Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1848/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva parzialmente confermato gli arresti domiciliari nei confronti di Elia per i reati di tentata estorsione (capo 6) e concorrenza illecita (capo 6 bis) aggravati per finalità di agevolare la cosca Forastefano; censura della presunta inattendibilità delle dichiarazioni delle persone offese (vizio di valutazione della prova e presunto intento calunniatorio) e dell'operato del giudice del riesame sul profilo cautelare, in particolare sulla mancata considerazione dell'elemento tempo e sulla presunta motivazione apodittica in ordine all'attualità delle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: (1) il giudizio di attendibilità delle persone offese è stato adeguatamente motivato dal Tribunale del Riesame, con riscontri e richiamo ad altre indagini e dichiarazioni coerenti; (2) sul profilo cautelare la Corte ha confermato la corretta applicazione della presunzione di adeguatezza della custodia (art. 275, comma 3 c.p.p.) nei reati con aggravante mafiosa, precisando che il mero decorso del tempo non è elemento idoneo a superare la presunzione in assenza di elementi concreti di dissociazione. Conseguentemente il rigetto del ricorso comporta la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norma che specifica i motivi di ricorso per cassazione; qui usata per inquadrare i motivi dedotti dall'impugnante (vizio di motivazione/valutazione della prova e violazione di norme procedurali). La Corte ritiene i motivi manifestamente infondati.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma relativa alla valutazione della prova testimoniale; la Corte sottolinea che il Tribunale ha adeguatamente motivato la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che disciplina l'aggravante "per finalità di agevolare l'associazione mafiosa"; il Tribunale aveva ritenuto applicabile l'aggravante alla fattispecie estorsiva e di concorrenza illecita, valutazione non censurata dalla Cassazione.

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Prevede la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per determinati reati (tra cui quelli aggravati per finalità mafiose). La Corte ribadisce che tale presunzione prevale sulla norma generale (art. 274) e può essere superata solo con elementi concreti che dimostrino la dissociazione dai contesti criminali.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma generale sulle esigenze cautelari; la Corte precisa che non prevale sull'art. 275, comma 3, quando quest'ultimo si applica come norma speciale.

  • art. 7 legge 203/1991

    Richiamata in relazione ai reati aggravati; la Corte usa tale riferimento per inquadrare la rilevanza della presunzione cautelare nei reati con aggravante di agevolazione di associazione mafiosa.

Massime di principio

  • Nelle ipotesi di reati aggravati per finalità di agevolare un'associazione mafiosa si applica una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3 c.p.p.), che grava sul ricorrente l'onere di fornire elementi concreti idonei a dimostrare la dissociazione dai contesti criminali.
  • Il mero decorso del tempo o la durata della restrizione non sono, di per sé, elementi sufficienti a superare la presunzione di pericolosità sociale: occorrono prove concrete di rescissione stabile dei rapporti con ambienti criminali.
  • La valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese è rimessa al giudice e, se sufficientemente motivata e corroborata da riscontri, non è sindacabile in cassazione se manca un vizio logico-giuridico manifesto.
  • Contrasti apparenti tra gruppi criminali o la sussistenza di rivalità non escludono automaticamente la fondatezza delle dichiarazioni se emergono elementi (anche investigativi) che attestino cooperation o pax mafiosa tra le consorterie.
  • In sede cautelare, il giudice deve motivare adeguatamente sia l'applicazione della presunzione cautelare sia le ragioni per cui non ritiene soddisfacibili le richieste di misure meno afflittive; la giurisprudenza di legittimità valorizza l'onere probatorio di chi pretende di superare la presunzione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.