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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26877/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La sentenza riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato in relazione al reato di appropriazione indebita. Il ricorrente contestava la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, cercando di ottenere una diversa lettura delle risultanze probatorie. La Corte rileva però che i motivi si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito, fondata su criteri valutativi diversi da quelli adottati dalla corte di appello, la cui motivazione è ritenuta immune da vizi logici e giuridici. Il ricorso viene quindi dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 646 c.p.

    Indica il reato oggetto del giudizio, appropriazione indebita.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, valutati i profili di colpa.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una mera rilettura del materiale probatorio né la sostituzione della valutazione di merito con una diversa lettura delle emergenze processuali.
  • Il vizio di legittimità non può essere dedotto quando la sentenza impugnata presenti una motivazione logicamente coerente e giuridicamente corretta, anche se il ricorrente prospetti una ricostruzione alternativa dei fatti.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quando ricorrono profili di colpa nella causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma alla cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieAppropriazione indebitaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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