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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28076/2021 del 14/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal compenso richiesto da un geometra per prestazioni professionali rese nell'ambito della progettazione, direzione e contabilità dei lavori di ristrutturazione di una scuola materna, con specifico riferimento a una perizia di variante rispetto al progetto originario. Il professionista ottenne un decreto ingiuntivo contro il Comune; l'ente propose opposizione e il Tribunale accolse l'opposizione, condannando il professionista alla restituzione di somme e dichiarando inammissibile la domanda di arricchimento senza causa. In appello, invece, il professionista ottenne la riforma della decisione: fu rigettata l'opposizione del Comune e fu condannato l'ente a restituire quanto già pagato in esecuzione della sentenza di primo grado. Il Comune ricorse per cassazione con undici motivi; il nucleo centrale del ricorso riguardava la violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. Deduceva che la Corte d'appello avesse errato nel ritenere non contestata la legittimità della perizia di variante e nel valorizzare una disciplina regionale che avrebbe consentito la variante, trascurando invece che il Comune aveva prodotto un formale diniego sindacale e che lo stesso opposto, quale attore sostanziale nella pretesa monitoria, non aveva provato di aver ricevuto un incarico per redigere la variante né l'esistenza dei presupposti di legge per procedere alla stessa. Gli altri motivi, fondati su vari profili di travisamento della prova, omessa valutazione di eccezioni, violazioni di legge e omesso esame di fatti decisivi, sono stati ritenuti assorbiti o comunque dipendenti dall'esito dei motivi principali.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, ritenendo che, a fronte del documentato divieto opposto dal sindaco alla perizia di variante e del veto del competente assessore regionale, il professionista non avesse provato il fatto costitutivo della propria pretesa, cioè di avere ricevuto l'incarico di redigere la variante e di essere legittimato a pretendere il compenso per tale attività. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2041 c.c.

    Richiamato solo come base della domanda di arricchimento senza causa dichiarata inammissibile in primo grado; non è il centro della ratio decidendi della decisione di legittimità.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che chi agisce per il compenso deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto, inclusa l'esistenza dell'incarico relativo alla variante e i presupposti della pretesa.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è accolta nei limiti in cui la Corte d'appello aveva erroneamente ritenuto non contestata la circostanza decisiva relativa alla legittimazione e alla commissione della perizia di variante.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza/processo.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato tra le norme evocate negli ulteriori motivi, ma non decisivo nella ratio della cassazione.

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato tra le norme evocate negli ulteriori motivi, ma non decisivo nella ratio della cassazione.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato tra le norme evocate negli ulteriori motivi, ma non decisivo nella ratio della cassazione.

  • art. 23 L. Regione Sicilia n. 21/1985

    La Corte di merito aveva fatto leva su tale norma per ritenere legittima la perizia di variante; la Cassazione rileva però che, nel caso concreto, ciò non valeva a superare il divieto documentalmente opposto e l'assenza di prova dell'incarico.

  • art. 59 L. Regione Sicilia n. 144/1949

    Richiamato tra le norme oggetto degli ulteriori motivi di ricorso, senza incidere sulla decisione finale.

  • artt. 11 e 14 del disciplinare d'incarico

    Richiamati tra i profili ulteriormente dedotti dal ricorrente, ma non decisivi dopo l'accoglimento dei motivi centrali.

Massime di principio

  • In tema di compensi professionali, l'attore sostanziale ha l'onere di provare non solo l'attività svolta, ma anche il titolo specifico che legittima la pretesa, quando il compenso sia richiesto per una prestazione ulteriore o diversa rispetto all'incarico originario.
  • La mera astratta applicabilità di una disciplina che consente la variante non è sufficiente, se nel caso concreto risulta un espresso divieto documentato dell'amministrazione committente e non è provato l'effettivo conferimento dell'incarico relativo alla variante.
  • Ai fini dell'art. 115 c.p.c., il giudice di merito non può considerare come non contestata una circostanza decisiva quando dagli atti risulti una specifica contestazione della controparte su quel fatto.
  • Quando la decisione di merito si fonda su un erroneo apprezzamento del fatto costitutivo del diritto azionato, i motivi ulteriori che presuppongono un nuovo esame del merito possono risultare assorbiti.
  • Nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte che ha ottenuto il monitorio conserva l'onere di dimostrare il fondamento sostanziale del credito azionato, secondo le regole ordinarie di riparto dell'onere della prova.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandatoInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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