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Sentenza

Sentenza del 07/02/2020 n. 1100 - Comm. Trib. Prov. Catania

Fattura di pagamento della tariffa di igiene ambientale - Natura giuridica di atto impositivo - Impugnabilità innanzi alla Commissione Tributaria - Ammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Controversia sulla natura giuridica della fattura emessa per la richiesta di pagamento della tariffa di igiene ambientale: se tale documento, pur assumendo la forma della fattura commerciale, debba essere qualificato come atto impositivo e, in quanto tale, se sia impugnabile dinanzi alla Commissione Tributaria.

La decisione

La giurisprudenza ha ritenuto che tutti gli atti con i quali il gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani richiede il pagamento della tariffa di igiene ambientale, anche quando hanno la forma di fattura commerciale, hanno natura di atti impositivi. Ne consegue che il contribuente ha la facoltà (sebbene non l'obbligo) di impugnare tali atti davanti alla Commissione Tributaria ai sensi dell'ordinamento tributario; decisione conforme a orientamenti di Cassazione citati.

Norme richiamate

  • Art. 19 d.Lgs. n. 546 del 1992

    Articolo richiamato per delimitare la competenza della giurisdizione tributaria sugli atti impositivi; la norma è interpretata nel senso che la Commissione Tributaria è competente anche per atti che, pur privi della forma di provvedimento tributario formale, hanno contenuto impositivo.

  • Cass., Sez. 5, n. 27805 del 31 ottobre 2018

    Giurisprudenza conforme che riconosce la natura impositiva delle richieste di pagamento della tariffa rifiuti anche se emesse come fattura.

  • Cass., Sez. 6-5, n. 14675 del 18 luglio 2016

    Precedente giurisprudenziale che ha affermato il principio della impugnabilità davanti alla giurisdizione tributaria di atti di richiesta di pagamento della tariffa rifiuti.

Massime di principio

  • Le richieste di pagamento della tariffa per il servizio rifiuti, anche se formalmente rappresentate da fatture commerciali, devono essere considerate atti impositivi quando contengono una pretesa tributaria e pertanto sono impugnabili davanti alla Commissione Tributaria.
  • Il contribuente ha la facoltà di proporre ricorso tributario contro tali atti; non si tratta di un obbligo, ma di una possibilità di tutela giurisdizionale specifica.
  • Per valutare l'impugnabilità occorre guardare al contenuto sostanziale dell'atto (la pretesa tributaria) più che alla sua forma esterna (fattura, avviso, ecc.).
  • Quando il gestore pubblico/privato richiede il pagamento della tariffa rifiuti, eventuali questioni relative alla legittimità, al calcolo o alla soggettività passiva devono essere dedotte davanti al giudice tributario.
  • In situazioni analoghe è opportuno agire tempestivamente rispettando i termini e le regole processuali del rito tributario, e valutare eventuali eccezioni sul profilo formale solo se il documento è privo di contenuto impositivo.

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