Cassazione Civile, Ordinanza n. 25536/2023 del 31/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la TARSU relativa all'anno d'imposta 2009, per euro 694,88 oltre accessori, accertata dal comune con avviso notificato mediante servizio postale. La Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione di primo grado e ha ritenuto tempestiva la notifica, valorizzando la data di consegna dell'atto all'ufficio postale come idonea a rispettare il termine decadenziale quinquennale previsto dall'art. 1, comma 161, L. 296/2006. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) ha denunciato la prescrizione del credito, sostenendo che l'atto interruttivo della prescrizione, essendo recettizio, non potrebbe giovarsi della scissione soggettiva degli effetti della notificazione; 2) ha dedotto la violazione dell'art. 1, comma 161, L. 296/2006, assumendo che la CTR avesse confuso decadenza e prescrizione, dato che egli aveva eccepito l'intervenuta prescrizione e non la decadenza; 3) ha lamentato omessa motivazione per il mancato accoglimento dell'ordine di esibizione dell'originale dell'elenco dei plichi consegnati all'ufficio postale e del relativo timbro; 4) ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la CTR posto a suo carico le spese del primo grado senza specifica richiesta dell'appellante.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché l'art. 1, comma 161, L. 296/2006 stabilisce un termine di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento dei tributi locali e, in tema di decadenza, trova applicazione il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione anche per gli atti impositivi tributari; è quindi rilevante la data di consegna all'ufficio postale dell'atto, non quella di ricezione da parte del contribuente. Ha respinto il terzo motivo perché l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nel processo tributario è rimesso a potere discrezionale del giudice, non richiede una motivazione espressa sulla indispensabilità e il diniego non è sindacabile in cassazione sotto il profilo motivazionale, essendo sufficiente la motivazione implicita desumibile dall'accertamento in fatto compiuto dalla CTR. Ha respinto anche il quarto motivo affermando che il giudice d'appello, quando riforma la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio alla nuova regolamentazione delle spese dell'intero giudizio in base all'esito complessivo della lite, anche senza domanda di parte. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, inoltre, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 161, L. 27 dicembre 2006, n. 296
"notificando al contribuente... un apposito avviso motivato... a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo"
stabilisce un termine di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento dei tributi locali; ai fini del rispetto del termine rileva la spedizione/consegna all'ufficio postale dell'atto, non la successiva ricezione da parte del contribuente.
artt. 2948, primo comma, n. 4, c.c. e 2943, quarto comma, c.c.
richiamati dal ricorrente a sostegno dell'eccezione di prescrizione e della disciplina dell'interruzione, ma il ricorso è stato ritenuto infondato perché la questione centrale era la decadenza dall'azione impositiva e non la prescrizione del credito, secondo la ricostruzione accolta dalla Corte.
artt. 1334 e 1335 c.c.
richiamati dal ricorrente per sostenere la natura recettizia dell'atto interruttivo; la Corte ha però affermato che, in tema di notificazione degli atti impositivi tributari, opera comunque la scissione soggettiva degli effetti della notifica.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
invocato per censurare la motivazione sul diniego dell'istanza di esibizione; la Corte ha escluso il vizio, ritenendo sufficiente la motivazione implicita e discrezionale del rigetto.
art. 112 c.p.c.
invocato per lamentare ultrapetizione nella regolazione delle spese; la Corte ha affermato che il giudice d'appello può regolare d'ufficio le spese in caso di riforma della decisione impugnata.
art. 210 c.p.c.
consente al giudice tributario di ordinare l'esibizione dei documenti solo quando la prova non sia altrimenti acquisibile o vi sia oggettiva incertezza; è uno strumento residuale, rimesso al potere discrezionale del giudice.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
riconosce i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Per gli avvisi di accertamento relativi ai tributi locali, il termine fissato dall'art. 1, comma 161, L. 296/2006 ha natura decadenziale; ai fini del rispetto del termine conta la data in cui l'ente ha completato le attività necessarie per la notificazione, non la data di effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario.
- Il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione si applica anche agli atti impositivi tributari, pur se recettizi e pur se notificati tramite servizio postale; ciò esclude che la tardiva ricezione da parte del contribuente faccia decadere il potere impositivo quando la spedizione è avvenuta tempestivamente.
- Nel processo tributario, l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è un mezzo istruttorio residuale e discrezionale: il suo mancato accoglimento non integra di per sé vizio di motivazione sindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia già tratto il proprio convincimento da elementi documentali in atti.
- Quando il giudice d'appello riforma, in tutto o in parte, la decisione impugnata, deve provvedere d'ufficio alla nuova regolazione delle spese dell'intero giudizio secondo l'esito complessivo della controversia, anche in assenza di specifica domanda di parte.
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