesivo, ma come elemento comprovante l’incompletezza dell’istanza; la sua mancata tempestiva impugnazione e la perenzione del relativo giudizio impedivano di rimettere in discussione tale accertamento nella domanda di danno da ritardo. L’appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori in favore di ciascuna parte appellata.

Norme richiamate

  • art. 30, commi 3 e 4, c.p.a.

    la domanda risarcitoria deve essere proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni; il termine non decorre fintanto che perdura l’inadempimento

    Per il danno derivante dall’inosservanza del termine di conclusione del procedimento, il termine decadenziale decorre dalla cessazione dell’inadempimento; quando l’amministrazione adotta un provvedimento di archiviazione, la domanda deve essere proposta entro 120 giorni dalla conoscenza di tale esito.

  • art. 12 d.lgs. 387/2003

    La convocazione della conferenza di servizi per l’autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili presuppone la disponibilità della documentazione progettuale necessaria, compresa quella relativa alle opere di connessione.

  • art. 4, comma 1, l.r. Puglia n. 31/2008

    La convocazione della conferenza di servizi di cui all’articolo 12 del d.lgs. 387/2003 è subordinata: a) alla produzione ... di un piano economico finanziario ...; b) alla produzione ... di una dichiarazione resa da un istituto bancario che attesti che il soggetto medesimo dispone di risorse finanziarie ovvero di linee di credito proporzionate all’investimento

    La produzione del piano economico-finanziario asseverato e della dichiarazione bancaria sulle risorse finanziarie costituisce presupposto per la convocazione della conferenza di servizi.

  • art. 4, comma 1, l. 241/1990

Massime di principio

  • La domanda di risarcimento per danno da ritardo nella conclusione del procedimento è soggetta al termine decadenziale di 120 giorni previsto dall’art. 30, commi 3 e 4, c.p.a.; il termine resta sospeso finché perdura l’inadempimento, ma decorre dalla conoscenza del provvedimento che definisce il procedimento, anche quando tale provvedimento sia un’archiviazione.
  • Il risarcimento per lesione di un interesse legittimo pretensivo, compreso il danno da ritardo, presuppone la prova della certa o probabile spettanza del bene della vita e non può fondarsi sulla mera violazione del termine procedimentale.
  • L’operatore che richiede l’autorizzazione alla realizzazione di un impianto è tenuto ad acquisire dal gestore della rete la soluzione tecnica di connessione e a predisporre il relativo progetto; la mancata produzione di tale documentazione impedisce di ritenere dimostrata la possibilità di conseguire il titolo autorizzatorio.
  • Non sussiste il nesso causale tra ritardo amministrativo e danno quando la mancata conclusione del procedimento dipenda dall’omessa produzione, da parte del richiedente, della documentazione necessaria alla prosecuzione dell’istruttoria.
  • Un provvedimento di archiviazione non tempestivamente impugnato può rilevare nel giudizio risarcitorio come accertamento dell’incompletezza dell’istanza e dell’impossibilità di definire favorevolmente il procedimento; tale accertamento non può essere rimesso in discussione mediante una domanda tardiva di risarcimento da ritardo.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliDanno da ritardoTermini e notificazione del ricorso
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.