Corte di giustizia, Sentenza C-457/24
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 marzo 2026. — Romania contro Commissione europea. — Impugnazione – Politica agricola comune (PAC) – Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Decisione di esecuzione (UE) 2021/2020 – Spese escluse dal finanziamento dell’Unione europea – Spese sostenute dalla Romania – Regolamento (UE) n. 1306/2013 – Articolo 52 – Procedura di verifica di conformità – Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 – Articolo 34 – Modifica del fondamento giuridico delle proposte di rettifica finanziaria della Commissione europea – Possibilità per lo Stato membro interessato di far conoscere utilmente il proprio punto di vista su tali proposte – Nozione di “fattore esterno” – Regolamento (UE) n. 1307/2013 – Articolo 44 – Requisiti di diversificazione – Confusione tra terreni lasciati a riposo e prati temporanei – Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 – Articolo 35 – Aumento della percentuale di controllo – Nozione di “inadempienze significative”. — Causa C-457/24 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto integralmente l’impugnazione della Romania contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato una rettifica finanziaria della Commissione relativa a spese FEAGA e FEASR. Ha ritenuto corrette sia la gestione della procedura di verifica di conformità sia le valutazioni sostanziali sulle carenze dei controlli agricoli, sulla diversificazione delle colture e sull’aumento dei controlli in loco. Confermata anche la condanna della Romania alle spese.
Impugnazione della Romania respinta: legittimità della rettifica forfettaria FEAGA/FEASR e della procedura di verifica di conformità in materia di inverdimento e controlli agricoli
La questione giuridica
La Corte è chiamata a stabilire se il Tribunale abbia commesso errori di diritto nel confermare la decisione della Commissione che escludeva dal finanziamento dell’Unione spese FEAGA/FEASR sostenute dalla Romania, in particolare: (i) sulla modifica del fondamento giuridico delle proposte di rettifica nel corso della procedura di verifica di conformità; (ii) sull’applicabilità delle regole dell’articolo 34 del regolamento di esecuzione n. 908/2014 alle informazioni tardive volte a dimostrare l’insussistenza di una violazione; (iii) sulla nozione di "fattore esterno"; (iv) sul rispetto del principio di proporzionalità nella rettifica forfettaria del 5%; (v) sulla qualificazione delle carenze legate al SIPA e ai controlli in loco; (vi) sulla corretta interpretazione delle norme sulla diversificazione delle colture e sull’aumento della percentuale di controllo.
Principio di diritto
La Corte ha affermato che, nella procedura di verifica di conformità ex articolo 52 del regolamento n. 1306/2013 e articolo 34 del regolamento di esecuzione n. 908/2014, la Commissione può precisare o modificare il fondamento giuridico delle proprie proposte di rettifica finanziaria purché ciò avvenga in una fase tale da consentire allo Stato membro di comprendere le contestazioni e di presentare utilmente le proprie osservazioni; le informazioni tardive possono essere prese in considerazione solo entro i limiti dell’articolo 34, paragrafo 6, e la nozione di "fattore esterno" non include il mero comportamento della Commissione in una precedente indagine se lo Stato membro non lo ha fatto valere tempestivamente nella procedura. Inoltre, la Corte ha confermato che la confusione tra terreni lasciati a riposo e prati temporanei può incidere sul rispetto dei requisiti di diversificazione delle colture per i seminativi tra 10 e 30 ettari, che la superficie non ammissibile al RPUS può rilevare ai fini del tasso di errore per aumentare i controlli in loco, e che la rettifica forfettaria del 5% non viola il principio di proporzionalità nel caso concreto.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 317 TFUE
- Articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013
- Articolo 53 del regolamento (UE) n. 1306/2013
- Articolo 58 del regolamento (UE) n. 1306/2013
- Articolo 85 del regolamento (UE) n. 1303/2013
- Articolo 44 del regolamento (UE) n. 1307/2013
- Regolamento (UE) 2017/2393
- Articoli 23, 24, 25 e 26 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014
- Articolo 35 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014
- Articolo 34 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014
- Articolo 40 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014
- Comunicazione della Commissione C(2015) 3675 final, orientamenti relativi al calcolo delle rettifiche finanziarie
Impugnazione della Romania contro la rettifica finanziaria FEAGA/FEASR
La causa riguarda un’impugnazione ex articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia proposta dalla Romania contro la sentenza del Tribunale del 17 aprile 2024, con cui era stato respinto il suo ricorso di annullamento parziale della decisione di esecuzione (UE) 2021/2020 della Commissione. La decisione controversa escludeva dal finanziamento dell’Unione, per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, spese sostenute dalla Romania a titolo FEAGA e FEASR per EUR 178.320.110,85.
Fatti e contesto della decisione controversa
La Commissione aveva svolto due indagini di verifica di conformità nei confronti della Romania, una riferita agli esercizi 2015-2016 e una agli esercizi 2017-2018. Le indagini riguardavano carenze nei controlli amministrativi e in loco sui regimi di aiuto per superficie, in particolare sulla distinzione tra terreni lasciati a riposo e prati temporanei, sui controlli incrociati, sulla qualità e quantità dei controlli in loco e sull’aggiornamento del sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA). All’esito della procedura, la Commissione aveva applicato una rettifica forfettaria del 5%.
Quadro normativo richiamato
La Corte ha richiamato, tra le altre, le disposizioni dell’articolo 52 del regolamento n. 1306/2013 sulla verifica di conformità, l’articolo 34 del regolamento di esecuzione n. 908/2014 sulla procedura in contraddittorio e l’articolo 58 del regolamento n. 1306/2013 sugli obblighi degli Stati membri nella tutela degli interessi finanziari dell’Unione. Sul piano sostanziale, sono stati decisivi l’articolo 44 del regolamento n. 1307/2013 sulla diversificazione delle colture, come modificato dal regolamento 2017/2393, nonché gli articoli 23-26 del regolamento delegato n. 640/2014 e l’articolo 35 del regolamento di esecuzione n. 809/2014.
