Sentenza n. 664/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento dell'ordinanza -OMISSIS- adottata in data -OMISSIS- dal Dirigente del Settore Urbanistica e Attività Produttive del Comune di Asti in data -OMISSIS- con la quale è stata ingiunta la demolizione di opere, nonché degli atti connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive adottata ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale di demolizione, successiva al diniego di una domanda di condono edilizio, deducendo: violazione dell’art. 32 d.l. 269/2003 e travisamento dei fatti, erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità, contraddittorietà e sviamento; violazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001 e ulteriori profili di travisamento ed erronea valutazione dei presupposti. In particolare, ha sostenuto che l’ordinanza fosse illegittima perché adottata mentre pendeva l’appello contro la sentenza di rigetto del ricorso avverso il diniego di condono; che, tenuto conto della risalenza dell’abuso, fosse necessaria una motivazione rafforzata sull’interesse pubblico; che le opere, di modeste dimensioni e pertinenziali, richiedessero eventualmente titoli edilizi minori o non necessitassero di permesso di costruire; e che l’ordinanza omettesse di indicare l’area da acquisire in caso di mancata ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha escluso che fosse pendente un procedimento di condono al momento dell’ordinanza, poiché il Comune aveva già definito la domanda con un diniego; la successiva pendenza dell’appello contro la sentenza che aveva confermato il diniego non incideva sulla legittimità dell’atto, anche perché la sentenza di primo grado non era stata sospesa cautelarmente e il Consiglio di Stato aveva poi confermato la legittimità del diniego. Ha respinto anche la censura relativa alla motivazione tardiva: l’ingiunzione di demolizione è un atto vincolato, rigidamente collegato alla sussistenza dell’abuso, e non richiede una specifica motivazione su ulteriori ragioni di interesse pubblico, nemmeno quando l’abuso risalga nel tempo. Ha ritenuto infondata la qualificazione delle opere come manufatti modesti o pertinenziali soggetti a titoli minori, rilevando le considerevoli dimensioni, l’impatto significativo sul territorio, l’utilizzo permanente e la collocazione in area sottoposta a vincolo idrogeologico. Le opere sono state ricondotte alla tipologia di interventi abusivi non conformi agli strumenti urbanistici e non suscettibili di condono ai sensi della legge n. 326/2003. Infine, ha escluso che la mancata indicazione dell’area da acquisire rendesse illegittima l’ordinanza, poiché tale individuazione può essere effettuata successivamente con separato atto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 3.000 euro, oltre accessori di legge, per le spese di lite.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
Costituisce la base normativa dell’ingiunzione di demolizione delle opere abusive; il potere demolitorio è esercitato in presenza dei relativi presupposti di fatto e di diritto.
art. 32 d.l. 269/2003
È richiamato con riferimento alla disciplina del condono edilizio e alla non sanabilità delle opere abusive realizzate in area sottoposta a vincolo idrogeologico.
art. 32, comma 27, lett. d), legge 326/2003
È stato applicato nel senso che le opere abusive realizzate in area sottoposta a vincolo idrogeologico non sono suscettibili di sanatoria.
art. 11, lett. d), legge regionale 45/1989
È stato richiamato per escludere che le opere rientrassero nei casi regionali di esenzione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati, per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati come fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L’ingiunzione di demolizione di un abuso edilizio è un provvedimento vincolato e non richiede una motivazione specifica sulle ragioni di interesse pubblico ulteriori rispetto al ripristino della legalità violata, neppure quando sia adottata a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso.
- La pendenza dell’appello contro la sentenza che ha respinto l’impugnazione del diniego di condono non mantiene pendente il procedimento amministrativo di sanatoria e non impedisce, di per sé, l’adozione dell’ordinanza di demolizione, salvo che l’efficacia della sentenza o del diniego sia stata sospesa.
- La qualificazione di un manufatto come pertinenza o opera di modeste dimensioni non è sufficiente a escludere la necessità del permesso di costruire quando le opere abbiano dimensioni considerevoli, impatto significativo sul territorio, destinazione permanente e siano realizzate in area vincolata.
- La mancata indicazione, nell’ordinanza di demolizione, dell’area da acquisire in caso di inottemperanza non costituisce vizio di legittimità dell’ordine demolitorio, poiché l’area può essere individuata successivamente con separato atto.
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