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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31378/2021 del 03/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da distinti ricorsi di una società e dei soci contro avvisi di accertamento con cui l'Ufficio aveva rideterminato il reddito d'impresa per l'anno 2011, recuperando maggiori IRES, IVA e IRAP in ragione dell'irrisorietà del reddito dichiarato rispetto alle spese sostenute, anche per personale dipendente, e di indici presuntivi di antieconomicità. La CTP aveva annullato gli avvisi; la CTR, riuniti gli appelli dell'Ufficio, li aveva rigettati ritenendo violato il termine dilatorio di 60 giorni tra PVC e avviso e mancato il contraddittorio preventivo. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) vizio motivazionale della sentenza d'appello, perché la CTR avrebbe affermato la violazione del termine di 60 giorni pur avendo essa stessa accertato che tra PVC e avviso erano trascorsi oltre tre anni; (2) violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 e dell'art. 39 d.P.R. 600/1973, sostenendo che l'accertamento non si fondava su studi di settore ma su presunzioni gravi, precise e concordanti relative a condotta antieconomica, per le quali non era necessaria la fase obbligatoria di contraddittorio prevista per gli accertamenti standardizzati.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha osservato, quanto al primo, che la motivazione della CTR era insanabilmente contraddittoria: la stessa sentenza dava atto sia del rilascio del PVC il 23 luglio 2013 sia della notifica dell'avviso il 25 novembre 2016, sicché non era coerente affermare la violazione del termine dilatorio di 60 giorni. Quanto al secondo, ha chiarito che il contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio e a pena di nullità riguarda gli accertamenti standardizzati mediante parametri o studi di settore, mentre nel caso concreto la rettifica si basava su elementi presuntivi di antieconomicità e occultamento dei ricavi, non su studi di settore. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    "l'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvi i casi di particolare e motivata urgenza"

    Il termine di 60 giorni dopo il PVC tutela il contraddittorio endoprocedimentale, ma nel caso concreto non risultava violato perché tra PVC e avviso era decorso un tempo ben superiore a 60 giorni.

  • art. 39 d.P.R. 600/1973

    Richiamato per censurare la qualificazione dell'accertamento come basato su studi di settore; la Corte ha ritenuto che la rettifica si fondasse invece su presunzioni relative a condotta antieconomica.

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso ha dedotto, rispettivamente, vizio motivazionale e violazione di legge; la Corte ha ricondotto la censura sulla motivazione all'anomalia motivazionale censurabile in cassazione.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La preclusione della doppia conforme opera solo rispetto al vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. nella forma dell'omesso esame di un fatto storico, non quando si denunci un deficit motivazionale riconducibile a violazione processuale.

  • art. 54 d.l. 83/2012 conv. in L. 134/2012

    È richiamato per ribadire che, nel nuovo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c., sono censurabili solo le anomalie motivazionali estreme, non il semplice difetto di sufficienza della motivazione.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è censurabile in cassazione quando presenti un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o una motivazione apparente/incomprensibile, poiché ciò impedisce il controllo logico-giuridico della decisione.
  • Il termine di 60 giorni previsto dallo Statuto del contribuente dopo il PVC deve essere effettivamente rispettato, ma la sua violazione non può essere affermata quando dagli atti risulti che tra PVC e avviso sia decorso un periodo ampiamente superiore.
  • Il contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio, a pena di nullità, è previsto per gli accertamenti standardizzati basati su parametri o studi di settore; non si estende automaticamente agli accertamenti fondati su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti relative a condotte antieconomiche.
  • Quando l'Ufficio fonda la rettifica su elementi presuntivi di antieconomicità e occultamento dei ricavi, il giudice di merito non può qualificare l'accertamento come standardizzato solo per giustificare l'annullamento per mancato contraddittorio.
  • La preclusione connessa alla 'doppia conforme' limita solo la deduzione del vizio di omesso esame di un fatto storico, non la censura di una motivazione processualmente apparente o contraddittoria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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