Primo motivo di impugnazione: procedura di verifica di conformità e diritto di difesa
La Romania sosteneva che la Commissione non potesse modificare il fondamento giuridico delle proprie proposte di rettifica nel corso della procedura e che essa non fosse stata posta in condizione di esprimersi utilmente. La Corte ha respinto questa impostazione: la procedura di verifica di conformità è un procedimento evolutivo e contraddittorio, fondato sullo scambio di informazioni, nel quale non è vietata una precisazione o modifica del fondamento giuridico, purché lo Stato membro possa ancora comprendere le contestazioni e difendersi efficacemente.
La Corte ha inoltre precisato che l’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione n. 908/2014 si applica alla valutazione della spesa da escludere e, quindi, anche alle informazioni tardive volte a dimostrare l’insussistenza di una violazione, in quanto la verifica dell’esistenza della violazione e la determinazione dell’importo da escludere sono strettamente connesse. Accogliere la tesi rumena avrebbe svuotato di contenuto le scadenze procedurali e ritardato indebitamente il recupero delle somme.
Quanto alla nozione di "fattore esterno", la Corte ha ritenuto che il comportamento della Commissione in una precedente indagine, anche se caratterizzato da sovrapposizioni o chiarimenti tardivi, non possa essere qualificato come tale in modo automatico. Nel caso concreto, la Romania non aveva tempestivamente sollevato nella procedura di verifica di conformità l’argomento nei termini poi sviluppati in giudizio; perciò la censura è stata dichiarata in parte inoperante e in parte infondata. È stata infine respinta anche la doglianza fondata sull’articolo 47 della Carta, poiché nessun errore di diritto era stato riscontrato nelle censure precedenti.
Secondo motivo di impugnazione: diversificazione delle colture e proporzionalità
La Romania contestava l’interpretazione dell’articolo 44 del regolamento n. 1307/2013, in particolare per i seminativi tra 10 e 30 ettari. La Corte ha confermato che, per tali superfici, devono esserci almeno due colture diverse e che la confusione tra terreni lasciati a riposo e prati temporanei può effettivamente incidere sul rispetto della regola, perché può nascondere una situazione in cui, in realtà, non vi siano le colture minime richieste. L’eventuale applicazione dell’eccezione di cui all’articolo 44, paragrafo 3, presuppone inoltre che oltre il 75% dei seminativi sia effettivamente destinato alle ipotesi considerate dalla norma, circostanza che la Romania non aveva dimostrato.
La Corte ha poi confermato che la questione delle informazioni tardive non poteva essere riesaminata fuori dal quadro dell’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione n. 908/2014. Quanto alla rettifica forfettaria del 5%, ha ritenuto che il Tribunale avesse dato una motivazione sufficiente e che la Romania non avesse specificato in modo adeguato quale errore di diritto fosse stato commesso sul piano della proporzionalità. La censura è stata dunque respinta, in parte per infondatezza e in parte per irricevibilità.
Terzo motivo di impugnazione: SIPA e orientamenti sulle rettifiche finanziarie
La Romania sosteneva che il Tribunale avesse creato una nuova carenza, riferita al mancato aggiornamento triennale del SIPA, non individuata dalla Commissione e non compatibile con l’articolo 52 del regolamento n. 1306/2013 e con gli orientamenti della Commissione sul calcolo delle rettifiche finanziarie. La Corte ha chiarito che il Tribunale non aveva affatto affermato l’esistenza di un obbligo legale di aggiornamento ogni tre anni; aveva semplicemente rilevato che la vetustà delle immagini del SIPA era all’origine del rischio finanziario e che il problema era quindi la qualità delle immagini, non la frequenza formale degli aggiornamenti.
Ha inoltre aggiunto che, anche se il diritto dell’Unione non fissa una periodicità espressa, gli Stati membri restano comunque tenuti, ai sensi dell’articolo 58 del regolamento n. 1306/2013, a istituire sistemi di gestione e controllo efficaci. La censura di contraddittorietà è stata respinta, perché il Tribunale non aveva mutato la natura della carenza contestata dalla Commissione.
Quarto motivo di impugnazione: controlli in loco e aumento della percentuale di controllo
La Romania contestava che la superficie non ammissibile al RPUS fosse stata presa in considerazione nel calcolo della riduzione totale per l’inverdimento, ai fini dell’aumento della percentuale di controlli in loco l’anno successivo. La Corte ha confermato che il rispetto dei criteri di ammissibilità al RPUS fa parte delle condizioni rilevanti per il pagamento di inverdimento e che, di conseguenza, una superficie non ammissibile può incidere sul tasso di errore e sulla determinazione dell’inadempienza significativa ai sensi dell’articolo 35 del regolamento di esecuzione n. 809/2014.
La Corte ha anche precisato che il fatto che, nel singolo caso correttamente controllato, non vi sia rischio di pagamento indebito non esclude il rischio sistemico per gli altri beneficiari non controllati. Ha infine rilevato che il Tribunale non aveva qualificato la superficie non ammissibile al RPUS come un autonomo caso di riduzione del pagamento di inverdimento ai sensi degli articoli 24-26 del regolamento delegato n. 640/2014, ma si era limitato a considerarla ai fini dell’aumento della percentuale di controllo.
Dispositivo e spese
Non essendo stato accolto alcun motivo di impugnazione, la Corte ha respinto integralmente l’impugnazione. La Romania è stata condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.
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